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REATI CONTRO LA PERSONA

Morte o lesione come conseguenza di altro delitto – Responsabilità per il reato diverso – Contrasto di giurisprudenza – Sufficienza del mero rapporto di casualità materiale – Necessità di accertare l’elemento soggettivo della colpa – Fattispecie in tema di responsabilità dello spacciatore per la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente – Rimessione alla sezione Unite. (C.p., articoli 586 e 589)
Va rimessa la questione alle sezioni Unite, sussistendo contrasto di giurisprudenza, la questione relativa all’individuazione dei presupposti per fondare la responsabilità ex articolo 586 del C.p. del venditore di sostanze stupefacenti per la morte o le lesioni del tossicodipendente acquirente, giacché, a fronte di un ordinamento che ritiene sufficiente, per affermare la responsabilità del venditore, il solo nesso di causalità non interrotto da eventi eccezionali sopravvenuti e, nel caso di successive cessioni di sostanza stupefacente, considera comunque non interrotto il rapporto di causalità per effetto delle cessioni intermedie, se ne rinviene altro che, invece, ritiene configurabile la responsabilità non sulla base del mero rapporto di causalità materiale, purché non interrotto da eventi eccezionali sopravvenuti, fra la condotta di vendita o cessione e l’evento diverso e ulteriore verificatosi, ma solo allorquando si accerti la sussistenza di un coefficiente di «prevedibilità» della morte o delle lesioni, sì da potersene dedurre una forma di responsabilità per colpa.
Sezione IV, sentenza 24 settembre-3 novembre 2008 n. 41026 - Pres. Bianchi; Pm (diff.) De Sandro; Ric. Ronci.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esercizio abusivo della professione – Professione di infermiere – Perdermostimolazione – Reato – Configurabilità. (C.p., articolo 348)
Integra il reato di esercizio abusivo della professione di infermiere, la pratica di chi, non essendo all’uopo abilitato, pratichi, dietro prescrizione medica, delle iniezioni di sostanze nei tessuti sottocutanei all’altezza degli occhi con lo scopo di ottenere effetti lato sensu benefici per la vista (cosiddetta perdermostimolazione). Infatti, se non si tratta (come invece erroneamente ritenuto in sede di merito) di un’attività riservata dalla legge al medico o comunque rientrante tra compiti del medico, perché non implica la formulazione di diagnosi o la prescrizione di terapie, la si deve ritenere però ricompresa tra quelle riservate per la legge all’infermiere professionale, in ragione del peculiare tipo di iniezione da compiere, richiedente una sicura preparazione sanitaria in considerazione dei particolari e delicati tipi di intervento incidenti sulla funzione visiva dei pazienti, tali che, ove non eseguiti da una persona professionalmente qualificata e secondo precise tecniche e metodologie, potrebbero incidere negativamente sulla salute dei pazienti.
Sezione VI, sentenza 416 ottobre- 5 novembre 2008 n. 41183 – Pres. De Roberto; Rel. Colla; Pm (Conf.) Cedrangolo; Ric. Borno.

LIBERTA’ PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Diritto all’equa riparazione - Condizioni - Esclusioni – Colpa grave del richiedente - Nozione – Apprezzamento. (C.p.p., articoli 314 e 315)
La nozione di “colpa grave” di cui l’articolo 314, comma 1, del C.p.p., ostativa del diritto alla riparazione dell’ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta, che pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria, che si sostanzi nell’adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tal riguardo, la colpa grave può concretarsi in comportamenti sia processuali sia di tipo extraprocessuale, come la grave leggerezza o la macroscopica trascuratezza, tenuti sia anteriormente che successivamente al momento restrittivo della libertà personale; onde, l’applicazione della suddetta disciplina normativa non può non imporre l’analisi dei comportamenti tenuti dall’interessato, anche prima dell’inizio dell’attività investigativa e della relativa conoscenza, indipendentemente della circostanza che tali comportamenti non integrino reato (anzi, questo è il presupposto, scontato, dell’intervento del giudice della riparazione).
Sezione IV, sentenza 30 settembre – 22 ottobre 2008 n. 39533 – Pres. Morgigni; Rel. Piccialli; Pm (conf.) D’Angelo; Ric. Kham

