La nullità a regime intermedio derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori dell'imputato è sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente. 


- svolgimento del processo -


1 - Il 29.6.05 il Tribunale di Napoli, ai sensi degli artt. 110 CP e 73 DPR 309/90, condannava con attenuanti generiche ad anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 18.000 di multa *****, per concorso con il marito ***** (processato separatamente) in detenzione ai fini di spaccio di gr. 12,837 di cocaina, sequestrata l'8.5.1993.
La Corte di appello le ha ridotto la pena detentiva ad anni 4 di reclusione.
Preliminarmente ha respinto l'eccezione di nullità per omesso avviso d'udienza in primo grado ad uno dei due difensori. Ha rilevato che, dopo dichiarazione di nullità in appello di precedente sentenza di condanna del 6.11.02 per irrituale notifica del decreto di citazione presso l'allora unico difensore, aw. *****, il 29.9.04 il Tribunale aveva ridisposto il giudizio; e non risultava notificato l'avviso ad un secondo difensore, l'aw. *****, nominato il 2.12.02. Ma, contumace l'imputata, l'altro difensore presente, che aveva l'onere di conoscere tutti gli atti ritualmente contenuti nel fascicolo, non aveva sollevato eccezione entro il termine di cui all'art. 182 comma 2° CPP. E, giusta sentenze di questa Corte (così citate: 21.1.92 - Virdis; 28.11.95 - Bocchiola; 1.12.97 - Laezza; 12.5.04 - Casertano e n. 47155 del 23.9.04), ha ritenuto sanata la nullità.
Nel merito ha respinto la doglianza di mancata acquisizione di sentenza del 12.4.95 contro *****, perché inutilizzata nella motivazione del Tribunale, e ritenuto infondata la tesi difensiva che l'uomo fosse l'unico responsabile. ***** aveva dichiarato di aver portato la cocaina la sera del fatto nella casa ove viveva separatamente la moglie, per cederla al cognato *****, e l'imputata si era professata, in uno scritto acquisito dal Tribunale, inconsapevole perché già a letto con il figlioletto. Ma i poliziotti, appostatisi per aver appreso che nell'abitazione si praticava spaccio di stupefacenti, avevano visto gettare dall'edificio la cocaina da un lato ed un bilancino dall'altro, perciò da persone diverse. Repertati i corpi di reato, avevano chiesto di entrare. L'uscio era stato loro aperto con ritardo ed agitazione. Ed avevano trovato il *****, l’**** che non era vedente e la ***** in cucina a preparare il desco. La Corte infine ha escluso, soprattutto per la quantità di stupefacente e l'alto principio attivo, la ravvisabilità dell'attenuante di cui all'art. 73 DPR citato.
2 - Il ricorso dell'imputata denunzia: 1° - nullità per il mancato avviso di udienza ad uno dei due difensori. La sentenza Cass. Sez. V n. 46206/04 (n.d.s: rv.230224; conforme a Cass. Sez. I, n. 19691/03, rv. 223849, per il caso in cui assente il difensore di fiducia quello di ufficio nulla eccepisca) afferma bensì preclusa l'eccezione, ai sensi dell'art. 182 co. 2° CPP, ma solo a condizione che l'imputato sia presente. E nella specie l'imputata era contumace e l'omesso avviso ha precluso la richiesta di rito abbreviato, per la quale, come già rappresentato, aveva dato mandato speciale al difensore non avvisato; 2° - totale assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione: a) dell'intera istruttoria dibattimentale a carico di ***** e di stati di famiglia e bollette di utenze per dimostrare che non viveva con la moglie, aveva altra famiglia ed il luogo del fatto è l'abitazione della suocera, come già chiarito dai verbalizzanti; b) di fotografie dei luoghi per la ricostruzione dei lanci; 3° - travisamento del fatto: *****, circa il quale soltanto vi erano state segnalazioni, ha detto di aver portato seco droga e bilancino; e nell'appartamento erano assenti tracce di stupefacenti. Egli era con ***** sul terrazzo all'arrivo della Polizia e i due lanci non sono stati contemporanei; né la Corte di merito ha preso in considerazione la testimonianza di *****, che coincide con il racconto di *****; 4° -mancanza di motivazione del rigetto della richiesta subordinata dell'attenuante di cui al¬l'art. 73/5° c. DPR 309/90, da valutare anche circa le circostanze e modalità dell'azione.
