foto studio legale parrino
» Home » Contenuti Giuridici » Massimario

Massimario



Ricerca  

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Disposizioni generali – Criteri di scelta delle misure – Principi di adeguatezza - Fattispecie. (C.p.p. articoli 275 e seguenti).
In materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un “ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di 2adeguatezza” di cui all’articolo 275, comma 1, del C.p.p., dando corpo al principio del «minore sacrificio necessario» (di recente, ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie. (Nella specie, relativa all’applicazione della misura del divieto di dimora nel territorio comunale, la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame, non risultando adeguatamente giustificata, a fronte della doglianza della difesa, la scelta di una misura afflittiva, nello specifico tale da separare il soggetto dal proprio nucleo familiare nonché da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa e la presentazione presso il Sert.).
Sezione VI, sentenza 22 settembre – 6 ottobre 2011 n. 36265 – Pres. Mannino; Rel. Lanza; Pm (diff.) Fodaroni; Ric. L.

PROCEDIMENTO PENALE

Indagini preliminari – Chiusura – Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari – Omissione – Natura relativa – Limiti di deducibilità. (C.p.p. articoli 178 e seguenti, 415 – bis e 491).
La nullità del decreto di citazione a giudizio per l’omessa notifica all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine in cui all’articolo 491 del C.p.p., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti.
Sezione V, sentenza 7 ottobre – 28 dicembre 2011 n. 48553 – Pres. Oldi; Rel. Fumo; Pm (diff.) Monetti; Ric. Clemente.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famigli – Vessazioni continuativa nei confronti della moglie - Rilevanza. (C.p. articolo 572).
I comportamenti volgari, irriguardosi e umilianti, caratterizzati da una serie indeterminata di aggressioni verbali e ingiuriose abitualmente poste in essere dall’imputato nei confronti del coniuge, possono configurare il reato di maltrattamenti quando realizzino un regime di vita avvilente e mortificante.
Sezione VI, sentenza 20 settembre – 11 novembre 2011 n. 41011 – Pres. Carmenini; Rel. Gentile; Pm (conf.) Montagna.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Omissione di atti di ufficio – Diffida ad adempire – Mancata attivazione del pubblico funzionario – Pendenza di un giudizio sulla vicenda controversa – Conseguenze – Insussistenza del reato - Fattispecie. (C.p. articolo 328, comma 2).
In presenza di un rapporto controverso tra la pubblica amministrazione e il privato, nell’ambito del quale la prima, a fronte di un provvedimento sfavorevole del Tar, abbia fatto ricorso al Consiglio di Stato, risulta pretestuosa e irragionevole, in quanto finalizzata s sollecitare la pubblica amministrazione ad adottare un provvedimento in contrato con una precisa scelta già adottata e nota all’interessato, la «diffida ad adempiere» da quest’ultimo indirizzata al responsabile dell’ufficio competente finalizzata a ottenere l’adozione del provvedimento controverso o a rispondere per indicare le eventuali ragioni del ritardo. (La Corte, per l’effetto, ha esclusa la sussistenza del reato di cui all’articolo 328, comma 2, del C.p., ritenendo che il responsabile dell’ufficio, cui era stato addebitato di non avere corrisposto alla diffida, non fosse tenuto a farlo, perché la pendenza del giudizio amministrativo, conosciuta dall’interessato, rendeva insussistenza il dovere di attivarsi, per ribadire del resto quanto già devoluto alla cognizione del giudice.
Sezione VI, sentenza 20 giugno – 6 ottobre 2011 n. 36249 – Pres. Di Virginio; Rel. Milo; Pm (diff.) Selvaggi; Ric. Scarpai.

IMPUGNAZIONI PENALI

Appello – Sospensione condizionale della pena – Revoca – Richiesta formulata dall’imputato nel dibattito in appello – Possibilità. (C.p.p., articolo 597; C.p., articoli 163 e seguenti).
La sospensione condizionale della pena può essere revocata dal giudice di secondo grado, senza che ciò integri violazione del divieto della reformatio in pejus, non solo quando esista sul punto appello del pubblico ministero, ma anche quando la richiesta sia stata formulata nel dibattimento dall’imputato che dimostri in concreto di avervi interesse.
Sezione V, sentenza 13 luglio – 2 novembre 2011 n. 39346 – Pres. Calabrese; Rel. Vessichelli; Pm (parz. conf.) Delehaye; Ric. Mattioni e altro.

