Con sentenza depositata il 28 novembre 2017, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. 


RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14 luglio 2015, con la quale il Giudice di pace di Verona ha dichiarato non punibili, per la particolare tenuità del fatto-reato ad essi contestato.
L'imputazione aveva ad oggetto la fattispecie contravvenzionale di inosservanza dell'obbligo della istruzione elementare del figlio minore e, in riferimento ad essa, il Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., introdotta con d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28.
2. Il giudice affrontava la questione del concorso fra l'istituto generale appena citato, avente natura sostanziale e applicabile anche ai procedimenti pendenti, e quello, molto similare, previsto dall'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto, a differenza del primo, per i soli reati di competenza del giudice di pace e da reputare altresì, in quanto richiedente il previo assenso della persona offesa, applicabile ai soli casi di procedibilità a querela.
Riteneva integrato un caso di concorso apparente fra la norma codicistica dell'art. 131-bis e quella dell'articolo 34 d. lgs. n. 274 del 2000, da risolvere secondo il principio di specialità posto dall'art. 15 cod. pen.
In tale prospettiva articolava le ragioni per le quali, fra le due, norma speciale dovesse considerarsi quella da ultimo introdotta con l'articolo 131 -bis, contenente elementi specializzanti rispetto all'altra, quali l'ampliamento del numero dei reati interessati, l'applicazione solo a persone che, di fatto, non siano qualificate come delinquenti abituali, la maggior snellezza dell'istituto non legato al previo consenso della persona offesa, le implicazioni sull'eventuale giudizio civile in tema di danno e, infine, l'iscrizione del procedimento concluso con la detta formula, nel casellario giudiziale.
Il giudice non mancava peraltro di sottolineare la differenza ontologica dei due istituti, integrando, quello previsto dall'articolo 34, una condizione di non procedibilità, ed invece, quello previsto dall'articolo 131-bis, una causa di non punibilità, da riconoscere a seguito di un esame di merito della vicenda sottoposta a giudizio, estraneo al riconoscimento della causa di non procedibilità.
Nella fattispecie concreta riteneva l'offensività del fatto particolarmente tenue, in ragione della pluralità delle fonti di istruzione non convenzionale oggi disponibili su piattaforme informatiche e del rilievo che la sanzione penale irrogabile non avrebbe superato poche unità di euro.
3. Il Procuratore generale territoriale ha dedotto, con unico motivo, la erronea applicazione dell'art. 131 -bis cod. pen., ritenendolo non operativo nel procedimento speciale dinanzi al giudice di pace, essendo piuttosto applicabile l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, il quale regola i casi di definizione di detto procedimento mediante esclusione della procedibilità quando risulta la particolare tenuità del fatto.
4. Con ordinanza del 4 aprile 2017 la Terza Sezione penale, preso atto del contrasto giurisprudenziale sull'argomento, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite.
5. Con decreto del 2 maggio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissandone la trattazione per la odierna udienza pubblica.
6. Con memoria depositata in data 6 giugno 2017 1'Avvocato generale presso la Corte di cassazione ha segnalato come la diversità di disciplina dei due istituti sia, da un lato, la naturale conseguenza, e, dall'altro, il riflesso obbligato dei differenti procedimenti in cui essi sono rispettivamente incastonati nonché delle peculiari finalità di ciascuno.
Ricordando, cioè, come il Giudice costituzionale abbia affermato che Io speciale procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, con forme alternative di definizione che rispecchiano la finalità di conciliazione tra le parti, l'Avvocato generale ha posto l'accento sul fatto che il primo dei citati procedimenti persegue la finalità di trattare la microconflittualità sociale suscettibile di assumere valenza penale con forme e strumenti mirati e flessibili, i quali attribuiscono un peso speciale all'interesse della persona offesa e al ruolo che le viene assegnato nella procedura.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione di diritto sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite è la seguente:
"Se la causa di non punibilità per particolare tenuità de/ fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., sia applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace".
2. Nella ordinanza di rimessione si evidenzia il contrasto giurisprudenziale insorto sul tema.
2.1. Un primo orientamento ha sostenuto la soluzione della non operatività dell'art. 131-bis cod. pen. nel procedimento dinanzi al giudice di pace, attribuendo all'art. 34 valore di norma speciale attraverso la quale si manifesta la "finalità conciliativa" che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace.
