Il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, ed in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non č possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento 


Svolgimento del procedimento

1. Il 9 luglio 2008 il G.I.P. del Tribunale di Salerno applicava a Bodac Minai Gica la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio colposo, così qualificata l'originaria imputazione del P.M. di omicidio volontario. Sull'appello di quest'ultimo, il Tribunale del riesame di Salerno, con ordinanza del 5 settembre 2008, confermava il provvedimento del G.I.P..
Chiariva in fatto l'integrativo provvedimento di applicazione della misura che verso le ore 21 del 6 luglio 2008 il Bodac si trovava alla guida di un'autovettura nel centro urbano di Salerno (con a bordo altri amici) ed aveva investito due persone (una era poi deceduta per le ferite riportate; l'altra aveva riportato gravi lesioni) che si trovavano sul marciapiedi, finendo poi la sua corsa contro la vetrina di un negozio; circa cinquanta metri prima del luogo in cui era avvenuto l'impatto con i pedoni l'indagato si era fermato ed aveva avuto un alterco con due persone che si trovavano a bordo di un motorino e dopo il litigio verbale era ripartito a forte velocità, facendo sgommare le ruote e perdendo, poi, il controllo dell'autoveicolo; egli era in stato di ebbrezza alcolica, essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico di 1,05 g/L
Il Tribunale del riesame, richiamata la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, osservava che "la giovane età del conducente, il veicolo di grossa cilindrata (una BMW) nella propria disponibilità da una settimana appena, rende evidente il quadro di un giovane spericolato ed eccitato dall'avere a disposizione un veicolo di notevole potenza che lo ha portato ad una condotta di guida estremamente imprudente e negligente ... L'entusiasmo della nuova auto, in uno alla compagnia di altri amici, al desiderio di attrarre l'attenzione e ostentare il grosso veicolo sgommando per il centro cittadino e procedendo a velocità eccessiva, si confà proprio con la giovane età del soggetto agente. L'aver poi affrontato più volte… lo stesso percorso senza ostacoli o pericoli di sorta, ha di certo giocato un ruolo importante e contribuito a sostenere la condotta di guida spericolata ed incurante di ogni regola imposta…” Soggiungeva che lo "stato di ubriachezza ... certamente ha contribuito ad ingenerare nell'agente il senso di onnipotenza che in uno alla giovane età ha consentito di agire convinto di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida", non potendosi condividere la tesi del P.M., "che la propria inesperienza nella guida avrebbe portato il Bodac a prevedere l'evento ed ad accertarne il rischio di verificazione…”; e che "lo stato di ebbrezza alcolica, che sia lieve o che sia notevole, è in ogni caso di ostacolo alla possibilità di intravedere una condotta cosciente di una persona che 'accetta il rischio di verificazione dell'evento…'. Rilevava, infine che, "sebbene l'evento fosse concretamente possibile per la condotta di guida e le circostanze di tempo e di luogo, non può trarsi direttamente per ciò solo che il Bodac lo abbia previsto e ciononostante abbia agito accettandone la possibilità di verificazione…” occorrendo "qualche elemento in più che consenta di ritenere sussistente la previsione dell'evento e l'accettazione del rischio di verificazione…”
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, denunziando:
a) il vizio di violazione di legge. Premesso che "su un punto vi è convergenza fra la tesi del P.M ...”, la tesi del G.I.P. e quella del Tribunale", che, cioè, "Bodac ha agito prevedendo l'evento", rileva che "per aversi dolo eventuale va ... portata la prova della volontà intesa quale adesione o consenso all'evento; è necessario, in altri termini, che l'evento 'sia stato rappresentato dal soggetto come una conseguenza, probabile o solo possibile in modo apprezzabile, della sua azione, purché egli non abbia agito nel ragionevole convincimento o, almeno, nella speranza di una mancata verificazione…”; nella specie sarebbe "assolutamente pacifico" che la condotta dell'indagato "è consistita nell'accettazione del rischio, nell'adesione al verificarsi dell'evento, in presenza di dati di fatto, dai quali escludere con elevato grado di verosimiglianza che egli abbia potuto coltivare la certezza o la probabilità o solo anche la mera speranza di evitare
l'evento e, ancora, in assenza di dati di fatto idonei a dimostrare che egli, sia
pure in extremis, abbia posto in essere una condotta contraria e, pertanto,
sintomatica di un disvolere…”. Soggiunge che "è da escludere che la giovane età e la inesperienza possano essere adottati quali elementi di demarcazione fra dolo eventuale e colpa cosciente ..." e "l'assenza di tracce di frenata non consente nemmeno di ipotizzare che egli in extremis abbia disvoluto l'evento, revocando, sia pure tardivamente, quella adesione al rischio di precedenza manifestata; nulla, in definitiva, consente di affermare che egli abbia agito senza accettare l'evento, né in termini di certezza, né in termini di verosimiglianza, né in termini di mera possibilità ...";
b) il vizio di manifesta illogicità. Il provvedimento impugnato - rileva il ricorrente - ha affermato, "a distanza di pochi righi", che "è proprio tipico della giovane età agire con incoscienza" e poi che "il giovane pur raffigurandosi il pericolo ha confidato nella propria capacità di guida in grado di evitare l'evento nel convincimento di essere più bravo degli altri": quindi, "da un lato il guidatore è ritenuto incosciente per la giovane età, dall'altro è in grado di raffigurarsi l'evento", sicché "si è in presenza di un ossimoro: la colpa cosciente dell'incosciente". Anche per quanto riguarda la ritenuta inesperienza, nel provvedimento impugnato "si profila l'ipotesi, affatto originale ed eccentrica, della inesperienza putativa ...".