Il processo è stato assegnato alla Sezione VI di questa Corte che, preso conto del 1° motivo di ricorso che contesta la sanatoria della nullità per mancato avviso ad un difensore di fiducia, perché in contumacia dell'imputata l'altro presente nulla aveva eccepito, ne ha disposto rimessione, ai sensi dell'art. 618 CPP, alle Sezioni Unite.
L'ordinanza motiva che di recente la Sezione, in sentenza n.38570/08 - rv. 241646, Marchetti, ha confermato l'indirizzo maggioritario seguito dal Giudice di appello.
Ma afferma di condividere il principio seguito dalla sentenza della stessa Sezione, n. 12342/07, Greco, rv. 236649, secondo il quale «la nozione di "parte" nell'art. 182/2 CPP ove si dispone che "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita", non può essere intesa con riferimento al difensore con esclusione dell'imputato, dal momento che l'immediata rilevazione del vizio intanto è causa di sanatoria in quanto faccia presumere una rinuncia all'interesse leso, che può provenire soltanto dall'imputato».


- motivi della decisione –

 

1 - La questione devoluta è "se la nullità derivante dall'omesso avviso dell'udienza ad uno dei difensori sia sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell'altro difensore comparso, pur quando l'imputato non sia presente'.
1.1 - La sentenza Greco, che ravvisa necessaria la presenza dell'imputato per costituire la parte, appartiene in effetti ad indirizzo minoritario, risalente a Sez. VI, n. 29821/01, P.G. in proc. Bonaffini, rv. 221209 e Sez. I, n. 19691/03, Bruno, rv.230224.
In particolare Sez. V, n. 46206/04, Panza, rv. 230224 aveva posto quale "condizione necessaria e sufficiente per la sanatoria del mancato avviso ad un difensore la presenza dell'imputato assistito da un difensore, benché sostituto nominato d'ufficio dell'altro difensore avvisato e non comparso". E Sez. IV, n. 42799/05, Kartelov, rv. 232757 aveva spiegato che l'altro difensore e l'imputato presenti (al 'riesame') possono comunicare tra loro.
Alla Greco sono seguite Sez. V n. 13102/08, Garelli (giudizio di appello), Sez. VI, n. r 13635/08, Franzè, rv. 239456 (riesame), e Sez. Ili, n. 14221/08, Tampelli, rv. 239967.
1.2 - In proposito la segnalazione 1006/07 del Massimario puntualizzava che le sentenze dell'indirizzo maggioritario ritengono sanabile la nullità per omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia, ponendo in evidenza solo la necessità della tempestiva eccezione ad opera del difensore di fiducia ritualmente avvisato e comparso, e prescindono dalla presenza in udienza dell'imputato.
Articolava le sentenze dell'indirizzo a seconda che concernessero (a) il giudizio: Cass. Sez. II, n. 3635/06, Rauchi, rv. 233339, Sez. VI, 12 n. 24717/04, Pastore ed a., rv. 229520, Sez. IV, n. 37471/03, Massari, rv. 226285, Sez. IV, 22 dicembre 1998 n. 1996/99, Cicatiello, rv. 212700, Sez. Ili, 1 luglio 1997 n. 7697, Gangemi ed altro, rv. 209088 e Sez. IV, n. 5484/94, Didoni ed altro, rv. 198653; (b) l'udienza camerale: Sez. IV, n. 2405/06, Scatafassi, rv. 232879, Sez. II, n. 31677/03, Scravaglieri, rv. 226538, Sez. Ili, n. 40518/02, Mirabile, rv. 225695 e Sez. IV, n. 2942/96 Ferro, rv. 206991; (c) il riesame: Sez. VI, n. 33057/2003, Lazo, rv. 226567 e Sez. VI, n. 16711998, Crocianelli, rv. 211960.
Ed infine sottolineava che Cass. Sez. IV, n. 11326/98, Gangi, rv. 209056 (nel solco di Cass. Sez. IV, 15.1.97, Lucibello rv. 207152) aveva ravvisato sanatoria per mancata eccezione di parte nel caso in cui, non comparsi entrambi i difensori di fiducia dei quali il primo non aveva ricevuto regolare avviso d'udienza, si procedeva d'ufficio alla nomina di un sostituto, cui "incombeva l'onere di sollevare l'eccezione di nullità per l'omesso avviso".