Tra le numerose sentenze che hanno condiviso tale opzione, quelle specificamente motivate sono Sez. 5, n. 54173 del 28/11/2016, Piazza, Rv. 268754; Sez.5, n. 55039 del 20/10/2016, Sawires, Rv. 268865; Sez. 5, n. 47518 del 15/09/2016, Bruno, Rv. 268452; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015, dep. 2016, Bellomo, Rv. 265491; Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Marzola, Rv. 264420.
Tale giurisprudenza evidenzia gli elementi differenziali fra le fattispecie in questione, rappresentati dal limite di pena edittale previsto per il solo art. 131bis ed altresì da quelli che si aggiungono, in termini non sovrapponibili, per l'una e per l'altra ipotesi, al nucleo comune rappresentato dall'accertamento giudiziale della fattispecie concreta.
In particolare, soltanto dall'art. 34 è richiesta la valutazione di interessi individuali (grado di colpevolezza, occasionalità del fatto nonché pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato) in conflitto con l'istanza punitiva.
L'art. 131-bis, per contro, contiene nei commi 2 e 3 la previsione di criteri volti a delimitare la nozione di "particolare tenuità del fatto" e quella, di carattere ostativo, di "abitualità del comportamento".
Ma soprattutto viene posta in risalto la differenza rappresentata dal ruolo della persona offesa nel perfezionamento della fattispecie: soltanto la disciplina dell'art. 34 attribuisce a quest'ultima una "facoltà inibitoria" ricollegabile alla valutazione del legislatore circa la natura eminentemente conciliativa della giurisdizione di pace, posta in risalto anche da Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015, Steger, e dalla giurisprudenza costituzionale (ordinanze. n. 64 del 2009; n. 27 del 2007; n. 228 del 2005; nn. 349, 201, 57, 56, 55, 11, 10 del 2004; n. 231 del 2003).
Inoltre, le sentenze in questione escludono che tra le due discipline vi sia incompatibilità tale da giustificare la tesi di un'abrogazione tacita per opera del sopravvenuto art. 131-bis cod. pen., ravvisando piuttosto un rapporto di specialità che troverebbe soluzione nella regola dell'art. 16 cod. pen., con favore cioè per la norma speciale posta dall'art. 34.
2.2. L'opposto orientamento, pure implicitamente alla base di molte sentenze delle sezioni semplici, è stato argomentatamente sostenuto da Sez. 5, n. 28737 del 09/06/2017, M., non mass.; Sez. 5, n. 24768 del 06/05/2017, Acotto, non mass. ; Sez. 5, n. 15579 del 13/01/2017, Bianchi, Rv. 269424; Sez. 5, n. 9713 del 12/01/2017, Rubiano, Rv. 269452; Sez. 2, n. 1906 del 20/12/2016, dep. 2017, Barranco, non mass.•, Sez. 4, n. 40699 del 19/04/2016, Colangelo, Rv. 267709.
Tali sentenze, pur prendendo le mosse dallo stesso rilievo dell'orientamento precedente riguardo alla differenza che connota gli istituti in esame, pervengono alla soluzione opposta. E cioè, dopo avere ribadito sotto qualsiasi profilo il concorso apparente fra le due norme, da sciogliere mediante ricorso al principio di specialità, segnalano l'irragionevolezza della esclusione dell'art. 131-bis proprio in relazione a fatti di minima offensività, quali sono quelli di competenza del giudice di pace, oltre che la elusione delle finalità deflative perseguite con la riforma del 2015 che ha dato vita alla nuova causa di esclusione della punibilità.
Ma soprattutto, in punto di diritto, l'orientamento in questione fa leva sulla natura sostanziale del nuovo istituto, richiamandosi espressamente alla sentenza Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593, la quale su tale base ha sviluppato e argomentato la conclusione della applicabilità dell'art. 131-bis ai procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2015, esaltando gli effetti di maggior favore della nuova causa di non punibilità. Un precetto che il principio posto dall'art. 7 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU), come interpretato dalla Corte di Strasburgo, imporrebbe di applicare anche retroattivamente, come del resto previsto anche dall'art. 2, comma 4, cod. pen., con il solo ostacolo del giudicato.
