Le Sezioni Unite hanno affermato che l’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari, e che il decreto con il quale detto giudice, all’esito della valutazione sull’esistenza dei presupposti, dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. 


 RITENUTO IN FATTO.
1. Il 19 febbraio 2011 la Corte di assise di Bari, nell'ambito di giudizio immediato instaurato a seguito di decreto emesso il 6 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, dichiarava **** ****colpevole del delitto di omicidio volontario aggravato (artt. 575, 577, primo comma, n. 4, 61, n. 4, cod. pen.) in danno di **** **** e lo condannava alla pena dell'ergastolo, oltre alle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidare in separata sede.
2. Il 20 marzo 2012 la Corte di assise di appello di Bari, in parziale riforma della decisione di primo grado, appellata dall'imputato, escludeva l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. e, per l'effetto, rideterminava la pena in ventuno anni di reclusione. Confermava nel resto la decisione di primo grado.
3. Entrambe le sentenze di merito così ricostruivano il fatto.
Nella tarda serata del 6 luglio 2009, in località "Serra di Rose" di Altamura, veniva rinvenuto il cadavere di **** **** ****, avvolto in una coperta.
Dagli accertamenti medico-legali risultava che l'ora della morte di **** era da collocare tra le ore 17 e le ore 20 dello stesso 6 luglio 2009. La vittima era stata attinta da tredici-sedici colpi inferii contro il distretto cranio-facciale, nonché da altri colpi alla mano e all'avambraccio destro. L'azione si era svolta in due fasi: nella prima lo **** era stato colpito alla regione frontale mediana mentre si trovava in posizione eretta; nella seconda fase si era accasciato al suolo, come documentato dalle lesioni rilevate in regione parietale sinistra. Tutti i colpi erano stati infetti in rapida successione e la morte era seguita con immediatezza all'azione aggressiva. Il mezzo usato per l'esecuzione deM'omicidio veniva individuato in una mazza da baseball.
4. Il successivo 7 luglio **** **** si presentava spontaneamente ai Carabinieri e, sentito con le garanzie difensive in quanto indiziato del delitto di favoreggiamento personale, riferiva che il giorno precedente, alle ore 21,10, aveva ricevuto sulla sua utenza cellulare una telefonata del suo amico **** ****, il quale gli aveva chiesto di aiutarlo, senza fornire ulteriori spiegazioni. Dopo dieci minuti ****era passato a casa a prenderlo e si era diretto in campagna, rifiutandosi lungo il tragitto di fornire delucidazioni di alcun tipo per timore di essere intercettato. Giunti presso un casolare, aveva detto di avere "fatto la cosa più brutta di questo mondo". Quindi aveva aperto con le chiavi la porta principale del casolare (posta sul retro). Alla luce della luna, ****, che era rimasto sulla soglia d'ingresso, aveva modo di vedere, ad una distanza di circa due metri, il corpo prono di una persona, avvolta dalla testa ai piedi in una coperta o in un sacco. Turbato, era scoppiato a piangere e si era andato a sedere su un sedile di pietra posto nello spiazzo antistante il casolare. Qui era stato raggiunto dallo ****che era anch'egli scoppiato a piangere e gli aveva rinnovato la richiesta di aiutarlo, minacciando, in caso contrario, di suicidarsi. **** era quindi rientrato nel casolare e, afferrato il cadavere per i piedi, lo aveva trascinato all'esterno attraverso la porta secondaria e aveva cercato di cari**** da solo sull'auto. In tale contesto **** si era reso conto che dal corpo colava sangue. Poiché ****era in difficoltà e non era in grado da solo di issare il cadavere sull'auto, si era deciso ad aiutarlo e così il corpo era stato sistemato nel bagagliaio dell'auto. Lo ****manifestava, in un primo momento, l'intenzione di scaricare il cadavere nella diga di Saglioccia. In seguito, accogliendo il suggerimento di ****, lo aveva abbandonato lungo il ciglio della strada, scaricandolo da solo dall'auto, in quanto l'amico non aveva voluto aiutarlo. I due erano, quindi, tornati al casolare, dove ****aveva provveduto a ripulire il pavimento.
Lungo la strada del ritorno a casa, alla richiesta di **** di spiegare il suo gesto, l'imputato affermava di non saperne spiegare le ragioni e aggiungeva testualmente: "tanto teneva cento anni, non lo cercherà nessuno".
Il 7 luglio 2009 ****, assai turbato dell'accaduto, si confidava con il collega Tommaso Fiore, il quale gli consigliava di recarsi immediatamente dai Carabinieri.
5. Dalle testimonianze dei familiari di **** **** e, in particolare, di **** e **** ****, emergeva che, il 6 luglio 2009, la vittima era stata insieme con i figli in campagna fino, all'incirca, alle 17,30, ora in cui era tornata a casa. Poco dopo era uscita nuovamente per recarsi allo studio del suo legale.
Verso le 19,30 la moglie, non vedendo rientrare il marito, aveva lanciato l'allarme e alle ore 22 ne aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri.
6. La Corte di assise di appello di Bari preliminarmente respingeva le seguenti eccezioni sollevate dalla difesa dell'imputato.
