Le Sezioni Unite hanno affermato che l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile anche nel giudizio abbreviato, precisando però che, qualora il rito alternativo venga instaurato nell’udienza preliminare, l’incidente di competenza può essere sollevato solo se già proposto e rigettato nel corso della stessa udienza, mentre nell’ipotesi di abbreviato atipico l’eccezione può essere proposta per la prima volta in limine al giudizio speciale nella fase dedicata alla verifica della costituzione delle parti. 


RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 ottobre 2010, depositata il 15 novembre 2010, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 12 febbraio 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini che aveva condannato Roberto Forcelli, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata ed applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000 di multa, quale responsabile del reato di acquisto e detenzione a fini di spaccio di cocaina.
1.1. La Corte di merito, per quello che qui rileva, ha sottolineato - in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini in favore di quello di Ravenna, sollevata dal Forcelli contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato - come il giudizio abbreviato rappresenti «un negozio processuale di tipo abdicativo che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, ammette la denuncia delle sole nullità assolute ed inutilizzabilità c.d. patologiche, dalle quali va esclusa l'incompetenza territoriale»; quanto poi al merito della causa ed alla coerenza del compendio probatorio la Corte ha ritenuto che il tenore delle conversazioni intercettate (analizzate una ad una) dimostrasse l'indubbia destinazione a terzi dei quantitativi di sostanza stupefacente acquistati dall'imputato presso tale Antonio Petrone, la cui quantità e qualità, come dedotte dal contenuto delle intercettazioni, impedivano il riconoscimento dell'attenuante speciale invocata dalia difesa.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori dell'imputato articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo la difesa ricorrente ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di decadenza e mancanza di motivazione con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata unitamente alla richiesta di giudizio abbreviato. La difesa ha ricordato come il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla ammissibilità di tale eccezione verta sulla possibilità che la stessa possa o meno essere sollevata nel corso del giudizio abbreviato introdotto in sede di udienza preliminare e non riguardi, di contro, l'ipotesi in cui il rito abbreviato sia conseguito alla citazione a giudizio immediato. Ed infatti, mentre nel primo caso sarebbe comunque riservata all'imputato la facoltà di porre la questione sulla competenza del giudice prima di formulare le proprie richieste di riti alternativi, nella seconda ipotesi la sequenza procedimentale non lascerebbe spazio alcuno per l'esercizio di analoga facoltà, sicché, ove non riconosciuta la possibilità di introdurre l'incidente di competenza all’interno del giudizio abbreviato, si verificherebbe una inammissibile menomazione dei diritti di difesa e si profilerebbe l'illegittimità costituzionale dell'art. 458 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede espressamente uno spazio per sollevare la questione di competenza, così come si verifica allorquando si procede nelle forme ordinarie. Peraltro, ha ancora osservato la difesa ricorrente, secondo uno degli orientamenti in contrasto circa l'ammissibilità dell'incidente di competenza nel procedimento abbreviato incardinatosi nell'udienza preliminare, la richiesta di rito alternativo (anche dopo la riforma dei 1999) non implica l'accettazione della competenza del giudice adito, dovendosi in proposito sottolineare come l'incompetenza non sia riconducibile all'alveo delle nullità a regime intermedio e come la mancata replica nella disciplina del giudizio abbreviato delle cadenze del dibattimento non sia di per sé significativa dell'inammissibilità della questione sulla competenza.
2.2. Con il secondo motivo la difesa ricorrente ha lamentato l'assenza e l'illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rilevando in proposito come dalle intercettazioni non potesse trarsi la prova della quantità e della qualità della cocaina ricevuta dal Forcelli e come il mancato sequestro dello stupefacente impedisse una effettiva valutazione del grado di purezza del medesimo; inoltre non si era motivato in ordine agli altri elementi dei quali deve tenersi doverosamente conto ai fini della ravvisabilità dell'ipotesi in questione (mezzi, modalità, circostanze del fatto e stato di tossicodipendenza dell’imputato).