In conclusione, per tale orientamento, non diversamente che per il precedente, i due istituti presentano profili di assoluta diversità. Ma proprio tale connotato è quello che consentirebbe di ravvisare ambiti di applicazione separati e concorrenti, potendo il giudice di pace o quello comunque competente su tali reati, trovarsi a constatare l'assenza dei requisiti specifici e più stringenti previsti per l'operatività dell'art. 34 (occasionalità della condotta; astensione della persona offesa dall'esercizio del diritto di opporsi), ed invece la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Non osterebbe a tale conclusione il "principio di specialità" dal momento che le due norme non si trovano in rapporto di genere a specie.
D'altra parte, si segnala l'erroneità del riferimento all'art. 2 d.lgs. n. 274 del 2000, che riguarda la relazione fra le norme del codice di procedura penale e le norme processuali dello speciale rito dinanzi al giudice di pace.
Non consta neppure una presa di posizione esplicita da parte del legislatore dovendosi, semmai, tenere conto del fatto che, durante i lavori preparatori del decreto legislativo, lo specifico invito della Commissione Giustizia a introdurre nello schema di decreto legislativo un coordinamento fra le due discipline in questione fu declinato osservando che la legge-delega non lo richiedeva.
3. Le Sezioni Unite ritengono che debba essere convalidata la prima delle opzioni interpretative appena menzionate.
3.1. L' art. 131-bis cod. pen. (inserito dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 28 del 16 marzo 2015) ha introdotto nel codice penale, per i soli reati con pena non superiore nel massimo a cinque anni, l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto che consente di pervenire alla conclusione del processo mediante sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
I criteri di valutazione per il giudice sono quelli della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen. : criteri accompagnati da precise direttrici offerte dallo stesso legislatore per delineare in negativo l'area di non operatività della norma stessa, quando cioè l'offesa non possa, in sé, essere ritenuta di particolare tenuità ovvero il comportamento risulti abituale.
L'intento deflativo del legislatore si è peraltro manifestato mediante la modifica di una serie di norme del codice di procedura penale al fine di consentire che l'obiettivo della individuazione della particolare tenuità del fatto esplicasse i propri effetti anche e soprattutto prima della celebrazione del processo: l'art. 411, comma 1, con l'ampliamento dei casi di archiviazione estesi anche alla predetta disciplina, sia pure col bilanciamento dato dalla estensione, nel comma 1 -bis, dell'ambito dell'opposizione della persona offesa; l'art. 469, con la introduzione, nel comma 1 -bis, dell'ipotesi di proscioglimento nel merito prima del dibattimento.
In nessun caso è previsto un potere di paralisi della persona offesa, mantenendo quest'ultima, oltre al maggiorato potere di opposizione alla richiesta di archiviazione, un semplice diritto alla interlocuzione - se compare nel caso di proscioglimento predibattimentale.
Infine, il legislatore ha fornito apposita regolamentazione agli interessi della persona offesa introducendo l'art. 651-bis cod. proc. pen. che regola l'efficacia della sentenza di proscioglimento in esame nel giudizio civile o amministrativo di danno.
3.2. Come bene messo in luce nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo poi divenuto il d.lgs. n. 28 del 2015, l'istituto della non punibilità per C.d. "irrilevanza per particolare tenuità del fatto" non era affatto inedito ma aveva i propri antecedenti storici nell'ordinamento minorile (art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000), di cui ha rappresentato il naturale sviluppo e l'estensione al sistema penale comune, pur dovendosi notare che quantomeno l'istituto concepito per il giudice di pace è, a differenza di quello più recente, di natura schiettamente processuale, essendo stato regolato come condizione di esclusione della procedibilità.
Più specificamente, peraltro, la novella del 2015 si è posta come disciplina che - a differenza di quella sulla inoffensività del fatto, normalmente ricondotta, dalla elaborazione giurisprudenziale, all'art. 49, comma 2, cod. pen. dà corpo alla volontà del legislatore delegante di realizzare, attraverso l'opera interpretativa del giudice, la depenalizzazione di un fatto tipico, e pertanto costitutivo di reato, ma da ritenere non punibile in ragione dei principi generalissimi di proporzione e di economia processuale.
Anche la Relazione di accompagnamento allo schema dei principi e criteri direttivi di delega sottolineava la vocazione deflativa dell'istituto, nato per operare "nella giustizia ordinaria" e senza che potessero prevedersi confronti e/o conflitti con istituti di mediazione e con la loro funzione conciliativa, essendo la nuova causa di non punibilità dichiaratamente estranea rispetto a tale ambito.
