ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – RIMEDI RISARCITORI PREVISTI DALL'ART. 35-TER, ORD. PEN. – DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE - IMPUGNAZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA AI SENSI DELL'ART. 35-BIS, COMMA QUARTO, ORD. PEN. - ASSISTENZA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO – ESCLUSIONE – RICORSO PER CASSAZIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - CONDANNA ALLE SPESE IN CASO DI RIGETTO OD INAMMISSIBILITÀ – ESCLUSIONE. 


 Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato i seguenti principi:

-la prescrizione del diritto leso dalla detenzione inumana e degradante, azionabile dal detenuto ai sensi dell’art.35-ter, commi 1 e 2, l.n.354 del 1975, per i pregiudizi subiti anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge n.92 del 2014, decorre dal 28 giugno 2014; 

-il reclamo-impugnazione di cui all’ar.35-bis, comma 4, l.n.354 del 1975, può essere proposto dall’Amministrazione penitenziaria senza il patrocinio e l’assistenza dell’Avvocatura dello Stato; 

-il Ministero della giustizia, ricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza emesso ai sensi degli artt.35-bis e 35-ter, l.n.354 del 1975, non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, nel caso di rigetto od inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art.616, cod.proc.pen.