3. La Quarta Sezione di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato, ha con ordinanza del 10 novembre 2011, depositata il 23 dicembre 2011, disposto la rimessione alle Sezioni Unite, ravvisando l'esistenza di un contrasto interpretativo all'interno della giurisprudenza di legittimità circa l'ammissibilità dell'incidente di competenza nel giudizio abbreviato, contrasto insorto da tempo, senza che alcuno dei due orientamenti potesse dirsi definitivamente consolidato.
3.1. La Sezione rimettente ha rilevato, in particolare, che secondo un primo orientamento la richiesta del rito alternativo non implicherebbe l'accettazione della competenza territoriale del giudice procedente e dunque non implicherebbe l'implicita rinunzia a contestarla: e ciò in quanto tale ricostruzione sarebbe priva di ancoraggio normativo nonché in contrasto con gli articoli 24, comma secondo e 25, comma primo, Cost., violando il principio del giudice naturale precostituito per legge ed il diritto dell’imputato di ottenere una verifica della sua osservanza.
3.2. Secondo l'opposto orientamento, di contro, l'incidente di competenza sarebbe in ogni caso inammissibile nel giudizio abbreviato anche quando la relativa eccezione sia stata eventualmente già proposta e rigettata nel corso dell'udienza preliminare.
4, Con decreto del 3 gennaio 2012 il Primo Presidente ha, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l'odierna udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La questione sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite é la seguente: «se nel giudizio abbreviato, non preceduto da udienza preliminare, sia proponibile l'eccezione di incompetenza per territorio».
Ritiene peraltro il Collegio che tale specifico quesito vada esaminato nell'ambito della più generale questione della proponibilità o meno dell'eccezione di incompetenza territoriale una volta richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato (tipico od atipico); e ciò in ragione della sostanziale identità del giudizio che si innesta nel giudizio immediato o nel procedimento per decreto con quello "ordinario", della compatibilità dei principi per i primi dettati con quelli in tema di giudizio abbreviato tipico, della circostanza di essere stata - in realtà - la questione affrontata dalla Corte di legittimità nel suo più ampio ambito e quindi con riferimento ai giudizio abbreviato in genere, così come di seguito sintetizzato.
2. Secondo un primo orientamento, contrario alla proponibilità dell'incidente di competenza nel giudizio abbreviato, (espresso, tra le altre, dalle sentenze: Sez. 6, n.44726 del 18/09/2003, Ninivaggi, Rv. 227715; Sez. 6, n.33519 del 04/05/2006, Acampora, Rv. 234392; Sez. 2, n.11723 del 05/02/2008, Rotterdam, non massimata; Sez. 6, n.26092 del 26/05/2010, Eddahani, non massimata; Sez. 5, n.7025 del 10/12/2010, Bellacanzone, Rv. 249833), l'eccezione di incompetenza per territorio non é proponibile:
- perché, imponendo l'art. 21 cod. proc. pen. la proposizione di tale eccezione prima della conclusione dell'udienza preliminare, la questione, se presentata per la prima volta dopo l'introduzione del rito alternativo, é da considerarsi tardiva, mentre, se reiterata dopo il rigetto di istanza precedente proposta in sede di udienza preliminare, é inammissibile perché mera reiterazione di eccezione sulla quale si é formato il giudicato (cfr. in particolare sent. Ninivaggi);
- perché la scelta del giudizio abbreviato, anche in ragione della connotazione assunta dal rito a seguito della riforma del 1999, comporta la rinuncia a far valere le invalidità non assolute e le inutilizzabilità non patologiche non solo degli atti a contenuto probatorio ma anche degli atti processuali propulsivi ed introduttivi del rito nonché le eccezioni sulla competenza territoriale che, per il regime ad essi riconosciuto, rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati (cfr. in particolare sent. Acampora);