Semmai, proprio la qualificazione dell'istituto come figura di depenalizzazione in concreto, volta a realizzare il principio dell'ultima ratio, rappresentava la ragione della mancata previsione, in capo alla persona offesa, di un "potere di veto" alla dichiarazione di non punibilità, previsto invece nella disciplina di cui all'art. 34 dinanzi al giudice di pace e dunque soltanto nella specifica e delimitata previsione legislativa in questione: potere di veto che si sarebbe rivelato, se trasformato in un principio dispositivo generale, di ostacolo alla concreta attuazione del principio di proporzione sotteso all'istituto in esame.
Certamente, l'intento del legislatore delegante di tenere compresenti nell'ordinamento le fattispecie di irrilevanza per particolare tenuità del fatto, come previste nel processo comune con finalità deflativa e, nel processo dinanzi al giudice di pace, conciliativa, avrebbe potuto assumere una veste normativa espressa, come del resto sollecitato dalla Commissione Giustizia della Camera, in sede di redazione del proprio parere, laddove era stata avvertita l'opportunità di coordinare i due istituti sulla particolare tenuità del fatto: una sollecitazione, però, non osservata per ragioni attinenti alle tecniche di redazione della leggedelega.
3.3. Resta, in conclusione, il rilievo che il differente ruolo assegnato, nelle procedure in esame, alla persona offesa, rappresenta uno dei più significativi, sebbene non l'unico elemento di differenziazione fra le discipline contenute negli artt. 131 -bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000, essendo da rimarcare che quest'ultimo pretende, fra gli altri, anche il requisito della "occasionalità" del fatto e il criterio dell'eventuale pregiudizio che l'ulteriore decorso del procedimento possa recare alle esigenze dell'indagato o dell'imputato come descritte dalla norma.
La centralità dell'attribuzione del potere di veto alla persona offesa, contemplata solo nello speciale procedimento dinanzi al giudice di pace, si comprende rievocando la finalità conciliativa di esso, più volte sottolineata anche dalla giurisprudenza costituzionale come il principale obiettivo della giurisdizione penale garantita attraverso tale organo di giustizia (tra le molte, ord. n. 245 del 2014; sent. n. 47 del 2014; ord. n. 349 del 2004).
Da ultimo anche l'orci. n. 50 del 2016 del Giudice delle leggi, chiaramente in linea con i precedenti (in essa sono richiamate le sentenze n. 64 del 2009 e n. 298 del 2008; le ordinanze n. 56 e n. 32 del 2010, e n. 28 del 2007), nell'escludere l'irragionevolezza del sistema speciale che non annovera tra le formule terminative del processo quella del patteggiamento, ha osservato «come il procedimento davanti al giudice di pace presenti caratteri assolutamente peculiari, che lo rendono non comparabile con il procedimento davanti al tribunale, e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario; il d.lgs. n. 274 del 2000 contempla, infatti, forme alternative di definizione, non previste dal codice di procedura penale, le quali si innestano in un procedimento connotato, già di per sé, da un'accentuata semplificazione e concernente reati di minore gravità, con un apparato sanzionatorio del tutto autonomo: procedimento nel quale il giudice deve inoltre favorire la conciliazione tra le parti (artt. 2, comma 2, e 29, commi 4 e 5), e in cui la citazione a giudizio può avvenire anche su ricorso della persona offesa (art. 21)».
4. Poste tali premesse, deve darsi atto che la sostanziale diversità di regolamentazione dei due istituti in esame, sia pure entrambi volti a disciplinare il fenomeno giuridico della irrilevanza penale del fatto in ragione della sua particolare tenuità, non chiama in campo automaticamente e, ciò, in senso difforme rispetto quanto sostenuto dall'orientamento qui disatteso principio di specialità come criterio di risoluzione del concorso apparente fra due discipline riguardanti lo stesso oggetto, né il principio della necessaria operatività, anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, del precetto introdotto dal legislatore del 2015 con riferimento al processo comune, inteso come [ex mitior soggetta alla disciplina intertemporale di cui all'art. 2 cod. pen.
4.1. Sotto il primo profilo, ritengono le Sezioni Unite che la ricerca della eventuale esistenza di un rapporto di specialità nei sensi di cui all'art. 15 cod. pen. per come intesa tradizionalmente dalla giurisprudenza di legittimità quindi la individuazione di un nucleo comune presente in entrambe le discipline in questione, con aggiunta di uno o più elementi specializzanti in assenza dei quali la norma speciale torni ad essere integralmente sostituibile dalla norma generale, non sia l'operazione ermeneutica in grado di dare una risposta soddisfacente ed una chiave di lettura utile al rapporto fra l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 e l'art. 131-bis cod. pen.