6.1. In merito alla eccepita nullità del decreto di giudizio immediato, emesso, senza alcuna specificazione della tipologia e senza l'osservanza dei presupposti prescritti dall'art. 453 cod. proc. pen., la Corte osservava che risultavano svolte nei termini di legge le attività di indagine finalizzate alla dimostrazione della evidenza della prova, le sole per le quali la norma pone i termini, rispettivamente, di novanta e centottanta giorni a seconda che si verta in un'ipotesi di giudizio immediato tipico o c.d. custodíale. Aggiungeva che tali termini non rilevano per le attività istruttorie complementari né, tantomeno, per la richiesta del pubblico ministero, non assoggettata ad alcun termine perentorio.
6.2. Con riferimento alla dedotta nullità del decreto di giudizio immediato conseguente al mancato rispetto del termine di comparizione, la Corte evidenziava che la nullità concerneva la notificazione e non il decreto di giudizio immediato. Correttamente, quindi, era stata disposta la rinnovazione del solo atto invalido (la notificazione), non sussistendo i presupposti per la restituzione degli atti al giudice per le indagini, atteso che il decreto con il quale era stato disposto il giudizio immediato era pienamente conforme al modello legale.
6.3. Circa la declaratoria di inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato, reputata tardiva dal giudice di primo grado, argomentava che tale decisione era da reputarsi corretta: ai fini della tempestività della domanda si doveva, infatti, avere riguardo al termine di quindici giorni, decorrente dalla prima notificazione del decreto di giudizio immediato.
6.4. Quanto alla mancata consegna dei supporti magnetici contenenti le intercettazioni, il giudice d'appello evidenziava che gli stessi erano stati regolarmente depositati a norma dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen. e che le parti avevano avuto la possibilità di partecipare alle operazioni peritali ai sensi degli articoli 225 e ss. del codice di rito.
6.5. Nel merito la Corte di secondo grado, nel condividere le valutazioni del primo giudice, riteneva provata la responsabilità dell'imputato sulla base dei seguenti elementi:
dichiarazioni rese da **** ****; deposizione di **** **** (cassiera di un supermercato e conoscente di Squicciarino) dalla quale risultava che l'imputato, il 7 luglio 2009, verso le ore 20,40-20,45, aveva acquistato due bottiglie di acido muriatico, come comprovato anche dallo scontrino acquisito;
accertamenti tecnici disposti in incidente probatorio evidenziane la presenza di cellule di sfaldamento epiteliale e di tracce di sostanze ematiche appartenenti alla vittima sull'impugnatura, sulla parte mediana e sull'estremità della mazza da baseball usata per la consumazione dell'omicidio, nonché la ripulitura del mezzo,
privo delle impronte papillari dell'abituale detentore;
esito delle attività di perquisizione e sequestro che portavano al rinvenimento della mazza da baseball in un ripostiglio, confusa tra pneumatici e altri oggetti;
rilievi fotografici e tecnici eseguiti dentro il casolare, dai quali risultavano: a) la presenza, nei pressi del caminetto, di una vasta chiazza ematica, dalla quale erano partite tracce satellitari da proiezione che avevano raggiunto l'altezza di trenta-quaranta centimetri e di altri schizzi che, alla stessa altezza, avevano interessato il caminetto ed i muri, a dimostrazione del fatto che la vittima era stata attinta dalla maggior parte dei colpi mentre si trovava distesa sul pavimento all'interno del casolare; b) i tentativi di pulizia o rimozione della sostanze ematica, così come peraltro ammesso dall'imputato che riferiva di avere utilizzato una scopa e acido muriatico per tentare di cancellare le tracce di sangue presenti sul luogo del delitto; c) una chiazza ematica in prossimità del tavolo di pietra esterno, spiegata dal consulente tecnico con la fuoriuscita di materiale ematico da un sacco di plastica in cui era stato avvolto il corpo della vittima durante le operazioni di trasporto del cadavere all'esterno e di caricamento sulla macchina;
disponibilità esclusiva del casolare, dotato di una porta d'ingresso chiusa a chiave, da parte dell'imputato;
accertamenti svolti sui tabulati delle utenze cellulari in uso all'imputato e ai suoi familiari e conoscenti.
Tali elementi, ad avviso dei giudici, trovavano ulteriori elementi di conferma nel contenuto dei colloqui captati in carcere tra l'imputato e i suoi familiari. Nel corso degli stessi **** faceva espresso riferimento:
alla fuoriuscita abbondante di sangue durante le operazioni di trascinamento del cadavere;
alla chiamata effettuata il 6 luglio 2009 alle ore 19,49 allo zio **** (comprovata dai tabulati telefonici acquisiti) per dissuaderlo dal recarsi in campagna, sì da evitare la scoperta del cadavere; al timore per il possibile sequestro del suo computer, di un paio di scarpe e dei suoi "diaretti".
Dall'ascolto delle conversazioni risultava, inoltre, l'invito rivolto dall'imputato ai suoi familiari a far sparire l'agenda del 2009, i soldi dell'assicurazione, la scheda di una macchina fotografica.
I colloqui captati evidenziavano, altresì, che i genitori dell'imputato provvedevano a bruciare un album e un quaderno contenente l'annotazione della parola "omicidio" - documenti tutti che, ove rinvenuti dagli inquirenti, avrebbero, per ammissione degli stessi genitori, gravemente pregiudicato ****- nonché cinquemila euro in contanti.
