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REATI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO

Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale – Elementi costitutivi – Struttura organizzativa – Contenuto in riferimento alle strutture «cellulari» di matrice islamica - Fattispecie. (C.p., articolo 270-bis).
Con riferimento alle strutture organizzative «cellulari» o «a rete» (proprie delle associazioni di matrice islamica), caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici, informatici) anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 270-bis del C.p. deve ritenersi integrata – in presenza del necessario elemento soggettivo – anche da un sodalizio che realizza condotte “di supporto” all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali: quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento ecc. 8In applicazione di questo principio la Suprema corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato il reato associativo nello svolgimento dell’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovo adepti, da inviare all’accorrenza nelle zone teatro di guerra, e dell’attività di raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti all’estero).
Sezione VI, sentenza 12 luglio – 29 novembre 2012 n.46308 – Pres. de Roberto; Rel. Ippolito; Pm (conf.) Geraci; Ric. Chabchoub e altri

IMPUGNAZIONI PENALI

Appello – Impugnazione del solo imputato – Riqualificazione del fatto in un più grave reato – Violazione del divieto della reformatio in peius – Esclusione - Ragione. (C.p.p. articolo 597)
Non sussiste la violazione del divieto di reformatio in peius qualora, ancorché sia proposta impugnazione da parte del solo imputato, il giudice di appello, senza aggravare la pena inflitta, attribuisca al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, a condizione che si tratti di punto compreso nell’impugnazione, nonostante tale diversa qualificazione implichi inevitabili effetti in ordine al tempo di prescrizione. Del resto, la riqualificazione così operata in appello non contrasterebbe con i principi del processo “equo” e con la garanzia del contraddittorio, potendo pur sempre l’imputato, che non abbia in ipotesi interloquito sul punto per essersi provveduto alla riqualificazione solo in sentenza, ricorrere per cassazione.
Sezione IV, sentenza 24 gennaio – 11 marzo 2013 n. 11490 – Pres. Marzano; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Scardaccione; Ric. Pg appello Venezia in proc. Pignalosa

PROVE PENALI

Testimonianza – Reati sessuali – Minore vittima di reati sessuali - Valutazione. (C.p.p., articoli 192 e 194; C.p., articolo 609-bis).
In materia di reati sessuali in danno di minori, ancorché non esistano nel sistema processuale preclusioni o limiti generali alla capacità del minore di rendere testimonianza, si impone tuttavia una particolare cautela nello scandagliare il vissuto del bambino e la sua capacità rielaborativa. Pertanto, la valutazione delle dichiarazioni rese dal minore presuppone un esame della sua credibilità in senso onnicomprensivo, occorrendo apprezzare la posizione psicologica del dichiarante rispetto al contesto di tutte le situazioni interne ed esterne. Va quindi tenuto conto della capacità del minore di recepire le informazioni, di ricordarle e raccordarle; delle condizioni emozionali che modulano i suoi rapporti con il mondo esterno; della qualità e della natura delle dinamiche familiari; dei processi di rielaborazione delle vicende vissute, con particolare attenzione a certe naturali e tendenziose affabulazioni.
Sezione III, sentenza 6 dicembre 2012 – 20 febbraio 2013 n.8057 – Pres. Gentile; Rel. Amoresano; Pm (conf.) Policastro

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Furto – Circostanza attenuante della collaborazione - Presupposti. (C.p., articolo 625-bis).
In tema di furto, ai fini del riconoscimento dell’attenuante della «collaborazione» prevista dall’articolo 625-bis del C.p., occorre la «concretezza» del contributo collaborativo, ovvero che ci si trovi in presenza di un aiuto «utile» e «proficuo», imponendo la ratio della normativa premiale e la stessa lettera della norma, laddove si subordina il beneficio al fatto che il colpevole, prima del giudizio, «abbia consentito l’individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere e od occultare».
Sezione IV, sentenza 24 gennaio – 11 marzo 2013 n.11490 – Pres. Marzano; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Scardaccione; Ric. Pg appello Venezia in proc. Pignalosa

PARTE CIVILE

Impugnazione della parte civile – Sentenza di proscioglimento – Impugnabilità - Fattispecie. (C.p.p., articolo 576, comma 1)
Avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, la parte civile può proporre impugnazione «ai soli effetti della responsabilità civile» (articolo 576, comma 1, del C.p.p.). A tal riguardo, è in effetti controverso se la parte civile debba effettuare un “espresso e diretto” riferimento agli effetti civili che vuole conseguire ovvero se tale riferimento possa anche desumersi “implicitamente” dai motivi, quando da essi emerga in modo in equivoco la richiesta formulata, ma, in ogni caso, sarebbe inammissibile l’impugnazione che sia volta unicamente a ottenere l’affermazione della responsabilità dell’imputato, in assenza di alcun riferimento, neppure implicito, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Intal caso, la parte civile finirebbe con il sostituirsi al pubblico ministero, esorbitando dalle facoltà a essa riconosciute dal codice di rito. (Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, sul rilievo che la parte civile con l’impugnazione si era limitata a sollecitare una deliberazione su aspetti squisitamente penali, senza l’articolazione di alcuna deduzione in ordine alla pretesa risarcitoria).
Sezione IV, sentenza 3 maggio – 12 giugno 2012 n. 23155 – Pres. Sirena; Rel. Montagni; Pm (conf.) Policastro; Ric. parte civile Di Curzio e altro in proc. Miacci e altro