Dopo la segnalazione hanno seguito l'indirizzo maggioritario Sez. IV, n.42736/07, Nicotra, rv. 238303; Sez. VI, n. 12520/08, Cavaliere, rv. 239676; Sez. Ili, n. 13824/08, Straiano, rv. 239960; Sez. VI, n. 21736/08, Passanzini, rv. 240354, e la Marchetti il cui principio non condiviso nell'ordinanza di rimessione così spiega la ragione di sanatoria: "... la nozione di "parte interessata" va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore che, anzi, deve tutelare l'intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero".
In sintesi l'indirizzo minoritario esclude che per "parte" nell'art. 182/2° co. possa intendersi il solo difensore e non anche l'imputato, portatore unico dell'interesse ad essere patrocinato da due difensori, mentre quello maggioritario riferisce il termine all'esercizio delle facoltà connesse alla tutela della posizione processuale interessata all'atto nullo.
2 - La soluzione del contrasto investe in effetti la stessa accezione di sistema, il che rende necessaria l'analisi delle norme, partendo dal dettato costituzionale.
L'art. 24/2° co. Costituzione afferma che la "difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento", senza distinguerne il profilo sostanziale da quello tecnico.
Ne segue che l'assistenza del difensore è necessaria anzitutto per costituire la parte nel processo, prima che per ragioni di conoscenza del diritto ed esperienza del rito, e che perciò l'art. 96/1° co. riconosce all'imputato la facoltà di nominare sino a due difensori di fiducia. Ma se non la esercita o resta privo di difensore, il giudice o il pubblico ministero ha l'obbligo di nominargli un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97. E poiché l'imputato conserva il diritto di nomina, il difensore nominato d'ufficio è del pari inteso suo mandatario per assenso implicito. In sintesi, il sistema afferma la "necessità" che l'imputato sia patrocinato da almeno un difensore nominato da lui o da chi procede.
Ad ulteriore garanzia il sistema aggiunge alla necessità la "continuità" dell'incarico di difesa, seppure d'ufficio (cfr. S.U. n. 22/94, Nicoletti, e n. 35402/03, Nainente), sino a che l'imputato non nomini nuovo difensore o ne sia nominato altro d'ufficio, per rinuncia (che non ha effetto prima della comunicazione all'imputato), revoca o abbandono della difesa.
La continuità autorizza il difensore a designare un sostituto. Ma, se la presenza del difensore è necessaria ed il difensore già nominato non è reperito o non compaia o abbandoni la difesa, il giudice o il pubblico ministero provvede ai sensi dell'art. 97/4° co. a nominare un sostituto d'ufficio che, al pari del sostituto di fiducia, non ha diritto a termine difensivo (cfr. Cass., n. 6015/99 - rv. 213381; n. 11870/04 - rv.230099; n. 5605/07 - rv. 236123; n. 6298/07 - rv. 237152) perché assiste l'imputato quale vicario del difensore (cfr. da ultimo S.U. 8285/06, Grassia), di cui assume ai sensi dell'art. 102 CPP diritti ed oneri.
E "al difensore", spiega l'art. 99/1° co., "competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo" (ad es. richiesta di rito speciale). L'articolo aggiunge (2° co.): "l'imputato può togliere effetto all'atto compiuto dal difensore con espressa dichiarazione contraria prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice".
L'endiadi "necessità - continuità" della difesa tecnica significa dunque la collegialità dei due difensori di fiducia (cfr. sentenza Marchetti), la cui funzione dialettica è intesa dalla legge, che si riferisce per lettera al "difensore" (singolare), complementare ed univoca. Significa inoltre il riconoscimento della volontà dell'imputato negli atti compiuti dal solo di¬fensore necessario, di fiducia o di ufficio che sia, secondo le regole generali del mandato.
Su questa premessa si può prendere conto della ed. "nozione di parte".
2.1 - Il logos "parte" distingue concettualmente, nel rapporto esterno con altri sog¬getti, le persone accomunate da uno stesso interesse, e perciò gli oneri e le facoltà connessi alla posizione, quale che sia il rapporto interno tra i soggetti della stessa parte.
Nel processo sono parti necessarie, intese soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l'accusa pubblica e la difesa. Le due parti differiscono perché l'accusa è costituita sempre da una sola persona mentre la difesa, si è visto, può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre all'imputato (titolare del diritto) se compare.