I dialoghi intercettati mettevano, infine, in luce la ricerca, da parte dei familiari, di un alibi in favore del loro congiunto e di un possibile diverso responsabile.
Alla luce delle emergenze processuali sinora descritte, i giudici di merito ritenevano inverosimile la versione dei fatti fornita da ****che riferiva di avere trovato casualmente il corpo della vittima nel suo casolare e di avere deciso di non denunciare l'accaduto, bensì di far sparire il cadavere, avvalendosi dell'ausilio del suo conoscente **** ****. Consideravano, inoltre, inattendibili le testimonianze rese, rispettivamente, dai familiari e dai conoscenti dell'imputato (**** ****, **** ****, **** ****, **** ****) che, oltre a non essere genuine, erano generiche e vaghe a proposito degli spostamenti posti in essere dall'imputato il 6 luglio 2009.
7. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, tramite i due difensori di fiducia, l'imputato, il quale, anche mediante motivi nuovi, formula le seguente censure.
7.1. Denuncia violazione degli artt. 453, commi 1 e 1 -bis, 454, comma 1, 455, comma 1, e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., atteso che né la richiesta del Pubblico ministero né il decreto di giudizio immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari specificano il tipo di giudizio immediato prescelto e che comunque non sussistevano i presupposti del rito.
Non ricorre l'evidenza della prova, come desumibile dalla circostanza che è stata la stessa Corte territoriale a qualificare come "indiziario" il processo, così connotandolo in senso antinomico rispetto alla previsione contenuta nell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen.
Non risultano, inoltre, rispettati i termini per l'instaurazione del rito, a prescindere dalle sue diverse tipologie. Sia il termine di novanta giorni (nell'ipotesi di qualificazione del giudizio come immediato "ordinario") che quello di centottanta (in caso di ritenuta sussistenza di una ipotesi di giudizio immediato "custodíale") risultano ampiamente superati rispetto alla iscrizione della notizia del reato (avvenuta il 7 luglio 2009) e all'esecuzione della misura custodíale (11 luglio 2009). Le indagini, infatti, furono proseguite sino al Io luglio 2010, come comprovato dal fatto che le consulenze medico-legali e l'integrazione della trascrizione delle intercettazioni ambientali e telefoniche (gli elementi più rilevanti) sono state acquisite a distanza di un anno dal delitto e dall'arresto dell'imputato.
La qualificazione del giudizio come "custodíale" è avvenuta per la prima volta in sede di esame delle eccezioni preliminari al dibattimento ad opera della Corte d'assise, che ha operato una non consentita distinzione tra le indagini volte ad acquisire l'evidenza della prova, effettuate nel rispetto dei termini di legge, ed accertamenti non decisivi compiuti dopo la scadenza dei termini e, in ogni caso, rinnovabili nel corso del dibattimento. Tale distinzione, oltre ad essere priva di fondamento giuridico, non trova riscontro nelle risultanze investigative, dalle quali emerge il deposito degli accertamenti autoptici (utilizzati per contrastare la prova d'alibi dell'imputato) il giorno precedente l'esercizio dell'azione penale. La suddetta qualificazione é incompatibile con la posizione del coimputato **** ****, in stato di libertà al momento della richiesta di immediato e mai sottoposto a custodia cautelare.
L'illegittimo ricorso al rito immediato ha pregiudicato i diritti di difesa a causa dell'indebita omissione dell'udienza preliminare.
7.2. Il decreto di giudizio immediato è da ritenere, altresì, nullo perché notificato ai difensori in data 20 luglio 2010 per l'udienza del 30 settembre 2010, in violazione del termine minimo a comparire di trenta giorni, tenuto conto del periodo feriale; la Corte d'Assise, prendendo atto del mancato rispetto del termine, ha proceduto alla rinnovazione della notifica con ordinanza immediatamente notificata in udienza alle parti e all'imputato. Tale atto è illegittimo, poiché alla rinnovazione avrebbe dovuto provvedere il giudice per le indagini preliminari.
7.3. La rinnovata notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, disposta dalla Corte di assise in data 30 settembre 2010, a seguito della declaratoria di nullità della prima notifica effettuata ai difensori il 20 luglio 2010 per l'udienza del 30 settembre 2010, ha riaperto la decorrenza del termine di quindici giorni per avanzare domanda di giudizio abbreviato, richiesto dall'imputato il 6 ottobre 2010. Erroneamente, quindi, la richiesta é stata ritenuta tardiva, assumendosi, quale dies a quo, quello di quindici giorni calcolato rispetto alla prima notifica del decreto di giudizio immediato.
7.4. Il decreto di citazione a giudizio é nullo per carenza dei requisiti legittimanti e per insufficiente indicazione dell'avviso relativo alla facoltà di richiedere riti alternativi (in ragione della indicazione erronea dell'art. "444 c.p." in luogo di quella, corretta, dell'art.444 cod. proc. pen.).
7.5. Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per non essere stato consentito ai difensori di disporre delle tracce foniche oggetto delle trascrizioni delle conversazioni intercettate e di procedere all'esame del perito trascrittore.