E' da escludere infatti che tra l'art. 34 e l'art. 131-bis sia ravvisabile un rapporto di tal fatta, essendo, ognuno dei due precetti, portatore di elementi specializzanti che valgono, semmai, a qualificarlo come rapporto di 'interferenza"; d'altra parte, neanche il ricorso alla nozione di "specialità reciproca" fornirebbe un criterio risolutivo per il superamento di un ipotetico concorso apparente di norme, tenuto conto che essa non risulta elaborata, dalla giurisprudenza, per la selezione della fattispecie da far prevalere sull'altra ma per sostenerne la coesistenza.
Piuttosto, l'art. 16 cod. pen. mostra che si debba applicare il principio generale di espansività delle disposizioni codicistiche alle materie regolate da altre leggi penali cioè quelle speciali, come recita la rubrica della norma - con l'espresso limite derivante dal fatto che queste ultime, sulle stesse materie, abbiano già stabilito altrimenti: un limite che ha la natura di una clausola di salvaguardia della disciplina speciale, complessivamente richiamata.
Il rapporto da istituire, per verificare l'operatività in concreto di tale limite, è cioè quello che riguarda non già singoli precetti che compongono l'intero disegno del procedimento o della legge speciale, bensì quegli stessi istituti nel ruolo e nella funzione che svolgono all'interno del sistema di riferimento.
In altri termini, posto che al decreto in materia di processo penale dinanzi al giudice di pace si addice il carattere di "legge penale speciale" ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 cod. pen., la ricerca dell'interprete a fronte dell'introduzione di un nuovo modello normativo quale l'art. 131-bis cod. pen. avente ad oggetto la stessa materia già regolata in modo completo dall'art. 34 del detto decreto, non può limitarsi al raffronto fra quest'ultimo e il precetto successivo, ma deve elevare il proprio orizzonte fino a verificare se la legge penale speciale nel suo complesso non contenesse già un'autonoma disciplina della materia, mirata rispetto alle finalità del procedimento e tale perciò da precludere, a priori, l'operazione del confronto fra singole leggi o disposizioni sulla stessa materia, espressamente disciplinata dall'art. 15 cod. pen., con riferimento al rapporto fra più leggi penali.
Quella da ritenere prescritta è invero una operazione ermeneutica prevista dal codice penale, per le discipline sostanziali, i cui principi ispiratori sembrano, oltretutto, evocare indirettamente quelli cui si è rifatto il legislatore delegato del 2000 con riferimento alla sola disciplina processuale, prevedendo, tra i principi generali del procedimento davanti al giudice di pace (art. 2), che anche le norme del codice di rito dovessero operare per esso salvo le espresse eccezioni formulate - in quanto applicabili.
Ma, soprattutto, incide, ai fini della individuazione della soluzione da adottare, l'attività interpretativa sollecitata dalla Corte costituzionale la quale, nella ord. n. 47 del 2014 con cui è stata riconosciuta la compatibilità costituzionale della norma (art. 60) sulla esclusione della sospensione condizionale in relazione alle pene per reati di competenza del giudice di pace ha posto in evidenza come il precetto in esame non potesse essere valutato isolatamente, anche solo nell'ottica della delineazione di eventuali ingiustificate disparità di trattamento ai sensi dell'art. 3 Cost., senza cioè tenere conto delle connotazioni complessive del "microcosmo punitivo" in cui si inserisce e da cui ripete la propria giustificazione. Con la conseguenza che non è dato tentare di istituire una correlazione tra singole componenti della costellazione punitiva, sostanziale e processuale, del giudice di pace, isolatamente considerate, quanto piuttosto è doveroso valutarle in ragione del loro inserimento in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso, quale, appunto, quello dinanzi al giudice di pace.
Il criterio della tendenziale osmosi fra il procedimento comune e quello dinanzi al giudice di pace, con il limite però della concreta "applicabilità" delle norme dell'uno nel perimetro dell'altro e viceversa, è quello ribadito anche nell'art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, ove è previsto che, quando i reati di competenza del giudice di pace siano giudicati da un giudice diverso, anche dinanzi a questo si applicano una serie di norme attinenti agli epiloghi decisori tipici dello speciale procedimento, «in quanto applicabili».