- perché la esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento, ed altresì caratterizzato dalla mancanza del segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari, configura rinuncia per facta concludentia a far valere le nullità non assolute verificatesi nelle fasi anteriori ai sensi della regola di sanatoria prevista dall'art. 183, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (cfr. in particolare sent. Acampora);
- perché, nel caso di giudizio abbreviato atipico, eccepire l'incompetenza per territorio in sede di giudizio alternativo, richiesto dall'imputato dopo la citazione a giudizio immediato, si pone in contrasto con la ratio stessa del giudizio immediato, vanificando l'interesse del legislatore, prevalente rispetto anche all'esatta individuazione del giudice territorialmente competente ed alla quale l'imputato ha di fatto dimostrato di rinunciare chiedendo di essere ammesso a! giudizio abbreviato, alla speditezza del processo (cfr. in particolare sent. Rotterdam);
- perché nella tesi contraria alla possibile proposizione dell'incidente di competenza nel giudizio abbreviato non é ravvisabile alcuna potenziale violazione dell’art. 25 Cost., attesi il carattere certamente disponibile della questione dì competenza territoriale e la natura "negoziabile" del giudizio abbreviato, che comporta la rinuncia da parte dell'imputato anche ad altre garanzie costituzionali, quali, ad esempio, il principio del contraddittorio nella formazione della prova, e ciò in cambio di plurimi benefici processuali e sostanziali (cfr. in particolare sent. Eddehani);
- perché in realtà non vi sarebbe violazione del principio costituzionale di precostituzione per legge del giudice naturale in quanto, nelle ipotesi in questione, é proprio la legge processuale a determinare specificamente quale giudice naturale del procedimento quello ai quale l'imputato chiede di celebrare il giudizio con rito abbreviato (cfr. in particolare sent. Bellacanzone).
3. Secondo diverso orientamento, favorevole alla proponibilità nel giudizio abbreviato dell'incidente di competenza (espresso dalle sentenze Sez. 6, n.12894 del 28/06/1991, D'Andrea, Rv.188755; Sez. 6, n.1168 del 20/11/1997, Angeli, Rv.211126; Sez. 4, n.4528 del 28/10/1998, Generali, Rv.213136; Sez. 1, n.37156 del 10/06/2004, La Perna, Rv.229532; Sez. 1, n. 34686 del 05/07/2011, Bega, Rv. 251135; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251196) l'eccezione di incompetenza per territorio é proponibile:
- perché il rito alternativo rappresenta soltanto una modalità speciale di svolgimento del giudizio di primo grado e perché l'esercizio del diritto di optare per il rito abbreviato non può comportare ingiustificabili effetti discriminatori per l'imputato e per la sua possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale (cfr. in particolare sentenze D'Andrea e Angeli);
- perché la tesi della idoneità della richiesta di rito alternativo a configurare la rinuncia all'incidente di competenza é priva dì qualsivoglia ancoraggio normativo (cfr. in particolare sentenze La Perna e Bega);
- perché inibire all'imputato la possibilità di insistere nel richiedere il controllo sul rispetto delle norme che attuano il principio del giudice naturale determina una violazione degli articoli 24, comma secondo, e 25, comma primo, Cost., atteso che il perseguimento del rispetto delle norme sulla competenza, volto ad individuare il giudice naturale precostituito per legge, é sottratto alla disponibilità della parte (cfr. sent. La Perna);
- perché il difetto nel rito alternativo del segmento processuale dedicato nel dibattimento alla soluzione delle questioni preliminari é argomento inconferente, atteso che in un rito agile come quello a prova contratta non é necessario fissare per le questioni preliminari rigide scansioni procedimentali a contenuto preclusivo (cfr. sent. Bega);
- perché non si rinviene alcun dato normativo, testuale o sistematico, dal quale ricavare la regola per cui l'imputato, per poter essere giudicato dal giudice naturalmente competente, debba rinunziare ai riti alternativi e perché entrambe siffatte opzioni vantano copertura costituzionale (cfr. sent. Bega).
4. Il Collegio ritiene meritevole di condivisione il secondo degli indirizzi giurisprudenziali richiamati per le ragioni di seguito illustrate.