7.6. La difesa lamenta, inoltre, violazione di legge e vizio della motivazione, atteso che la sentenza impugnata privilegia i dati indiziari dell'accusa e sminuisce le prove offerte dalla difesa, non fornisce una ricostruzione convincente in ordine agli spostamenti della vittima e alle modalità in cui la stessa avrebbe raggiunto il casolare, individua illogicamente la mazza da baseball come arma del delitto, interpreta erroneamente la mancanza di tracce papillari e biologiche dell'imputato sulla vittima, nonché sulla mazza da baseball, svaluta l'alibi fornito da ****, l'assenza di un valido movente, ritiene affidabili le dichiarazioni del coimputato **** ****.
7.7. Il ricorrente deduce, infine, violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio, improntato a eccessiva severità, tenuto conto della incensuratezza dell'imputato, della sua giovane età, dei sentimenti di rammarico espressi al ****.
8. La Prima Sezione penale, con ordinanza depositata in data 31 marzo 2014, ha rimesso la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite, al fine di stabilire «se nel giudizio immediato "ordinario" (previsto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen.) e nel giudizio immediato "cautelare" (previsto dall'art.453, comma 1- bis, cod. proc. pen.) il termine rispettivamente di novanta e centottanta giorni per la proposizione della richiesta al giudice delle indagini preliminari da parte del pubblico Ministero abbia o meno natura perentoria».
Nell'ordinanza di rimessione, il Collegio muove dall'inquadramento del giudizio immediato nell'ambito dei procedimenti speciali, funzionali ad un più rapido svolgimento del processo, reso possibile dall'eliminazione dell'udienza preliminare che non è priva di riflessi per i diritti difensivi, in quanto esclude il controllo dell'indagato sulla necessità e sulla opportunità del rinvio a giudizio: tale controllo si configura come un diritto procedi menta le riconosciuto dalla generalità dei sistemi processuali penali democraticamente evoluti, nella prospettiva di evitare il ricorso al dibattimento, quando non strettamente necessario, anche per risparmiare al soggetto coinvolto la sofferenza determinata dalla sua pubblicità.
In caso di prova evidente a carico dell'indagato, il punto di equilibrio tra le opposte esigenze - la rapidità del processo e il diritto a non subire un dibattimento immotivato - è garantito nel sistema attraverso il sindacato operato dal giudice per le indagini preliminari, effettuato inaudita altera parte, cioè soltanto sulla base del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari trasmesso dal pubblico ministero.
L'ordinamento conosce peraltro due tipi di giudizio immediato: quello c.d. "ordinario", instaurato a domanda del pubblico ministero (art. 453, comma 1 cod. proc. pen.), entro novanta giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., oppure su richiesta dell'imputato (art. 453, comma 2, cod. proc. pen.); quello c.d. "cautelare" - inserito nell'ordinamento con decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 - che può essere chiesto dal pubblico ministero, nell'ipotesi in cui per il reato oggetto della domanda l'indagato si trovi in stato di custodia cautelare, anche fuori dai termini fissati dall'art. 454 cod. proc. pen. e, comunque, entro centottanta giorni, decorrenti dalla esecuzione della misura custodíale.
A proposito della natura di tali termini, l'ordinanza rimettente ricorda l'esistenza di una consolidata giurisprudenza (Sez. 1, n. 45079 del 26/10/2010, Rv. 249006, Arangio Mazza; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027), secondo la quale il termine stabilito dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. ha carattere perentorio per quanto attiene al compimento delle indagini, da espletarsi appunto inderogabilmente entro novanta giorni dalla iscrizione dell'imputato nel registro delle notizie di reato, mentre ha natura ordinatoria quanto alla materiale presentazione e trasmissione della richiesta di giudizio immediato. Analogo orientamento è stato espresso con riferimento al giudizio immediato "custodíale" (Sez. 1, n. 2321 del 09/12/2009, dep. 2010, Stilo, Rv, 246036). Il termine stabilito dall'art. 454, comma 1 -bis, cod. proc. pen. non è correlato al compimento e completamento delle indagini, bensì al solo status detentionis e la tardiva presentazione della richiesta di immediato cautelare "custodíale" sarebbe non corredata da alcuna sanzione processuale.
Ad avviso del Collegio rimettente, l'indirizzo interpretativo sinora seguito dalla giurisprudenza di legittimità merita di essere rimesso in discussione.
Innanzitutto, il tenore letterale della norma non consente una "scomposizione" del termine, perentorio a determinati effetti, ordinatorio sotto altri profili.
La possibilità per il pubblico ministero di richiedere il giudizio immediato ben oltre i termini indicati dalla legge in relazione alle sue due tipologie determinerebbe la lesione del principio di parità delle parti, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo e con le ragioni di celerità connaturate al rito.
L'ordinanza di rimessione, in accoglimento dell'istanza del Procuratore generale, sollecita, quindi, una riflessione sul contrasto "virtuale" esistente tra l'orientamento consolidato e l'interpretazione - ritenuta più corretta dal Collegio - circa la natura perentoria dei termini per l'instaurazione del giudizio immediato "ordinario" e "custodíale".