Pertanto, dall'omessa citazione del titolare del diritto e dal mancato avviso al solo difensore che ha obbligo di essere presente o ad entrambi quelli nominati di fiducia deriva nullità assoluta ed insanabile, che l'art. 179 CPP prevede sia rilevata di ufficio in ogni stato e grado del procedimento. La norma non adotta il termine "parte" perché, come già nel caso d'incapacità del giudice o di vizio d'iniziativa del pubblico ministero, o in casi altrimenti previsti, la nullità è insanabile e non sarebbe possibile costituire il rapporto processuale.
Per l'opposta ragione, in quanto il rapporto si può costituire, al concetto di "parte" si riporta, per implicito o esplicito, il regime delle altre nullità generali o relative.
Pertanto, per diritto vivente già nel sistema previgente (cfr. da ultimo S.U. n. 12051/91 De Lena ed a.), se uno dei difensori di fiducia è presente, e l'altro non compaia per mancato avviso, l'atto è affetto da nullità di ordine generale a regime intermedio.
Il principio è ripetuto nel sistema attuale da S.U. Gattellaro, n.6/97 e Di Sarno, n. 33540/01 (riesame), che non si soffermano sull'incidenza dell'assenza dell'imputato. Ma all'evidenza rapportano implicitamente al concetto di "parte" la sanabilità.
Il codice nell'art. 180 CPP stabilisce che le nullità di ordine generale a regime intermedio "sono rilevate anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di 1° grado ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo".
La previsione, che possono essere rilevate "anche" dal giudice, significa che tali nullità in quanto di ordine generale sono ontologicamente connesse all'interesse comune a tutti i soggetti del processo al suo rituale svolgimento. Ma la facoltà alternativa di dedurle entro termine correlato alla sentenza di 1° grado si riferisce funzionalmente all'interesse di ciascuna parte, quali che siano i soggetti per essa presenti.
L'alternativa segna perciò il confine tra le nullità verificatesi prima del giudizio e quelle in corso di giudizio, sicché l'interesse a rilevarle o dedurle si correla al rimedio apprestarle secondo l'art. 185 CPP, per evitare che nel primo caso il giudizio si svolga inutilmente. E, per inciso, l'imputato presente ha l'ultima parola nel processo (art. 523 CPP), sicché ha facoltà di deduzione personale, quando il difensore concluda senza esercitarla.
Se ne trae che la deduzione può essere ripetuta in sede d'impugnazione, solo qualora la nullità di ordine generale a regime intermedio verificatasi prima del giudizio è stata dedotta, e tuttavia il processo è proseguito senza che il giudice apprestasse rimedio. Ma se il processo si è svolto per la sua mancata deduzione, il giudice del grado successivo deve ritenerla sanata, perché l'interesse allo svolgimento del processo, cui poteva apprestarsi ri¬medio ai sensi dell'art. 185, non risulta pregiudicato (art. 604/4° co. u.p. CPP).
La nullità verificatasi in giudizio invece può essere rilevata e dedotta dopo la conclusione del grado, perché ormai l'unico rimedio possibile è l'impugnazione della sentenza. In tal caso l'interesse alla deduzione è riconoscibile se si identifichi in quello all'esercizio del diritto d'impugnazione (art. 591 lett. a. CPP) e perciò se la sentenza è sfavorevole.
Su questa premessa il codice intende per "interesse" solo e proprio quello relativo al momento del compimento dell'atto. E perciò unifica la disciplina di sanatoria in senso stretto delle nullità a regime intermedio e relative di cui all'art. 181, con previsione per tutte dell'onere di eccezione di parte, ferma peraltro la rilevabilità di ufficio ex art. 180 CPP per le nullità a regime intermedio.
In questo senso l'art. 182/2° co. CPP afferma: "quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi deve essere eccepita entro i termini previsti dagli artt. 180 e 181, commi 2, 3 e 4"". Ed il 3° co. conclude: "I termini per rilevare o eccepire la nullità sono stabiliti a pena di decadenza". E tale senso è reso compiuto dall'art. 183, che recita: "salvo che sia diversamente stabilito le nullità sono sanate: a) "se la parte inte¬ressata rinuncia espressamente ad eccepirle o accetta gli effetti dell'atto; b) "si è avvalsa delle facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato" (lett. b).
L'insieme significa che chi rappresenta la parte, comunque composta, e la difesa può esserlo da un solo difensore, è gravato dell'onere d'eccezione di nullità di un atto al più tardi subito dopo il suo compimento, perché l'interesse va identificato in rapporto all'effetto dell'atto, e come tale assorbe l'aspettativa d'esito del procedimento dell'organo d'accusa o dell'imputato titolare del diritto di difesa. Pertanto non è più riconoscibile una volta che l'effetto si verifichi, o la parte compia l'atto consecutivo, che nel processo è costituito al più tardi dalle conclusioni.