In tale prospettiva, il precetto sulla esclusione della sospensione condizionale della pena contenuto nell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000 per i reati di competenza del giudice di pace, viene ordinariamente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento al caso in cui il reato in questione sia giudicato da giudice diverso, nel senso che vale la medesima esclusione, a meno che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati che non siano di competenza del giudice di pace e che, per connessione, abbiano attratto dinanzi al diverso giudice, il reato del giudice di pace (Sez. 5, n. 3198 del 28/09/2012, dep. 2013, Gentili, Rv. 254382; conforme, Sez. 5, n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv. 236529).
In questa ultima ipotesi, infatti, come chiarito da Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230274, si rileva la improponibilità di una tesi rigorista che pretenda di far prevalere il regime processuale del reato meno grave su quello di competenza del tribunale o della corte di assise che ha determinato la connessione. Altrimenti detto, si rappresenta una causa di non adattabilità e non congruenza in concreto del precetto ideato per il procedimento dinanzi al giudice di pace, con le regole del processo ordinario.
Allo stesso modo, ancora nell'art. 63, si enuncia il medesimo criterio con riferimento ad istituti come quello in esame (art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, unitamente a quelli ex artt. 33, 35, 43 e 44) cogenti per il giudice diverso solo, come già rilevato, «in quanto applicabili». Con il che viene a chiarirsi che dinanzi al giudice diverso che giudichi per connessione il reato astrattamente di competenza del giudice di pace, è operativa la speciale causa di non punibilità di cui all'art. 34 con i suoi presupposti e requisiti, a meno che per il reato attraente non risulti applicabile l'art. 131 -bis, in tale caso operando la norma in questione per tutti i reati giudicati mentre nei confronti dell'art. 34 rimane integrata la "causa di non applicabilità" in concreto.
La salvaguardia dell'autonomia dei connotati specializzanti del procedimento penale dinanzi al giudice di pace, d'altra parte, sembra indirettamente confermata anche dal più recente intervento legislativo del 2017 (legge 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario") laddove è stata prevista, per il codice penale, una nuova disciplina dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, evocativo di quello disciplinato dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000. Una novella che, pur preceduta dall'ampio dibattito, di cui qui si è dato atto, sulla opportunità del coordinamento fra norme del codice penale o di procedura penale e quelle operative dinanzi al giudice di pace in possibile conflitto tra loro, ha mantenuto sul punto un silenzio che si presta ad essere interpretato come conferma della volontà di tenere distinti i due ambiti giuridici.
4.2. Sotto l'ulteriore profilo invero centrale nella argomentazione della giurisprudenza che qui si disattende - della natura sostanziale del nuovo istituto nonché della conseguente attitudine a soggiacere alla disciplina intertemporale prevista in particolare dall'art. 2, quarto comma, cod. pen., con obbligo di operatività in quanto /ex mitior, va poi rimarcato che si tratta di osservazione, in sé, sicuramente da ribadire, a conferma di quanto sul punto già osservato dalla sentenza, sopra citata, delle Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593.
Tuttavia essa non comporta, quale necessario corollario, la cedevolezza delle ragioni fin qui esposte.
Le caratteristiche proprie del novello istituto potrebbero venire in considerazione nei sensi anzidetti, infatti, solo se si superassero le obiezioni mosse alla possibilità di costruire il rapporto fra l'art. 34 e l'art. 131-bis come concorso (apparente) fra norme in rapporto di specialità oppure se si ammettesse la eventualità di una "convivenza" operativa, per i reati di competenza del giudice di pace, tra l'istituto previsto per il processo comune e quello specifico plasmato per il procedimento penale dinanzi a tale organo di giustizia; non anche nella diversa ipotesi, che è quella fatta propria dalle Sezioni Unite, che quest'ultimo rimane insensibile alle discipline presenti o introdotte nei codici, che abbiano ad oggetto materie già regolamentate dal d.lgs. n. 274 del 2000.
Va ribadito che, da un lato, come dottrina e giurisprudenza concordemente riconoscono, è da escludere che tra l'art. 34 e l'art. 131 -bis possa configurarsi un rapporto di genere a specie per la sostanziale diversità dei presupposti e degli effetti riconducibili ai due istituti, con l'ulteriore corollario che non viene in considerazione neppure il tema della possibile abrogazione tacita del primo ad opera del secondo, ai sensi dell'art. 15 prel. Infatti, il requisito fondante di tale precetto, e cioè la incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, è negato in radice proprio dai tratti differenziali delle due fattispecie, che invece non impediscono, in linea di principio, la convivenza di esse nell'ordinamento.