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Una prima questione all'esame delle Sezioni Unite può essere riassunta nei seguenti termini: "Se l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti, rispettivamente, per la richiesta di giudizio immediato 'ordinario' e per quello 'custodíale' sia rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari" ;
2. Il giudizio immediato, introdotto per la prima volta nell'ordinamento processuale nel 1989 e in alcun modo assimilabile all'omonimo istituto regolato nel codice del 1930, si connota per la maggiore celerità nel passaggio alla fase dibattimentale che avviene senza la preventiva celebrazione dell'udienza preliminare. Tale peculiarità è presente anche nel rito direttissimo, anch'esso contraddistinto dall'assenza di premialità. Al contrario di quanto previsto per il giudizio direttissimo, in cui l'accesso alla fase dibattimentale avviene senza alcuna previo controllo giurisdizionale, nel rito immediato richiesto dal pubblico ministero l'instaurazione del dibattimento avviene solo all'esito della verifica operata dal giudice per le indagini preliminari circa la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
A differenza degli altri riti speciali, connotati dall'unicità del modello procedimentale, quello immediato si caratterizza per la poliedricità strutturale conseguente all'ampliamento deM'originaria previsione normativa, costituente l'archetipo, mediante l'aggiunta del c.d. rito immediato custodíale che con il primo condivide l'assenza dell'udienza preliminare, in coerenza con le peculiari esigenze di speditezza e di risparmio di risorse processuali che contraddistinguono questo giudizio alternativo (Corte cost., ordd. nn. 256 del 2003 e 371 del 2002). Il controllo sui presupposti del rito si svolge, quindi, senza le formalità tipiche dei procedimenti camerali.
3. Nell'ottica della legittimazione soggettiva si deve distinguere il giudizio immediato sollecitato dal pubblico ministero (art. 453 e ss cod. proc. pen.) da quello introdotto dalla domanda dall'imputato.
Il primo è legittimato a richiedere il giudizio immediato ordinario entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen., e quello c.d. custodíale, introdotto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura detentiva per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.
L'imputato, una volta ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, può rinunciarvi, avanzando domanda di procedere con le forme del rito immediato (art. 419, comma 5, cod. proc. pen.). Può, altresì, sollecitare il giudizio immediato anche in sede di opposizione a decreto penale di condanna (art. 461, comma 3, cod. proc. pen.).
Dal punto di vista oggettivo, i vari presupposti del rito sono riconducibili o alla tutela dell'obbligo dell'azione penale e della correlativa necessaria completezza delle indagini oppure al piano delle garanzie difensive.
Rientra nel primo ambito la possibilità di non instaurazione del rito in presenza di un grave pregiudizio per le indagini.
Sono, invece, riconducibili al secondo aspetto, quanto al giudizio immediato ordinario, l'evidenza della prova, l'obbligo di preventivo interrogatorio o, comunque, in sua assenza, di regolare notificazione dell'avviso a presentarsi emesso secondo le forme indicate dall'art. 375 cod. proc. pen., l'inesperibilità nei confronti degli irreperibili; quanto al c.d. giudizio immediato custodíale, disciplinato dall'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen., il perdurante stato di custodia cautelare della persona sottoposta alle indagini dopo la definizione della procedura di riesame o il decorso dei termini per proporre la richiesta di riesame, l'omessa revoca o annullamento della misura per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Il giudizio immediato tipico si caratterizza per lo stretto collegamento tra notitia criminis, indagini e giudizio. Infatti, il termine per la sua richiesta decorre dell'iscrizione della notizia di reato (anche non soggettivizzata) e si ricollega al presupposto probatorio del rito, traducendosi in una sorta di presunzione legale di non evidenza probatoria nei casi in cui le indagini si protraggano oltre i tre mesi. Nel giudizio immediato c.d. custodíale il legislatore delinea un preciso nesso tra stato detentivo della persona disposto in ordine al delitto per il quale è stato iscritto il procedimento e profili probatori, integrati dalla definizione della procedura di riesame o, comunque, dal decorso dei termini per proporla.
4. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale e la prevalente dottrina, la nozione di evidenza della prova, contenuta nell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen., ha una sua precisa valenza semantica che deve essere ricostruita in base alla peculiarità del giudizio immediato senza possibilità di mutuare il suo significato dagli altri istituti processuali (artt. 129, 389, 422 cod. proc. pen.) che richiamano la medesima dizione. Essa qualifica l'indagine condotta dal pubblico ministero e riguarda tutti gli atti delle indagini preliminari e non soltanto le prove utilizzabili in dibattimento, che potrebbero non essere affatto acquisite. L'evidenza probatoria si traduce in una prognosi sulla sostenibilità in giudizio dell'accusa e deve essere tale da consentire di escludere che il contraddittorio fra le parti possa indurre il giudice dell'udienza preliminare a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Di Stefano. Rv. 19247-9; Corte cost., ordd. nn. 276 del 1995 e 182 del 1992). La sussistenza di elementi di tale pregnanza da escludere la necessità di sottoposizione alla verifica dell'udienza preliminare spiega il fondamento logico-sistematico del giudizio immediato che prevede il passaggio alla fase dibattimentale senza la preventiva celebrazione della suddetta udienza.
Il presupposto probatorio sin qui delineato si riflette inevitabilmente sugli altri due, cui è subordinata l'instaurazione del rito in questione.
La formulazione del giudizio di evidenza della prova è possibile soltanto in presenza di una compiuta contestazione alla persona sottoposta alle indagini degli elementi di accusa raccolti nei suoi confronti, idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa mediante l'illustrazione delle proprie discolpe.
Il termine stabilito dalla legge per l'instaurazione del c.d. giudizio immediato ordinario (pari a novanta giorni) segna il raccordo tra l'evidenza della prova e la non complessità dell'indagine.
