La circostanza aggravante del fatto commesso con violenza alla persona non è configurabile qualora manchi la contestualità tra l’azione di danneggiamento e la condotta violenta e non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi l’una e l’altra. 


La Corte di Cassazione osserva :

***** , entrato ubriaco ed in orario di chiusura nel locale ***** di Barca Luigi, chiese con minacce di servirgli da bere alcolici; portato fuori dal locale l'imputato scagliò alcune bottiglie prelevate da un cassonetto contro la vetrina del pub danneggiandola .
Per tali fatti , oltre che per il rifiuto di esibire documenti , l'imputato venne condannato con il rito abbreviato dal Tribunale di Torino con sentenza del 17 gennaio 2008 per i reati di danneggiamento aggravato dall'uso di violenza e minacce alla persona, di tentativo di violenza privata e di violazione dell'articolo 6 comma 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 15 luglio 2008 .
Con il ricorso per cassazione ***** ha dedotto la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla applicazione della circostanza aggravante di cui all'articolo 635 comma II c.p., perché le minacce non furono contestuali al danneggiamento, ma si verificarono in un momento antecedente all'interno del locale quando il ricorrente chiese di servirgli alcolici ed hanno costituito oggetto di un autonomo capo di imputazione di tentata violenza privata .
Con memoria depositata il 10 dicembre 2008 il ricorrente ha ribadito la sua tesi sulla questione dell'aggravante ed a conforto della stessa ha citato giurisprudenza di legittimità sul punto .
Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto da ***** è fondato. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'aggravante speciale di cui all'articolo 635, comma II, n. 1 c.p. sussiste quando vi sia contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta o minacciosa (Cass., Sez. II, 11 novembre 2003 - 24 dicembre 2003, n. 49382, CED 226996). Cosicché l'aggravante in discorso non sussiste quando manchi la contestualità tra l'azione di danneggiamento e la condotta violenta e quando non vi sia alcun nesso strumentale che ricolleghi le due condotte ( Cass., 21 settembre 2004, n. 40449, CED 229934) .
Orbene nel caso di specie, come si desume dalla ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito, il ricorrente in una prima fase all'interno del locale pubblico minacciò il proprietario dello stesso per costringerlo a servirgli alcolici; portato fuori del locale il ricorrente, forse per vendetta o per sfogare la sua rabbia per il rifiuto ricevuto, danneggiò la vetrina del pub senza minacciare alcuno e senza usare violenza contro le persone .
E' allora evidente che si tratta di due condotte successive e che le minacce non furono contestuali al danneggiamento , né furono strumentali a siffatta condotta.
Non è, pertanto, ravvisabile la aggravante in discussione. Il reato di danneggiamento risulta, quindi, perseguibile a querela di parte; dalla motivazione della sentenza impugnata sembrerebbe esserci una istanza punitiva della parte lesa; appare, tuttavia, opportuna una indagine più specifica sul punto .
Inoltre, dal momento che le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alla aggravante in discussione, l'esclusione di quest'ultima comporta inevitabilmente la necessità di una rivalutazione del trattamento sanzionatorio .
Per le ragioni indicate la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 635, comma II, n. l c.p., che va eliminata e gli atti vanno rimessi ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la verifica della esistenza di una valida querela e per la rideterminazione della pena .

 

P.Q.M.


La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante di cui all'articolo 635, comma II, n. l c.p. , che elimina, e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la verifica della esistenza di una valida querela e per la rideterminazione della pena .
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 13 gennaio 2009