4.1. Ai fini di una corretta disamina della questione occorre prendere le mosse da alcune sentenze di questa Corte a Sezioni Unite (n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216246; n.39298 del 26/09/2006, Cieslinsky, Rv. 234835) che hanno argomentato sulla natura del giudizio abbreviato ed in ordine alle nullità in esso rilevabili, nonché da alcune sentenze della Corte costituzionale che, seppure non abbiano mai pronunciato in merito alla questione de qua, hanno variamente argomentato in punto di competenza, precostituzione del giudice e giudice naturale nonché, anche, in punto di giudizio abbreviato, sotto profili qui di interesse.
La sentenza Tammaro ha ritenuto che la richiesta di giudizio abbreviato implica la rinuncia a tutte le questioni e nullità disponibili dalla parte e con accettazione degli effetti dell'atto afflitto da una nullità non assoluta, non rilevando in siffatto tipo di giudizio le nullità relative, la inutilizzabilità fisiologica della prova o le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale.
Il dictum della sentenza Tammaro, al quale si é adeguata la giurisprudenza successiva via via affermando che la scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato determina anche la rinuncia ad eccepire le nullità a regime intermedio nonché le nullità che affliggono non solo gli atti a contenuto probatorio ma anche quelli propulsivi dell'azione penale (omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, omesso espletamento dell'interrogatorio conseguente a tale avviso, genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione), ha trovato condivisione ed espansione nella sentenza Cieslinsky, che ha affermato la non deducibilità nel giudizio abbreviato dell'omessa traduzione in lingua conosciuta dall'indagato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari; e ciò perché la scelta del rito opera come effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. ed é altresì dimostrativa della carenza di interesse, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., all'osservanza della norma violata.
Quanto alle pronunzie della Corte costituzionale deve rilevarsi che il Giudice delle leggi ha, da un lato, riconosciuto la legittima facoltà del legislatore di limitare la possibilità di rilevare i vizi di competenza territoriale del giudice adito nell'interesse dell'ordine e della speditezza del processo, interesse ritenuto dalla Consulta prevalente rispetto a quello della esatta individuazione del giudice territorialmente competente (cfr. sentt. n. 130 del 1995 e n. 349 del 2000); da altro lato ha ribadito che le questioni attinenti alla giurisdizione ed alla competenza hanno priorità logica rispetto ad ogni altra eccezione e richiesta (cfr. sent. n. 70 del 1996), ed ha puntualizzato, in tema di giudice naturale, che «il predicato della "naturalità" assume nel processo penale un carattere del tutto particolare, in ragione della "fisiologica" allocazione di quel processo nel focus commissi delieti [atteso che] il diritto e la giustizia devono riaffermarsi proprio nel luogo in cui sono stati violati» (sent. n. 168 del 2006); da altro lato, ancora, ha costantemente affermato che l'accesso al giudizio abbreviato rappresenta un vero e proprio "diritto" per l'imputato ed ha, altresì, espressamente escluso che la richiesta dell'imputato di accedere al giudizio abbreviato possa costituire «una sorta di accettazione del giudice, idonea a superarne gli eventuali difetti di imparzialità», sottolineando che «i requisiti costituzionali dei soggetti giudicante prima ancora che una pretesa di parte, costituiscono esigenze obiettive e irrinunciabili dell'ordinamento» (sent. n.155 del 1996).
Da tali pronunzie, dunque, é corretto desumere che le indubbie connessioni costituzionali che presentano sia l'opzione per il rito alternativo sia la competenza territoriale, la prima attenendo all'esercizio del diritto di difesa e la seconda essendo espressione della generale prescrizione del giudice naturale precostituito per legge, non consentono di privilegiare l'una a danno dell'altra e di «escludere in radice per l'imputato il diritto di essere giudicato con il rito abbreviato dal giudice per lui naturale» (Sez. I, n. 34686 del 05/07/2011, Bega, Rv. 251135).
4.2. Peraltro, e soprattutto, va sottolineato, a favore dell'indirizzo interpretativo qui privilegiato, che non é rinvenibile alcun dato normativo - testuale o sistematico- da cui ricavare la regola per cui l'imputato per poter essere giudicato dal giudice naturalmente competente debba rinunciare ai riti alternativi e, di converso, per poter accedere ai giudizio abbreviato debba essere costretto a rinunciare a perseguire la legalità in tema di competenza.