In conclusione, quindi, l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la rituale previa contestazione degli addebiti e la fissazione dei termini per l'introduzione del giudizio sono funzionali ad un corretto accertamento dell'evidenza probatoria.
Considerazioni analoghe valgono per il giudizio immediato c.d. custodíale - disciplinato dal comma 1 -bis dell'art. 453 cod. proc. pen. - in cui il consolidamento del quadro di gravità indiziaria conseguente alla definizione della procedura ex art. 309 cod. proc. pen. può costituire soltanto un tassello della più ampia categoria dell'evidenza della prova, intesa come substrato probatorio idoneo, in presenza di indagini complete e concludenti, a rendere superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, ad escludere che il contraddittorio fra le parti in tale sede possa portare ad una sentenza di non luogo a procedere e, infine, a consentire il passaggio alla fase dibattimentale. Il giudizio di gravità indiziaria è, infatti, una prognosi di qualificata probabilità di colpevolezza allo stato degli atti e rebus sic stantibus, basato sugli elementi selezionati e presentati al giudice dal pubblico ministero, funzionali all'adozione della misura cautelare, e su di un materiale fluido, perché non sottoposto ancora a tutte le necessarie verifiche.
Poiché la misura limitativa della libertà personale è finalizzata a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, esula dalla sua struttura e dalla sua funzione la valutazione circa l'utilità del dibattimento. Di conseguenza, in adesione all'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza (Sez. 6, n. 35228 del 12/04/2013, Veseli, Rv. 257079; ma contra Sez. 2, n. 38727 del 01/07/2009, Moramarco, Rv. 244804), si deve affermare che l'applicazione di una misura cautelare, pur se già sottoposta al vaglio del tribunale del riesame, implicando unicamente una probabilità di colpevolezza, non esclude di per sé il vaglio preventivo circa la sostenibilità dell'accusa in dibattimento. Sotto tale profilo, quindi, nel c.d. giudizio immediato custodíale l'adozione della misura cautelare, sia pure seguita dalla definizione della procedura di riesame (o, comunque, dal decorso dei termini per richiederla) non esaurisce il doveroso apprezzamento dell'evidenza probatoria, intesa come sostenibilità dell'accusa in giudizio e come inutilità della celebrazione dell'udienza preliminare. Tale apprezzamento va effettuato dopo l'esame di tutti gli atti delle investigazioni compiute e dopo avere offerto alla persona incolpata l'opportunità di interlocuzione - resa possibile dall'avviso a rendere interrogatorio e dalla indicazione dei fatti da cui risulta l'evidenza probatoria - nel rispetto dei termini indicati dall'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen., funzionali a garantire la speditezza del processo, tenuto conto anche dello stato di privazione della libertà in cui versa l’imputato.
5. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato la questione dell'omesso rispetto dei termini stabiliti dalla legge per l'instaurazione del giudizio immediato sotto diversi aspetti.
Tutte le decisioni mettono in luce la stretta correlazione logica esistente tra il requisito dell'evidenza probatoria che consente di passare alla fase dibattimentale senza il filtro dell'udienza preliminare e i termini contenuti stabiliti dall'art. 453 cod. proc. pen. per l'espletamento delle indagini in coerenza con la fisionomia del rito che richiede la non complessità degli accertamenti.
Muovendo da questa considerazione preliminare di carattere logico¬sistematico, la giurisprudenza analizza due distinte situazioni che devono essere esaminate paratamente per ricostruire in maniera compiuta i diversi indirizzi: a) la tardività della sola richiesta di giudizio immediato, avanzata dal pubblico ministero dopo il compimento delle indagini entro i termini indicati rispettivamente dai commi 1 e 1 -bis dell'art. 453 cod. proc. pen.; b) la prosecuzione delle indagini oltre i suddetti termini e la conseguente tardiva formulazione della domanda di instaurazione del rito da parte del pubblico ministero.
5.1. In merito al primo caso si argomenta che, qualora la prova evidente sia stata ottenuta nel rispetto dei termini di legge e il ritardo riguardi unicamente la presentazione della richiesta di giudizio immediato, si è in presenza di una mera irregolarità che non si riflette sugli atti successivi. Il termine per la richiesta di giudizio immediato non deve, infatti, essere considerato perentorio, ai sensi dell'art. 173 cod. proc. pen., in assenza di un'espressa previsione di legge in tale senso (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210027).
Si esclude, inoltre, che la violazione del termine per la richiesta di giudizio immediato sia riconducibile alla previsione dell'art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione di disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale e la sua partecipazione al dibattimento. L'ammissione di un giudizio immediato richiesto tardivamente dal pubblico ministero legittimato non incide né sul suo potere d'iniziativa né sul suo diritto di partecipazione al procedimento. Non si può neppure sostenere, con argomentazione evidentemente circolare, che tale tardività renda di per sé invalido l'esercizio dell'azione penale, perché il riferimento all'art. 178, comma 1, lett.), cod. proc. pen. serve appunto a qualificare l'invalidità dell'atto, sul presupposto che non sia sufficiente a tale scopo una qualsiasi violazione della legge processuale (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.).