PROCEDIMENTO PENALE

Indagini preliminari – Chiusura – Archiviazione – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Ammissibilità - Condizioni. (C.p.p., articoli 408 e 410).
L’ammissibilità della opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero è subordinata alla specifica indicazione di elementi ulteriori di prova, che devono caratterizzare per la “pertinenza” (inerenza rispetto alla notizia di reato) e per la “rilevazione” (idoneità a incidere in concreto sulle risultanze dell’attività compiuta): peraltro, nella disamina di questi presupposti al giudice non è consentita una anticipata valutazione di merito sulla fondatezza dei temi integrati enunciati dall’opponente ovvero un giudizio prognostico sull’esito delle ulteriori indagini.
Sezione VI, sentenza 17 – 29 gennaio 2013 n.9337 – Pres. de Roberto; Rel.Paoloni; Pm (parz. diff.) Montagna

REATI IN GENERE

Rapporto di causalità – Concorso di cause – Interruzione del nesso di causalità – Causa sopravvenuta sufficiente a determinare l’evento – Nozione – Fattispecie in tema di incidente stradale. (C.p., articoli 40 e 41).
Ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l’evento (articolo 41, comma 2, del C.p.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacché, allora, la disposizione sarebbe pressoché inutile, in quanto all’esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionali stico o dell’equivalenza delle cause di cui all’articolo 41, comma 1, del C.p.p.. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall’antecedente, ma “sufficiente” a determinare l’evento, nel senso che, in tal caso, la condotta dell’agente degrada da causa a mera occasione dell’evento: ciò che si verifica allorquando ci si trova in presenza di una causa sopravvenuta che, pur ricollegandosi causalmente all’azione o all’omissione dell’agente, si presenta con carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia come un fattore che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. L’apprezzamento sula natura eccezionale e imprevedibile del fatto sopravvenuto è accertamento devoluto al giudice di merito che deve logicamente motivare il suo convincimento sul punto (in proposito, la Corte, dopo avere precisato che non può ritenersi causa totalmente autonoma e imprevedibile il fatto di altro utente della strada che sia inosservante delle regole che disciplinano la circolazione stradale, giacché, al contrario, sono sempre prevedibili e tutt’altro che eccezionali le altrui imprudenze o negligenze anche gravi, ha condiviso il ragionamento del giudice di merito che non aveva ritenuto eccezionale l’invasione di carreggiata in curva a opera di un conducente proveniente dall’opposta direzione di marcia).
Sezione IV, sentenza 20 settembre 2012 – 2 gennaio 2013 n.38 – Pres. Brusco; Rel. Dovere; Pm (diff.) Viola; Ric. Montanaro

REATI IN GENERE

Reato colposo – Addebito – Condizioni – Evitabilità dell’evento – Fattispecie in tema di incidente stradale. (C.p., articoli 42 e 43).
AI fini della responsabilità penale per un reato colposo, non è sufficiente che risulti accertata la violazione di una regola cautelare, che esse si ponga in rapporto causale con l’evento prodottosi e che questo costituisca «concretizzazione del rischio»che la regola cautelare si prefigga di contrastare: è infatti necessario anche che l’evento risulti “evitabile” dalla condotta diligente che si è mancato di tenere. (Nella fattispecie all’imputato era stato addebitata la responsabilità per il reato di omicidio colposo, per la morte di altro conducente che aveva invaso con la sua autovettura la carreggiata opposta, venendo travolto dall’autocarro condotto dall’imputato; la Corte di merito aveva ravvisata la colpa argomentando dal fatto che l’imputato procedeva a una velocità comunque superiore a quella consentita; si che non aveva potuto evitare l’investimento; la Corte ha annullato con rinvio la decisione sostenendo come fosse necessario verificare se, laddove l’imputato avesse proceduto a una velocità inferiore, avrebbe potuto effettivamente 2evitare” l’imputato).
Sezione IV, sentenza 20 settembre 2012 – 2 gennaio 2013 n.38 – Pres. Brusco; Rel. Dovere; Pm (diff.) Viola; Ric. Montanaro

PROCEDIMENTO PENALE

Imputato – Impedimento a comparire – Infermità – Certificazione sanitaria – Ritenuta insussistenza dell’impedimento a comparire – Legittimità - Ragioni. (C.p.p., articoli 420-ter e 484)
E’ legittimo il provvedimento con cui il giudice – investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico – abbia ritenuto l’insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell’imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l’effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell’integrazione dell’assoluta impossibilità di comparire che legittima l’impedimento.
Sezione VI, sentenza 10 – 29 gennaio 2013 n. 4284 – Pres. de Roberto; Rel. Aprile; Pm (diff.) Viola

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa – Giornalismo di denuncia – Legittimità – Condizioni – Fattispecie. (Costituzione, articolo 21; C.p., articoli 51 e 595; legge 8 febbraio 1947 n. 48, articolo 13).
Il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica e, quindi, il diritto della collettività a essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti alla libertà, alla sicurezza, alla salute e agli altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva, è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di spospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi, ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso della aperte civile avverso la sentenza che aveva mandato assolti i responsabili di una trasmissione televisiva nel corso della quale erano stati avanzati sospetti di possibili illeciti penali – segnatamente, di sofisticazioni dell’olio extravergine di oliva – commessi da alcuni imprenditori economici operanti nel settore alimentare; ciò sul rilievo che il giudice di merito, con motivazione adeguata, aveva apprezzato come i sospetti di illeciti fossero stati espressi in modo non congetturale, arbitrario e calunniatorio, ma attraverso la valorizzazione di elementi obiettivi, quali anche le dichiarazioni rese da uno degli interessati).
Sezione V, sentenza 12 dicembre 2012 – 27 febbraio 2013 n.9337 – Pres. Grassi; Rel.Vessichelli; Pm (conf.) Fodaroni; Ric. parte civile Maesiglia e altro in proc. Gabanelli e altro

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