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Massimario



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LEGGE PENAE

Circolare interpretativa dell’amministrazione – Rilevanza – Atto interno – Mero ausilio per il giudice – Effetto vincolante per il giudicante - Esclusione. (C.p., articolo 1)
La circolare interpretativa proveniente da n ufficio della pubblica amministrazione è in atti interno che si risolve in un mero ausilio interpretativo e non esplica alcun effetto vincolante non solo per il giudice penale, ma anche per gli stessi destinatari, poiché non può comunque porsi in contrasto con l’evidenza del dato normativo. La circolare, pertanto, nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati della stessa amministrazione, ai quali non è vietato disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio possa essere ritenuto illegittimo «per violazione della circolare»: infatti, se l’interpretazione contenuta nella circolare è errata, l’atto emanato sarà legittimo, perché conforme alla legge; mentre, se l’interpretazione contenuta nella circolare è corretta, l’atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. (Fattispecie in tema di reati edilizi e di apprezzamento della legittimità di provvedimenti di sanatoria o condono).
Sezione III, sentenza 13-25 giugno 2012 n. 25170 – Pres. De Maio; Rel. Ramacci; Pm (conf.) Stabile; Ric. La Mura

MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Consegna verso l’estero – Decisione – Condizioni – Doppia punibilità – Reati in materia di tasse e imposte - Fattispecie. (Legge 22 aprile 2005 n. 69, articolo 7).
In tema di mandato di arresto europeo, l’articolo 7, comma 2, della legge 22 aprile 2005 n. 69 contiene una sorta di deroga al principio della doppia punibilità di cui al precedente comma 1, in quanto prevede che, nel caso di reati fiscali (tasse e imposte) e di quelli in materia di dogana e di cambio, non è richiesta una coincidenza con la disciplina che regola la stessa materia nello Stato membro di emissione, imponendosi, tuttavia, con riferimento ai soli reati fiscali, una valutazione di assimilabilità per analogia tra tasse o imposte previste in Italia e nello Stato richiedente; valutazione a cui si aggiunge l’ulteriore presupposto che la fattispecie di reato prevista in Italia sia punita con la pena della reclusione pari o superiore a tre anni, senza possibilità di prendere in considerazione le eventuali aggravanti. (Da queste premesse, è stato ritenuto rispettato il disposto normativo relativo a un mandato di arresto emesso per la consegna in Germania di u soggetto arrestato per un’ipotesi di evasione fiscale, che trovava una corrispondente previsione sanzionatoria nel nostro sistema tributario).
Sezione feriale, sentenza 13-16 agosto 2012 n.32777 – Pres. Macchia; Rel. Piccialli; Pm (parz. diff.) Volpe; Ric.Caruso

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Peculato – Medico dedito ad attività convenzionata intramuraria – Riscossione dai pazienti anche delle somme dovute all’azienda sanitaria – Appropriazione delle somme – Reato - Sussistenza. (C.p., articolo 314).
Integra il reato di peculato la condotta del medico il quale, svolgendo in regime di convenzione attività intramuraria, dopo aver riscosso direttamente dai pazienti l’onorario dovuto per le prestazioni, ometta poi di versare all’azienda sanitaria quanto di spettanza della medesima, in tal modo appropriandosene.
Sezione VI, sentenza 14 febbraio – 26 giugno 2012 n.25255 – Pres.e rel.Ippoliti; Pm (conf.) Cesqui; Ric.Minervini

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Estorsione – Parcheggiatore abusivo – Pretesa ingiustificata del pagamento del parcheggio dall’automobilista – Reato - Sussistenza. (C.p., articolo 629)
Integra il reato di estorsione la condotta del parcheggiatore abusivo il quale costringa l’automobilista a consegnargli una somma di denaro – anche modesta – al fine di custodire il veicolo, minacciandone, in caso contrario, anche larvatamente, il danneggiamento, essendosi in presenza di una minaccia ingiusta diretta a soddisfare una pretesa illegittima.
Sezione II, sentenza 3 maggio – 7 giugno 2012 n. 21942 – Pres. Cosentino; Rel. Rago; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. Salvini.

CONTRAVENZIONI

Molestia o disturbo alle persone – Elemento materiale – Invio di messaggistica elettronica (Msn Messenger) – Rilevanza - Esclusione. (C.p., articolo 660).
Deve escludersi che la previsione incriminatrice di cui all’articolo 660 del C.p., circa la molestia o il disturbo recati «col mezzo del telefono», possa essere interpretata estensivamente sino a comprendere l’invio di messaggistica elettronica (nella specie, mediante il servizio di messaggeria telematica Msn Messeger). Infatti, tale sistema di comunicazione, sebbene utilizzi la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce applicazione della telefonia, che consiste nella teletrasmissione, in «modalità sincrona», di voci e suoni e si caratterizza per l’immediata interazione tra il mittente e il destinatario, con la conseguente incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera delle attività del secondo. Al contrario, la messaggeria telematica non presenta il medesimo carattere «invasivo», ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente (sgadito), evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione, neppure in relazione all’impiego della particolare tecnologia in parola.
Sezione I, sentenza 7 giugno – 21 giugno 2012 n.24670 – Pres. Giordano; Rel. Vecchio; Pm (conf.) Mazzotta; Ric.Cappuccio.