Inoltre, nonostante sia stato affermato che la richiesta di accesso al rito abbreviato determina la rinuncia a far valere nullità ed inutilizzabilità (nei limiti sopra indicati) sia degli atti a contenuto probatorio sia di quelli propulsivi dell'azione penale, ciò non consente - di per sé - di estendere la valenza della scelta del rito sino a comprendere la rinuncia a sindacare la competenza del soggetto giudicante, rispondendo le norme poste a tutela del procedimento probatorio e dell'iter propulsivo dell'azione penale e quelle finalizzate a dare attuazione al principio del giudice naturale, ad esigenze difformi e non essendo, altresì, in toto assimilabili i relativi regimi. Una siffatta indebita estensione - ove non suggerita ed imposta da comportamenti della parte specificatamente indicativi della sua volontà di nulla eccepire in merito - porterebbe ad ingiustificabili effetti discriminatori per l'imputato e per la sua possibilità di contestare la scelta del giudice effettuata dal pubblico ministero con l'esercizio dell'azione penale, all'evidenza ponendo seri problemi di costituzionalità.
4.3. Non conducono a diversamente opinare le argomentazioni espresse nelle sentenze che aderiscono all'indirizzo interpretativo difforme da quello qui condiviso.
Innanzi tutto la sottolineata alter natività del giudizio abbreviato rispetto al rito ordinario se, da un lato, pone congruamente in evidenza le differenze strutturali tra i due riti, dall'altro lato, non implica necessariamente le conseguenze che si sono volute trarre in punto di risoluzione della questione in disamina (accettazione della competenza del giudice adito attraverso la rinuncia definitiva a contestarla), atteso, oltre tutto, che ricondurre a tale alter natività - e giustificare con essa - la necessità di scelta, per l'imputato, di ottenere una decisione sulla questione della incompetenza attraverso il rito ordinario ovvero di rinunciare a tale obiettivo per accedere ai benefici sostanziali connessi con l'accesso al rito abbreviato, comporterebbe il non accettabile sacrificio dell'una o dell'altra possibilità, pur essendo entrambe le opzioni garantite dall'ordinamento processuale.
Del tutto inconferente appare poi la circostanza che la disciplina del giudizio abbreviato non preveda «il segmento processuale dedicato alla trattazione e risoluzione delle questioni preliminari», fra esse comprese quella relativa alla corretta individuazione del giudice territorialmente competente, considerato che in ogni rito é sempre individuabile una prima fase dedicata, quanto meno, alla verifica della regolare costituzione delle parti e nella quale, pertanto, ben possono essere introdotte, discusse e risolte ulteriori questioni pregiudiziali; e ciò tanto più se si considera che proprio la specificità del rito abbreviato, caratterizzato da estrema "agilità procedimentale" e dall’assenza delle cadenze proprie del dibattimento (ossia della fase deputata alla formulazione delle richieste probatorie, all'ammissione delle prove medesime nonché all'assunzione delle stesse), non ha reso necessaria l'imposizione di alcuna rigida e preclusiva scansione procedimentale.
Quanto alla tesi della rinuncia per facta concludentia, ex art. 183 cod. proc. pen., ravvisabile nella esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell'ordinario dibattimento, si osserva che la sanatoria dell’ accettazione degli effetti del vizio, seppur regola di sistema applicabile in relazione a tutte le eccezioni rientranti nella sfera di disponibilità degli interessati, assume valenza - ove non trattasi di rinuncia esplicita - solo quando dal comportamento degli interessati possa inoppugnabilmente desumersi la rinuncia definitiva a contestare il vizio. Ciò a maggior ragione quando trattasi di questioni di competenza per territorio, il cui regime, seppure modellato (specie in punto di rilevabilità e decadenza) su quello delle nullità c.d. intermedie, mantiene - anche in virtù della copertura costituzionale - la sua specificità, il primo regime essendo posto a presidio del diritto costituzionale di ognuno di essere giudicato dal suo giudice naturale, il secondo essendo posto a presidio della conformità degli atti processuali a quanto prescritto dalla legge per la loro formazione. Ne consegue che non può certo ritenersi prodotto alcun effetto sanante allorquando l'imputato proponga e reiteri, nel rispetto delle cadenze processuali ed unitamente all'opzione per il rito alternativo, l'incidente di competenza.