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione – Consigliere regionale – Immunità – Ambito di operatività – Limiti – Fattispecie. (Costituzione, articolo 122, comma 4; C.p., articolo 595)
L’immunità del consigliere regionale, prevista dall’articolo 122, comma 4 , della Costituzione, in forza del quale questi non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, si estende anche alle opinioni espresse in forme non tipiche o extra moenia, purché sussista un “nesso funzionale” tra dette dichiarazioni e l’attività istituzionale. Questa connessione funzionale implica la sovrapponibilità sostanziale delle espressioni incriminate agli atti tipici in cui si sostanzia l’attività del consigliere regionale, svolta nelle sedi istituzionali attraverso gli strumenti tipici individuati dalla legge e dai regolamenti, con la conseguenza che devono ritenersi insindacabili solo le espressioni extra moenia che consistano in una mera riproduzione all’esterno delle attività ritualmente svolte attraverso iniziative realizzatesi all’interno del Consiglio regionale di appartenenza. Mentre, a tal fine, non sono sufficienti né una mera comunanza di argomenti, né un mero contesto politico cui le espressioni, incriminate possano riferirsi. giacchè, diversamente, la prerogativa di tutela finirebbe con il trasformarsi in una sostanziale forma di privilegio personale (nella specie, la Corte ha escluso il “nesso funzionale” in relazione ad alcune espressioni integranti il reato di diffamazione pronunciata da un consigliere regionale nel corso di una conferenza stampa, evidenziando in proposito l’insussistenza del preteso collegamento con una precedente attività consiliare – sostanziatasi in un’interrogazione consiliare – che doveva invece ritenersi quale semplice “occasione” che l’imputato avevo utilizzato per esprimere opinioni di natura personale, della cui eventuale offensività poteva e doveva rispondere come qualunque cittadino).
Sezione V, sentenza 17 ottobre – 11 novembre 2008 n. 42031 – Pres. Marasca; Rel. Palla; Ric. Proc. gen. App. Genova in proc. Broglia

STUPEFACENTI

Attività illecite – Detenzione – Destinazione a un uso non esclusivamente personale – Dimostrazione – Onere della prova – E’ a carico dell’accusa – Rilevanza dei parametri indiziari - Fattispecie. (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 1-bis, lettera a).
Anche nel nuovo sistema normativo di cui al comma 1-bis , lettera a), della’articolo 73 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, inserito a seguito delle modifiche introdotte nella disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti con il decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, l’onere della prova della destinazione della sostanza stupefacente “a un uso non esclusivamente personale” ricade pur sempre, secondo le regole di garanzia processuale, sull’accusa e il giudice deve prendere in esame, oltre alla quantità di principio attivo, tutti gli indici indicati dalla norma (modalità di presentazione, peso lordo complessivo, confezionamento frazionato, altre circostanze dell’azione), con, peraltro, un dovere di più rigorosa motivazione nel caso in cui, pur in presenza del superamento dei limiti massimi indicati nel decreto del ministro della Salute dell’11aprile 2006, egli ritenga che dagli altri parametri normativi si debba escludere una destinazione  “a un uso non esclusivamente personale” (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di non luogo a procedere che il giudice, pur a fronte di un quantitativo complessivo di grammi 33,48 di hashish, aveva ritenuto di pronunciare valorizzando favorevolmente le circostanze del sequestro della droga, caratterizzate dalla spontanea consegna alla polizia giudiziaria da parte dell’imputato, il quale, fermato per un controllo, aveva condotto gli operanti a casa dove custodiva la sostanza, dall’assenza di indici di trasporto, dal non frazionamento o confezionamento in dosi, dalla mancanza di ogni strumento o materiale solitamente utilizzato per la preparazione allo spaccio).
Sezione VI, sentenza 18 settembre-16 ottobre 2008 n. 39017 – Pres. Milo; Rel. Ippolito; Ric. Proc. gen. App. Bologna in proc. Casadei

CONFISCA

Confisca per equivalente – Concorso di persone nel reato – Sequestro preventivo e confisca – Determinazione. (C.p. Articolo 322-ter e 640-quater; C.p.p., articolo 321)
In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca “per equivalente” di cui agli articoli 322-ter e 640 quater del C.p. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nell'impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Mentre, poi, la confisca “per equivalente”, adottata all’esito del giudizio e dell’accertamento della responsabilità, dovrà comunque riguardare la quota di prezzo o profitto effettivamente attribuibile al singolo concorrente o, nell’impossibilità di un’esatta quantificazione, essere applicata per l’intero prezzo o profitto, ma nel rispetto dei canoni della solidarietà interna tra i concorrenti (e cioè senza moltiplicare l’importo per il numero dei concorrenti).
Sezione V, sentenza 15 luglio- 3 ottobre 2008 n. 37693 – Pres. Marasca ; Rel. Didone; Pm (conf.) Meloni; Ric. Accardi e altri