REATI CONTRO LA PERSONA

Reati contro l’onore – Diffamazione – Diritto di critica – Esimente dell’esercizio dell’attività difesiva – Applicazione – Contenuto calunnioso dell’addebito - Fattispecie. (C.p., articoli 595e 598).
La scriminante prevista dall’articolo 598 del C.p. è applicabile solo in ipotesi di mere offese contenute nell’atto espressivo del diritto di difesa tecnica, mentre non può essere invocata allorquando l’atto difensivo contenga fatti non semplicemente diffamatori, ma calunniosi (nella specie, la Corte ha escluso l’applicabilità della scriminante relativamente a una comparsa difensiva ove, nell’ambito di un procedimento civile proposto da un avvocato per lì ottenimento della retribuzione delle proprie prestazioni professionali, per resistere al ricorso si erano attribuiti alla controparte fatti sicuramente falsi, in ipotesi rientranti nella fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 380 del C.p.).
Sezione V, sentenza 19 maggio – 21 luglio 2011 n. 29235 – Pres. Amato; Rel. Sabeone; Pm ( conf.) Fondaroni; Ric. Proc. gen. App. Milano e altro in proc. Invernizzi e altro.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esercizio abusivo della professione - Professione medica – Intervento di circoncisione - Fattispecie. (C.p., articolo 348).
La circoncisione cosiddetta rituale e, quindi, non terapeutica, effettuata da parte di soggetti di diverse etnia, per motivi culturali – religiosi, quando non trova una copertura normativa (come nel caso nell’ebraismo, a seguito della legge 8 marzo 1989 n. 101, con cui si è data attuazione all’intesa stipulata il 27 febbraio 1987 tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane: normativa che contiene un implicito riconoscimento della conformità della pratica circonciso ria ebraica ai principi dell’ordinamento giuridico italiano), comportando una manipolazione del corpo umano potenzialmente rischiosa per la salute ed essendo oggettivamente, pur in assenza di preventive finalità terapeutiche, un atto di natura medica (trattasi di vero e proprio intervento chirurgico), non può essere affidata al libero esercizio di una qualsiasi persona, ma deve essere eseguita da un medico. In difetto, è ravvisabile il reato di esercizio abusivo della professione medica previsto e punito dall’articolo 348 del C.p. (nella specie, peraltro, l’imputata, di nazionalità nigeriana, era stata chiamata rispondere, in concorso, del reato di esercizio abusivo della professione per avere sottoposto a circoncisione il proprio figlio neonato; la Corte, peraltro, ha annullato la sentenza di condanna, rilevando come le circostanze oggettive e soggettive della vicenda deponessero per l’ignoranza incolpevole della legge).
Sezione VI, sentenza 22 giugno – 24 novembre 2011 n. 43646 – Pres. Agrò; Rel. Milo; Pm ( conf.) D’Ambrosio.

SANITA'

Responsabilità professionale – Medico – Misure cautelari personali – Misure interdittive – Condizioni – Pericolo di recidiva – Apprezzamento - Fattispecie. (C.p.p., articoli 273 e segg., 274, lettera c), 287 e seguenti; C.p., articoli 133 e 589.
Ai fini dell’applicazione di una misura interdittiva nei confronti di un medico chiamato a rispondere del reato di omicidio colposo in danno di un paziente, onde apprezzare il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie, devono essere esaminate e apprezzate congiuntamente, giusta quanto disposto dall’articolo 274, lettera c), del C.p.p., le concrete modalità di commissione del fatto e tutti gli altri parametri enunciati dall’articolo 133 del C.p. che possono evidenziare la personalità del soggetto. Al riguardo, appare sicuramente rilevante il “grado della colpa”, inteso quale difformità della condotta tenuta rispetto alle regole cautelari, al livello di evitabilità dell’evento e al quantum di esigibilità dell’osservanza della condotta doverosa pretermessa; e può parimenti tenersi conto, per l’apprezzamento della personalità del sanitario, di ulteriori emergenze, anche esterne al processo, qualificanti le modalità di svolgimento dell’attività professionale: ciò al fine di pervenire, per l’applicazione della misura, alla prognosi di reiterazione dei comportamenti incriminati in relazione alle caratteristiche della struttura in cui il professionali sta opera, al comportamento da questi tenuto nella vicenda incriminata e all’offesa temuta agli stessi interessi già colpiti.
Sezione IV, sentenza 3 novembre – 18 novembre 2011 n. 42588 – Pres. Brusco; Rel. Galbiati; Pm ( conf.) Mura.

IMPUGNAZIONI PENALI

Ricorso per cassazione – Casi di ricorso – Diniego della continuazione – Interesse all’impugnazione – Sussistenza – Possibilità di applicare la continuazione infase esecutiva – Irrilevanza. (C.p.p., articoli 568, comma 4, 606 e 671; C.p., articolo 81).
L’imputato ha interesse a proporre ricorso avverso la sentenza che abbia negato il vincolo della continuazione tra i reati per cui è stata pronunciata condanna, giacché la possibilità di applicazione della continuazione anche in sede di cognizione, stante il carattere più completo dell’accertamento e l’inesistenza del limite imposto dall’articolo 671 del C.p.p., vale a dire la preclusione per il giudice dell’esecuzione ad applicare la disciplina del reato continuato, se l’operatività della stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
Sezione VI, sentenza 21 giugno – 24 ottobre 2011 n. 38148 – Pres. Mannino; Rel. Milo; Pm (conf.) D’Angelo.

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Avvenuta revoca o dichiarazione di inefficacia della misura – Persistenza dell’interesse all’impugnazione – Manifestazione - Necessità. (C.p.p., articoli 273 e seguenti, 299,314 e 568,comma 4).
Quando nelle ore del ricorso viene revocata o diventa inefficace una misura cautelare custodiale, perché possa ritenersi comunque sussistente l’interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall’interessato. In altri termini, occorre che la parte manifesti, in termini positivi e univoci, la sua intenzione a servirsi della pronuncia richiesta in vista dell’azione di riparazione per l’ingiusta detenzione (si veda sezioni Unite, 16 dicembre 2010, Testini).
Sezione VI, sentenza 28 settembre – 25 ottobre 2011 n. 38661 – Pres. Garribba; Rel. Fidelbo; Pm (parz. diff.) Iacoviello; Ric. La Macchia e altro.

  1 2 3 4 5   ... successivo ultimo