La tardiva instaurazione del giudizio immediato non è, d'altronde, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prevede la nullità di ordine generale per la violazione delle norme concernente l'intervento dell'imputato. In base alla disciplina normativa del giudizio immediato, infatti, la disposizione che definisce le modalità d'intervento della persona sottoposta alle indagini è unicamente quella che stabilisce l'obbligo del preventivo interrogatorio o, comunque, della contestazione dell'addebito con invito a comparire ritualmente notificato (art. 453 cod. proc. pen.).
5.2. Con riguardo alla seconda ipotesi, si osserva che la prosecuzione delle attività investigative oltre i periodi indicati rispettivamente dai commi 1 e 1-bis dell'art. 453 cod. proc. pen., oltre a costituire una violazione del disposto normativo, contrasta con la ratio del rito prescelto, che presuppone una particolare celerità. Il protrarsi delle investigazioni oltre il periodo di tempo assegnato dalla legge per l'esercizio in tale forma dell'azione penale rileva, però, soltanto quando l'evidenza probatoria che giustifica l'impulso processuale scaturisca dall'esito delle investigazioni concluse oltre i periodi di tempo indicati dalla legge (Sez. 3, n. 273 del 26/09/1995, Pellegrino, Rv. 203707). I principi sottesi a tale ultimo orientamento non appaiono pienamente sovrapponibili a quelli in precedenza illustrati (cfr. par. 5.1.), in quanto, da un lato, esaminano la questione concernente la prosecuzione delle indagini oltre il termine di legge non affrontata dall'indirizzo di cui si è prima detto e, dall'altro, introducono per la prima volta la distinzione sulla differente valenza delle attività d'indagine ai fini dell'integrazione dell'evidenza probatoria.
6. Nella successiva elaborazione giurisprudenziale è stata ulteriormente chiarita la distinzione concettuale tra prosecuzione delle indagini oltre i termini indicati dai commi 1 e 1-bis dell'art. 453 cod. proc. pen. e tardiva presentazione della richiesta di giudizio immediato.
Si è, pertanto, osservato che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 454, comma 1, cod. proc. pen. per la richiesta di giudizio immediato da parte del pubblico ministero ha carattere tassativo per quanto attiene al compimento delle indagini, pur se limitatamente a quelle investigazioni da cui emerge l'evidenza della prova, e non agli ulteriori accertamenti ad esse complementari, non utilizzabili ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato, ma acquisibili, secondo le regole generali, nel dibattimento; ha, invece, natura di termine ordinatorio quanto alla richiesta del rito che può legittimamente essere presentata oltre il termine stabilito dalla legge, mancando un'espressa comminatoria normativa ed essendo tassativa la previsione contenuta nell'art. 173, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ai termini soggetti a tale sanzione. Il presupposto dell'evidenza probatoria deve, pertanto, essere acquisito nel rispetto dei termini fissati dal codice di rito, tenuto conto della ragione giustificatrice del giudizio immediato (Sez. 1, n. 26305 del 27/05/2004, Dentici, Rv. 228130).
Si è, altresì, argomentato che, in caso di richiesta tardiva del pubblico ministero, occorre distinguere l'ipotesi in cui essa si riferisca, comunque, ad attività d'indagine svolte e completate nel lasso di tempo prescritto dalla norma da quello in cui, invece, l'evidenza della prova sia stata raggiunta mediante accertamenti conclusi oltre il lasso di tempo previsto. Soltanto in quest'ultimo caso è possibile ravvisare una violazione della ratio del giudizio immediato (Sez. 1, n. 45079 del 26/10/2010, Arangio Mazza, Rv. 249006; Sez. 3, n. 41579 del 04/10/2007, Cerami, Rv. 237954; Sez. 3, n. 273 del 26/09/1995, Pellegrino, Rv. 203707).
Principi analoghi sono stati affermati in materia di giudizio immediato "custodiate" con riferimento al quale si è osservato che, in presenza delle condizioni e dei presupposti previsti dai primi tre commi dell’art. 453 cod. proc. pen., il termine di centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma ha natura ordinatoria per quanto attiene alla presentazione della richiesta di giudizio immediato (Sez. 6, n. 47348 del 01/12/2009, Morello, Rv. 245490; Sez. 6, n. 41038 del 20/10/2009, Amato, Rv. 244858).
Si è, poi, sottolineato che, pur essendo indubbia l'insindacabilità della valutazione compiuta dal giudice per le indagini preliminari circa l'evidenza della prova e l'impossibilità di annullare il decreto di giudizio immediato per la mancanza di una prova evidente, la decisione dibattimentale deve ponderare soltanto la consistenza degli accertamenti compiuti entro il termine fissato dalla legge per lo svolgimento delle indagini, sicché un errore di valutazione del pubblico ministero circa la tenuta del quadro probatorio può comportare l'affermazione di infondatezza dell'accusa. Sotto questo profilo, pertanto, il rischio che si assume il pubblico ministero è speculare a quello che accetta l'imputato, il quale chieda il giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare (Sez. 3, n. 273 del 26/09/1995, Pellegrino, cit.).
In coerenza con tale impostazione i termini fissati dall'art. 453 cod. proc. pen. sono ritenuti perentori per il completamento delle indagini preliminari e meramente ordinatori ai fini della presentazione della richiesta (Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, Rv. 219950).