STRANIERI

Disciplina del lavoro – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato – Assunzione di stranieri clandestini – Ambito di operatività – Lavoro in prova  - Rilevanza – Reato – Sussistenza. (D.lgs. 25 luglio 1998 n.286, articolo 22)
Il reato di cui l’articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, che punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze “lavoratori stranieri” privi di permesso di soggiorno ovvero il cui premesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato, è configurabile qualunque sia la tipologia di lavoro subordinato instaurato (quindi anche il rapporto di lavoro in prova) e indipendentemente da qualunque determinazione temporale dell’attività (quindi anche il lavoro di un giorno).
Sezione feriale, sentenza  settembre-6 ottobre 2008 n. 38079 – Pres. De Roberto; Rel. Rombolà; Pm (conf) Montagna; Ric La Marca

REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa – Cause di giustificazione – Diritto di cronaca giudiziaria – Contenuto – Limiti. (C.p., articolo 51 e 595; legge 8 febbraio 7 n. 48, articolo13 e 21)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la cronaca giudiziaria può ritenersi lecita, con conseguente applicabilità della relativa esimente, solo quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l’attività investigativa o giurisdizionale. Invece quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi l’onore di verificare la notizia, onde pur essendo lecito che il giornalista possa reinterpretare i fatti, nel contesto di un’autonoma ricostruzione giornalistica che presenti i connotati di un ragionamento logico e coerente, l’esimente è inapplicabile quando l’informazione fornita si sia sostanziata in una notizia non vera.
Sezione V, sentenza 17 luglio-7 ottobre 2008 n. 38262 – Pres. Calabrese; Rel. Vessichelli; Pm (diff.) Salzano; Ric. Di Pace e altro

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Rivelazione di segreti di ufficio – Pubblico concorso – Segretezza delle prove – Rivelazione del contenuto delle prove – Reato – Sussistenza – Conoscenza realizzata in favore di tutti i candidati – Irrilevanza – Regione. (C.p., articolo 326)
Integra il reato di rivelazione di segreti d’ufficio la rivelazione anticipata dalla traccia del tema oggetto della prova di esame di un concorso pubblico, essendo irrilevante che, per la parità del numero dei posti rispetto ai candidati, questi risultano in parità di condizione per essere stati tutti messi preventivamente a conoscenza dell’argomento da trattare: ciò perché il concorso pubblico risponde in primo luogo all’interesse della pubblica amministrazione a scegliere le persone più idonee e meglio preparate e solo indirettamente a quello dei candidati di ottenere un posto di lavoro
Sezione VI,sentenza 11 giugno-17 ottobre 2008 n. 39153 – Pres. de Roberto; Rel. Mannino; Pm (conf.) Di Casola; Ric Monastero

REATO IN GENERE

Reato continuato – Identità del medesimo disegno criminoso – Caratteristiche. (C.p., articolo 81, comma 2)
L’unitarietà del disegno criminoso, richiesta dall’articolo 81, comma 2, del C.p., può essere ravvisata soltanto quando la decisione di commettere i vari reati sia stata presa dall’ agente in un momento precedente la consumazione del primo e sia estesa a tutti gli altri, già programmati nelle loro linee generali. Pertanto non possono rientrare nella previsione della norma, tutti quei fatti costituenti reato che si trovino rispetto al primo in un rapporto di occasionalità, ovvero siano, con il primo, espressione di un’abitualità o addirittura di un costume di vita. La unitarietà del disegno criminoso presuppone, infatti, qualcosa di ulteriore rispetto a un’abitualità nel reato, consistente nella preventiva programmazione dei singoli episodi, che, in tanto possono rientrare nell’ambito di un unitario programma criminale, in quanto il programma esista e sia rapportabile a una iniziale deliberazione, che comprenda quegli episodi come effettivamente previsti, sia pure senza riguardo ai dettagli operativi, così  da attenuare la pericolosità sociale in conseguenza del loro collegamento a una singola manifestazione volitiva, invece che a diverse e autonome successive volizioni in occasione dell’esecuzione dei singoli reati.
Sezione I, sentenza 16 settembre-9 ottobre 2008 n. 38443 – Pres. Mocali; Rel. Corradini; Pm (conf.) Ciampoli; Ric. Di Comite

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