Tanto ribadisce la netta distinzione tra l'impossibilità assoluta di costituire il rapporto processuale, che involge l'interesse di tutti i soggetti del processo, e la costituzione della parte in nome e per conto dell'imputato che, premesso il suo esercizio di facoltà incomprimibili, è condizionata dall'onere procedurale posto al soggetto che lo rappresenta al momento del compimento dell'atto,, di chiedere di rimuovere l'ostacolo di nullità sanabile.
2.2 - Per intelligenza compiuta, si ritorni alla premessa di nullità insanabile nel caso che l'imputato non sia stato citato, o l'unico difensore necessario a costituire la parte in udienza preliminare o in giudizio non sia comparso per mancato avviso. La dichiarazione di nullità assoluta implica sempre regressione del processo allo stato o al grado precedente.
Ma se l'imputato ha ricevuto la citazione ed il difensore l'avviso, l'unica condizione ostativa alla costituzione di parte, e perciò al processo, può provenire solo da legittimo impedimento dell'uno o dell'altro a comparire, comunicato al giudice.
Orbene la comunicazione dell'impedimento dell'imputato, in quanto riconoscibile, esclude senza condizioni la possibilità di celebrare il processo. La sua libera scelta di comparire è insuperabile, ancorché la sua presenza non sia necessaria per costituire la parte.
Viceversa l'art. 420/ter 5°co. CPP pone al difensore, pur necessario per la costituzione di parte in continuità di mandato, anzitutto l'onere di comunicare tempestivamente il proprio impedimento ai fini di nuovo avviso (con rinvio d'udienza a nuovo ruolo se l'imputato è assente, perché non vi è difensore che lo rappresenti). Ma soprattutto aggiunge: "la disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori e l'impedimento riguarda solo uno dei medesimi, ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto, o quando l'imputato chieda che si proceda in assenza del difensore impedito".
Le due alternative finali "ovvero ...o..." significano che la parte, in caso di unico difensore impedito, ferma la continuità del mandato, può costituirsi subito con il sostituto di fiducia o con uno d'ufficio (v. il rinvio dell'art. 420/3° co. CPP all'art. 97/4° co.).
Ma la prima deroga alla regola rende evidente che, qualora l'imputato abbia nominato due difensori, il processo si svolge con l'unico presente tra i due, anche se l'altro abbia comunicato tempestivamente il suo impedimento a comparire; e non rileva se l'imputato sia presente o assente, e dunque il suo interesse ad essere patrocinato da entrambi.
Se ne trae conferma che se il giudice non rilevi il mancato avviso di un difensore tra due, il difensore presente legittimato a costituire la parte può eccepire la nullità o lasciare che il processo si celebri, nel qual caso la nullità è sanata. Non si rinviene norma che miri ad assicurare all'uopo la presenza dell'imputato per consentirgli di esercitare la facoltà di cui al 2° co. dell'art. 99, ed anzi significativamente l'art. 420 quater co. 2 stabilisce che l'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.
Pertanto il difensore presente, tra due nominati dall'imputato non comparso, è soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte. E deve eccepire la nullità di ordine generale a regime intermedio, in caso di mancato avviso all'altro difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all'eccezione o l'avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Né di seguito si può far valere l'interesse dell'imputato non comparso ad essere assistito anche dal difensore non avvisato, perché tale interesse non è ricono¬scibile in sede d'impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice.
3 - Questo complesso normativo rende inoltre evidente che il condizionamento della sanatoria all'interesse dell'imputato a rinunciare all'assistenza di un difensore tra due pone sullo stesso piano la sua facoltà di nomina e le facoltà processuali della parte "difesa", comunque costituita, eventualmente anche da un sostituto di ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e non comparso.
Infatti colui che è nominato sostituto d'ufficio del difensore di fiducia avvisato può verificare in tempo reale se sia stato avvisato anche l'altro difensore e perché non sia comparso, ed insomma cosa risulti dagli atti, eventualmente chiedendolo al giudice come si trae dall'art. 420 ter/5° co. CPP. E deve farlo, proprio perché la sua costituzione di parte, escludendo possibilità di rinvio a breve, lo investe dei diritti e degli oneri del processo.