Per converso, la considerazione dell'art. 34 non in sé, ma come elemento del complesso sistema previsto per la trattazione della materia penale dinanzi al giudice di pace, obbliga per quanto concerne la soluzione del problema riguardante tale ambito giurisdizionale - a porre in rapporto con quest'ultimo il novum normativo che si propone in apparente conflitto e a ragionare in termini non di compatibilità/incompatibilità fra istituti ma di "concreta applicabilità" all'interno del sistema speciale, come previsto dall'art. 16 cod. pen. che infatti tutela la integrità di tale sistema quando la materia su cui ha innovato la norma codicistica risulti già "coperta" da una disciplina ad hoc, anche funzionalmente orientata.
Per tale ragione ritengono le Sezioni Unite che gli argomenti spesi da parte della giurisprudenza e della dottrina, correlati alla natura sostanziale del nuovo istituto e ai suoi peculiari connotati di "legge sostanziale sopravvenuta più favorevole" , non possano dispiegare effetti nello specifico ambito che qui interessa, ove al dato della impossibilità di far operare la causa di proscioglimento di cui all'art. 131-bis seppure in relazione a reati di minima gravità quali quelli selezionati per il giudizio dinanzi al giudice di pace - fanno da contrappeso e da bilanciamento altri valori di pari dignità. Anche, cioè, nell'ottica del rispetto del valore costituzionale della uguaglianza di trattamento a fronte di posizioni equiparabili, deve ritenersi decisivo il rilievo che si è fatto luogo alla costruzione di un procedimento speciale per il quale sono previsti specifici epiloghi decisori, modulati in termini tali da porre il giudice in una ottica operativa volta a realizzare la conciliazione delle parti - quando una persona offesa è individuabile - antecedentemente alla conclusione del processo (sarebbe questo, peraltro, un tratto non differenziale essendo, lo stesso intento conciliativo, previsto anche in sede di processo ordinario dinanzi al giudice monocratico, dall'art. 555, comma 3, cod. proc. pen.).
In più, tale finalità è rafforzata con la previsione (art. 34, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000) di un potere potestativo della persona offesa, riferito ai reati perseguibili a querela, idoneo a precludere la conclusione del processo per minima offensività del fatto, accompagnato dalla previsione (art. 35) che le condotte riparatorie o risarcitorie dell'imputato siano atte a determinare l'estinzione del reato. Il tutto, nella prospettiva che al mancato raggiungimento dell'obiettivo della ricomposizione sociale segua l'affermazione di un diritto penale mite, non soggetto a sospensione di esecuzione ma caratterizzato dall'abbandono delle pene detentive.
4.3. Né a diversa conclusione conduce il rilievo che per effetto del d.lgs. n. 28 del 2015 si è registrata la variazione di taluni precetti processuali applicabili anche al giudice di pace (quali l'art. 411 e l'art. 469 cod. proc. pen.), recanti ora esplicitamente la menzione dell'art. 131 -bis cod. pen.
Non vi è ragione per non ritenere, in coerenza con quanto sopra evidenziato sulla tendenziale autonomia del procedimento penale per il giudice di pace, che, ad esempio, il rinvio operato all'art. 411 cod. proc. pen. dall'art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000, in tema di archiviazione richiedibile dal pubblico ministero presso il giudice di pace, sia di tipo "fisso", e cioè da ricondurre al testo dell'art. 411 in essere al momento della entrata in vigore del decreto sul giudice di pace. Tesi, questa, avvalorata dal rilievo che nell'art. 17, assieme al richiamo dell'art. 411, vi è quello all'art. 34, commi 1 e 2, del decreto stesso, con ciò mostrando il legislatore che la evocazione dei casi generali di archiviazione non avrebbe potuto ulteriormente estendersi su un terreno già coperto dalla menzione della speciale causa di non punibilità di cui all'art. 34.
5. In conclusione, va affermato il seguente principio di diritto:
"La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità de/ fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza de/ giudice di pace".
6. La decisione adottata comporta, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamento della sentenza impugnata che ha disatteso il principio di diritto qui enunciato, con l'effetto che il Giudice di pace di Verona, in diversa composizione, sarà tenuto alla celebrazione del giudizio.

                                                         P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Verona per nuovo giudizio.
Così deciso il 22/06/2017.