Infine sostenere la inammissibilità della reiterazione nel giudizio abbreviato dell'eccezione di competenza già formulata nel corso dell'udienza preliminare, perché in relazione ad essa si sarebbe formato il giudicato, é tesi meramente affermata e non sostenuta da alcuna argomentata riflessione.
5. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte deve, pertanto, concludersi per la ammissibilità -in via generale- dell'incidente di competenza territoriale nel giudizio abbreviato.
Si impongono peraltro alcune precisazioni, avuto riguardo alle parziali differenze procedimentali del giudizio abbreviato "tipico" e di quello "atipico" ed a quanto disposto da alcune norme che assumono rilevanza ai fini di una esatta perimetrazione della questione rimessa al giudizio di queste Sezioni Unite.
5.1. Innanzi tutto, ai sensi dell'inequivoco tenore dell'art. 21 cod. proc. pen., allorquando il giudizio abbreviato consegua a richiesta proposta ai sensi dell'art. 438 cod. proc. pen. dopo la ricezione dell'avviso dì udienza preliminare o nel corso di tale udienza, l'incompetenza per territorio deve essere rilevata od eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare. Solo a tale condizione, dunque, é possibile - effettuata l'opzione per il rito alternativo - la reiterazione dell'incidente di competenza. La questione potrà, ovviamente, costituire in seguito motivo di impugnazione.
5.2. Tale preliminare e necessaria prospettazione - al fine di una sua reiterabilità nel prosieguo - dell'eccezione di competenza non é e non può essere imposta allorché il giudizio abbreviato si innesti nel giudizio immediato o nel procedimento per decreto (abbreviato atipico).
L'assenza di udienza preliminare o, comunque, di una udienza nella quale l'imputato possa sollevare la questione di competenza esclude la tardività dell'incidente di competenza proposto in sede di giudizio abbreviato in quella fase che -come più sopra si é sottolineato (sub paragrafo 4.3) - ben può essere dedicata alla trattazione o risoluzione delle questioni preliminari. La specificità della procedura - che impone all'imputato, tratto a giudizio immediato o raggiunto da decreto penale, di immediatamente effettuare, a pena di decadenza ed al di fuori di una udienza, l'opzione per il rito alternativo - non consente di avanzare alcuna contestazione di competenza se non dopo l'incardinazione del giudizio abbreviato e all'inizio dell'udienza destinata alla trattazione di tale giudizio speciale. Il diniego di una siffatta possibilità condurrebbe - come si é detto - ad un inammissibile trattamento differenziato rispetto a coloro che sono stati tratti a giudizio attraverso forme difformi di vocatio in ius, alla menomazione dei diritti di difesa dell'imputato, ad una "lettura" secondo una ottica non costituzionalmente corretta della normativa in questione.
5.3. Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: «L'eccezione di incompetenza territoriale è proponibile in limine al giudizio abbreviato che non sia stato preceduto dalla udienza preliminare. Quanto al giudizio abbreviato preceduto dalla udienza preliminare (giudizio abbreviato c.d. tipico) tale eccezione è proponibile, sempre in limine, solo se essa sia stata già proposta (e rigettata) in sede di udienza preliminare».
6. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, pertanto, deve convenirsi sulla fondatezza del primo - ed assorbente - motivo di ricorso proposto nell’interesse dell'imputato Roberto Forcelli, il quale, contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, ha sollevato la questione della incompetenza territoriale del Tribunale di Rimini sostenendo la competenza del Tribunale di Ravenna.
Conseguentemente, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, che dovrà esaminare la fondatezza o meno dell'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dall'imputato.
Le ulteriori censure restano assorbite nella decisione di annullamento.

                                                                                        P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 29/03/2012.