Il sistema insomma non esclude, anzi presume il colloquio della parte con il giudice che dispone degli atti, sia essa costituita dall'imputato o dal difensore a seconda dell'onere di presenza, senza possibilità di supporre ignoranza. L'esclusione del colloquio ha senso solo nel caso in cui il rapporto non possa costituirsi per causa evidente di nullità assoluta, quale la mancata citazione dell'imputato.
In conclusione, la combinazione tra assenza volontaria dell'imputato e l'inerzia del difensore dà luogo alla sanatoria della nullità.
Il principio sopra formulato va perciò integrato nel senso che la legge non autorizza II giudice a valutazione d'interesse dell'imputato ad essere presente al compimento di alcun atto del procedimento, affidato per legge al difensore in nome e per conto della parte, bensì solo a stabilire, al momento della costituzione della stessa parte, se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e non sia impedito a comparire.
Riassumendo, il codice prospetta la "nozione di parte" nell'art. 182/2° co. CPP, nel senso che essa è rappresentata dal soggetto necessario a costituirla per il compimento di ciascun atto del processo. A tal fine è sufficiente la presenza di un solo difensore tra due di fiducia dell'imputato non comparso, o un sostituto dello stesso difensore.
La parte costituita dal solo difensore presente ha l'onere di eccepire la nullità a regi¬me intermedio, per mancato avviso all'altro difensore di fiducia assente. E qualora non eccepisca la nullità, la sanatoria non può ritenersi condizionata dal rilievo che solo l'imputato presente può rinunciare all'assistenza dell'altro difensore da lui nominato.
Per queste ragioni, la questione all'esame delle Sezioni Unite riceve risposta affermativa senza eccezioni.
4 - Nel caso di specie è dunque irrilevante l'argomento che il difensore assente (nominato dopo la prima sentenza annullata) fosse stato munito di procura speciale per la ri¬chiesta di rito abbreviato, al di là che anche il primo risulta lo fosse (v. f. 352, circa la nomina dell'aw. *****, che solo presenziava nei gradi ripetuti di merito).
Gli altri motivi di ricorso sono inammissibili anzitutto per genericità, perché ripetono la tesi di fatto, senza riferimento alla compiuta motivazione della sentenza d'appello, che si integra con quella del Tribunale per quanto non contestato: in sintesi è ritenuto certo ripe¬tutamente che l'imputata sapesse d'offrire contribuito all'operato del marito *****.
Il 2° motivo (mancato accoglimento della richiesta di acquisizione di tutti gli atti del procedimento a carico di Ferrara, ed altro), incontroverso che Ferrara non coabitasse con la moglie, anzitutto non lascia intendere perché il Giudice d'appello non potesse decidere allo stato, se ha dimostrato alla luce di prove personali e reali già acquisite, il destino allo spaccio nel luogo di cui disponeva la ricorrente, della droga gettata via dal terrazzo, mentre da balcone con diverso affaccio ci si liberava del bilancino.
Il 3° motivo è un corollario del precedente che destituisce di ogni fondamento, sol che si osservi che l'argomento che ***** si sia proclamato destinatario è anzitutto decisivo in senso inverso a quello prospettato, perché il suo legame di affinità non esclude il destino delittuoso della sostanza stupefacente. E fa grazia del rilievo che la versione resa per iscritto dall'imputata, mirante ad escludere la propria consapevolezza della presenza di droga nel luogo, è detta e ripetuta nella sentenza di appello smentita da quanto verificato dall'esterno (v. il disfarsi del bilancino) e quindi dalla circostanza che nell'appartamento gli organi di polizia giudiziaria l'hanno trovata ben sveglia con il marito ed il non vedente *****. Sicché ancora si ripete la tesi di fatto, per due volte disattesa.
Passando all'ultimo motivo, esso è solo apparentemente di diritto.
Il Tribunale aveva spiegato non solo che la droga destinata allo spaccio era per quantità e qualità tale da escludere il primo indice di ridotta offensività, cui si rapporta la locuzione "lieve entità", di cui all'art. 73/5° co. DPR 309/90. Ma, si ripete, aveva spiegato perché la Aprea era intesa apportatrice di contributo non occasionale e modesto, per circostanze e modalità. Di qui ancora la ripetizione della tesi sotto un profilo assorbito. Perciò la Corte di merito, insuperata la motivazione d'inattendibilità dello scritto dell'imputata e delle versioni di ***** ed *****, e dunque della non occasionale presenza della droga nell'abitazione della *****, non era tenuta ad aggiungere altro.

p . q . m .

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Roma, 16.7.09