SEQUESTRO PENALE

Sequestro preventivo – Immobile – Svolgimento di un’attività illecità – Sequestro dell’intero immobile – Condizioni – Limiti – Fattispecie. (C.p.p., articolo 321).
Poiché anche per le misure cautelari reali opera il principio di proporzionalità e di adeguatezza, ne discende che l’utilizzazione di un immobile per la commissione di un reato non è sufficiente per giustificare la sua sottoposozione a sequestro preventivo, occorrendo invece, a tal fine, che sussista tra l’immobile e il reato una relazione strutturale e necessaria. (Da queste premesse, in una vicenda in cui era contestato lo svolgimento abusivo di un’attività nel settore delle scommesse ex articolo 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, all’interno dei locali dove la società gestiva stavolta lecitamente anche altra attività sempre in materia di scommesse, la Corte ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo dell’intero immobile, apparendo sufficiente a fini preventivi il sequestro degli strumenti informatici utilizzati per la raccolta delle scommesse ritenute abusive).
Sezione III, sentenza 8 marzo – 21 maggio 2012 n.19248 – Pres. Petti; Rel. Marini; Pm (conf.) Volpe; Ric. De Rosa e altro

STUPEFACENTI

Fatto di lieve entità – Natura giuridica – Circostanza attenuante. (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 5).
La fattispecie di cui all’articolo 73, comma 5, del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 ha natura di circostanza attenuante a effetto speciale del reato previsto nel comma 1 dello stesso articolo 73, e non di autonoma figura di reato, in quanto la norma è correlata a elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione, la qualità e quantità delle sostanze) che non incidono sull’obiettività giuridica e sulla strutture delle condotte incriminate, ma attribuiscono a esse una minore valenza offensiva.
Sezione III, sentenza 19 ottobre 2011 – 17 maggio 2012 n.18902 – Pres. Ferrua; Rel.Grillo; Pm (parz. diff.) Izzo; Ric. Erraggab e altro.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

Disciplina dell’immigrazione degli stranieri extracomunitari – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine – Condotte punibili – Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – Modifica normativa – Significato - Conseguenze. (D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286,, articolo 12)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il termine «favorire», contenuto nell’originaria formulazione della norma, è certamente di più ampia portata rispetto al termine «procurare» utilizzato nelle successive versioni, introdotte dapprima dalla legge 30 luglio 2022 n. 189 e poi, dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, in quanto il primo ricomprende – quanto a condotte – anche il secondo, ma non viceversa: il «favore» ha, infatti, il significato di aiutare, agevolare, secondare, promuovere, appoggiare, sostenere, potendosi esplicare tale condotta anche solo sul piano psicologico; mentre, il «procurare» riflette un rapporto materiale che si estrinseca in un fare per conto di altri. Quindi, con la modifica legislativa, l’ambito di applicazione del reato si è ristretto, con la conseguente esclusione di rilevanza penale alle condotte che si limitino a «favorire» l’ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia, qualora queste condotte non si siano estrinsecate anche in atti cha abbiano procurato tale ingresso.
Sezione III, sentenza 29 febbraio – 30 maggio 2012 n. 20880 – Pres. Mannino; Rel. Franco; Pm (parz. diff.) Mazzotta; Ric. M. e altro.

SANITA’

Responsabilità professionale del medico – Colpa – Contenuto – Imperizia – Apprezzamento – Rilevanza alla sola colpa grave in caso di interventi urgenti e complessi. (C.p., articoli 43 e 589; C.c., articolo 2236).
In tema di apprezzamento della possibile condotta colposa del sanitario, può tenersi conto, per il criterio di razionalità del giudizio che esprime, anche della disposizione civilistica dell’articolo 2236 del codice civile (in forza della quale «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave»): ciò, peraltro, non per effetto della diretta applicazione nel campo penale della norma del codice civile, ma come regola di esperienza cui il giudice può attenersi nel valutare l’addebito di “imperizia” sia quando si versi in una situazione emergenziale, sia quando il caso implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Ne deriva che la colpa del sanitario, anche in sede penale, quando si discuta del parametro dell’ “imperizia”, va parametrata alla difficoltà tecnico-scientifica dell’intervento richiestogli e al contesto in cui esso si è svolto.
Sezione I, sentenza 7 giugno – 21 giugno 2012 n.24670 – Pres. Giordano; Rel. Vecchio; Pm (conf.) Mazzotta; Ric.Cappuccio.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Attività – Sommarie informazioni nei confronti di persona indagata di reato connesso o collegato – Disciplina – Avvisi di garanzia – Applicabilità – Omissione – Conseguenze - Fattispecie. (C.p.p., articoli 64, 351, comma 2, 363)
L’assunzione di informazioni da persona indagata in reato connesso o collegato ai sensi dell’articolo 371, comma 2, lettera b), del C.p.p. da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, a norma dell’articolo 351, comma 2, del C.p.p., nonostante l’asimmetria che emerge dal raffronto testuale con l’articolo 363 del C.p.p., che prevede lo stesso atto allorquando venga svolto dal pubblico ministero, soggiace alle stesse regole, onde anche in tale evenienza, l’atto deve essere preceduto, a pena d’inutilizzabilità delle dichiarazioni comunque rese, dagli avvisi di cui all’articolo 64 del C.p.p.. (Da queste premesse, rilevando la mancanza degli avvisi, la Corte ha ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese alla polizia giudiziaria, da soggetti raggiunti da elementi indiziari per il reato di ingresso clandestino nel territorio dello Stato di cui all’articolo 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, nei confronti dell’indagato, chiamato a rispondere di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina proprio nei confronti dei dichiaranti).
Sezione I, sentenza 10 maggio – 11 giugno 2012 n. 22643 – Pres. Giordano; Rel. Santalucia

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