Motivi della decisione


3. Le proposte doglianze non sono condivisibili.
E' ben noto, invero, che, come pure richiama il provvedimento impugnato, la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente risiede nella considerazione che - per mutuare l'espressione di autorevole dottrina - "il dolo eventuale è ... rappresentazione della (concreta) possibilità della realizzazione del fatto e accettazione del rischio (quindi, volizione) di esso; la colpa cosciente è invece rappresentazione della (astratta, o meglio, 'semplice') possibilità della realizzazione del fatto, ma accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto non si realizzerà (quindi, non-volizione)". E la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha più volte avuto modo di ribadire siffatti principi, chiarendo che "la linea di demarcazione tra dolo eventuale e colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell'agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre nella seconda ipotesi, nonostante l'identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione" (Cass., Sez. IV, 10.10.1996, n. 11024). Quindi, "il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell'evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta ma come concretamente possibile e l'agente nella volizione dell'azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l'evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell'evento rimane un'ipotesi astratta, che nella coscienza dell'autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta" (Cass., Sez. I, 8.11.1995, n. 832; id., Sez. I, 24.2.1994, n. 4583; id., Sez. I, 3.6.1993, n. 7382; id., Sez. I, 28.1.1991, n. 5527; id., Sez. I, 12.1.1989, n. 4912). E s'è anche al riguardo pertinentemente chiarito che, "al fine di accertare la ricorrenza del dolo eventuale o della colpa con previsione dell'evento, non è sufficiente il rilievo che l'evento stesso si presenti come obiettivamente prevedibile, dovendosi avere riguardo alla reale previsione e volizione di esso, ovvero all'imprudente o negligente valutazione delle circostanze di fatto" (Cass., Sez. 1,15.7.1988, n. 6581).
La indagine sulla sussistenza dell'una o dell'altra di tali distinte ipotesi postula, quindi, pur sempre un accertamento ed una valutazione di merito sulla ricorrenza o meno dei distinti presupposti soggettivi sui quali si situa la linea di demarcazione tra le stesse.
Orbene, ciò posto, deve riconoscersi che, nella specie, i giudici del merito hanno dato congrua contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione. Hanno, in sostanza, rilevato che "la giovane età del conducente" e la sua disponibilità di un "veicolo di grossa cilindrata" rendevano evidente "il quadro di un giovane spericolato ed eccitato", indotto ad "una condotta di guida estremamente imprudente e negligente" e intesa a "rimarcare agli occhi degli amici passeggeri e dei ragazzi che poco prima avevano contestato la guida pericolosa, la propria sicurezza, il predominio e la padronanza dell'auto e della strada". Hanno considerato - richiamando un arresto giurisprudenziale di questa Suprema Corte - che, "non essendo provata una volontà diversa, non è possibile ritenere che l'agente abbia voluto l'evento, altrimenti si finirebbe per sostenere l'esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della condotta rimproverabile con conseguente inversione dell'onere della prova". Ed hanno ulteriormente rilevato che il riscontrato "stato di ubriachezza ... certamente ha contribuito ad ingenerare nell'agente il senso di onnipotenza che in uno alla giovane età ha consentito di agire convinto di non correre rischi di sorta, confidando nelle proprie capacità di guida", considerando, sotto un profilo più generale, che "lo stato di ebbrezza alcolica che sia lieve o che sia notevole" malamente si concilia con una "condotta cosciente di una persona che 'accetta il rischio di verificazione dell'evento'…conclusivamente ritenendo che "dagli elementi ... a disposizione di questo collegio tutto sembra far propendere per una bravata di un ragazzo, convinto di essere più bravo degli altri a guidare e convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere".
Tale argomentare, come si vede, si fa carico della delibazione di tutti gli elementi di giudizio e circostanze acquisiti alla realtà procedimentale e procede ad una loro valutazione di merito che si appalesa improntata ad inscalfittibile acribia, non caducata o inficiata, in particolare, da rinvenibili vizi di illogicità, che, peraltro, la norma vuole dover essere manifesta, cioè coglibile immediatamente, ictu oculì. Né tanto è possibile inferire dalla addotta contraddittorietà individuata dal ricorrente in un passo della decisione impugnata: appare, difatti, evidente, nel complessivo ed unitario contesto del ragionamento giustificativo esplicitato dai giudici del merito, che, quando si parla di "giovane età che (porta a) sopravvalutare le proprie capacità e agire con incoscienza…” tale ultima espressione va assunta non come "totale mancanza di coscienza o di lucidità mentale", ma come "colpevole noncuranza o avventatezza", secondo la diversa significazione ad essa attribuita nei dizionari linguistici, quindi del tutto compatibile con la ritenuta sussistenza di una colpa con previsione, piuttosto che del dolo eventuale.
In definitiva, i rilievi gravatori del ricorrente appaiono per lo più improntati ad una critica della valutazione (di merito) esplicitata dal provvedimento impugnato ed alla prospettazione di un diverso apprezzamento (ancora di merito) degli stessi elementi di giudizio valutati dai giudici del merito. Ma, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996); id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12).
D'altra parte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606.1, lett. e), c.p.p. dall'art. 8 della L. 20.2.2006, n. 46 - da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", il che vuol dire - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico; ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché munite, in tesi, di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30).
4.11 ricorso va, dunque, rigettato.
Deve, altresì, disporsi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, c. 1-ter, disp. att. del cod. proc. pen.


P. Q. M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilitodall'art. 94, c. 1-ter, disp. att. del cod. proc. Pen.