7. Alla stregua di un indirizzo formatosi in tema di giudizio immediato custodíale, il termine per la richiesta del rito è ordinatorio o, comunque, meramente sollecitatorio e assolve precipuamente alla funzione di garantire la speditezza del procedimento, d'imporre al pubblico ministero il completamento delle indagini prima dell'applicazione della misura cautelare allo scopo di assicurare il rapido esercizio dell'azione penale e di limitare il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare (Sez. 3, n. 41078 del 07/07/2011, Zappalà, non massimata; Sez. 1, n. 2321 del 09/12/2009, Stilo, Rv. 246036). Tale approdo ermeneutico si fonda sull'interpretazione letterale del comma 1 -bis dell'art. 453 cod. proc. pen. e della clausola derogatoria in esso contenuta («anche fuori dei termini»), sulla previsione dell'art. 173, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dal legislatore, sulla mancanza, negli artt. 453, comma 1 -bis, e 454, comma 1, cod. proc. pen. di una sanzione di decadenza analoga a quella contenuta nell'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. in tema di richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato.
8. Con riguardo al controllo della corretta instaurazione del giudizio immediato, la giurisprudenza prevalente rileva che la valutazione circa la sussistenza dell'evidenza della prova, presupposto del rito rispetto al quale i termini per lo svolgimento delle indagini e il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini (ovvero la previa contestazione dell'accusa) sono strumentali, è riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. Di conseguenza l'ammissione del giudizio immediato è sempre insindacabile da parte del giudice del dibattimento. Considerato che occorrerebbe riservare alla conclusione dell'istruzione dibattimentale la verifica della sussistenza dell'evidenza della prova da parte del giudice del dibattimento cui è ignota la gran parte degli atti delle indagini preliminari, sarebbe irrazionale una norma che, per consentire all'imputato l'esercizio del diritto di difesa, prevedesse la possibilità di un regresso del processo ad una fase, come quella dell'udienza preliminare, in cui ha minore estensione il suo diritto di provare e argomentare le proprie discolpe.
Nell'ambito del procedimento per l'ammissione del giudizio immediato, quindi, la tardività della richiesta del pubblico ministero non impedisce l'esercizio del diritto di difesa, ma incide soltanto sull'ammissibilità del rito, la cui valutazione è però riservata in via esclusiva al giudice per le indagini preliminari. D'altronde é la decisione di quest'ultimo e non la richiesta tardiva del pubblico ministero, che priva l'imputato dell'udienza preliminare. Sicché, se si dovesse ammettere un sindacato del giudice del dibattimento sul presupposto temporale del giudizio immediato, dovrebbe ammettersi un analogo sindacato anche sul presupposto probatorio del rito che è, invece, escluso dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti (Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig, Rv. 216813; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta, Rv. 190067; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.).
Sulla base di tali premesse è stato ritenuto abnorme il provvedimento di annullamento del decreto di giudizio immediato adottato dal giudice del dibattimento sul presupposto della ritenuta carenza del requisito dell'evidenza della prova, trattandosi di valutazione riservata in via esclusiva dall'ordinamento al giudice per le indagini preliminari. L'eventuale mancanza dell'evidenza della prova non può, quindi, comportare la regressione del procedimento ad una fase processuale precedente, non integrando alcuna nullità (Sez. 1, n. 45079 del 26/10/2010, Arangio Mazza, Rv. 249006; Sez. 3, n. 12141 del 05/02/2008, Maretti, Rv. 239334; Sez. 3, n. 179 del 15/11/2007, Di Donato, Rv. 238603; Sez. 4, n. 46761 del 25/10/2007, Gianatti, Rv. 238506; Sez. 3, n. 41579 del 04/10/2007, Cerami, Rv. 237954; Sez. 4, n. 38592 del 27/06/2007, Pierfederici, Rv. 237831, relativa ad una fattispecie in cui il giudice del dibattimento aveva annullato il decreto di giudizio immediato, ritenendo inutilizzabili gli atti d'indagine compiuti oltre il termine di legge, valutati dal giudice per le indagini preliminari ai fini dell'evidenza della prova; in senso conforme Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di Iorio, Rv. 228995).
Un indirizzo minoritario, pur non affrontando espressamente la questione della natura ordinatoria o perentoria per richiedere il giudizio immediato, ha ritenuto non abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato per il mancato rispetto dei suddetti termini da parte del pubblico ministero, osservando che trattasi di decisione rientrante nell'ambito dei normali poteri di controllo del giudice del dibattimento che non incide sui poteri d'iniziativa del pubblico ministero che ben può esercitare azione penale chiedendo la fissazione dell'udienza preliminare (Sez. 6, n. 8878 del 31/01/2003, Perri, Rv. 223976).
9. L'interpretazione logico-sistematica degli artt. 453, 454, 455 cod. proc. pen. consente di scandire i singoli passaggi della progressione del giudizio immediato e di delineare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende per assicurare la funzionalità del rito in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore.
Il giudizio immediato può essere instaurato solo in presenza di determinati presupposti, specificamente indicati dal legislatore, equiparati e tra loro intimamente connessi.
L'evidenza probatoria non si pone come un dato oggettivo, costituendo il possibile risultato di un'attività investigativa realizzata entro termini predeterminati. In ragione della logica che ha ispirato le modifiche introdotte dalla I. n. 497 del 1974 e della peculiare valenza che la nozione di "evidenza" assume nel contesto dell'art. 453 cod. proc. pen. rispetto ad analoghe espressioni ricorrenti nella disciplina di altri istituti (artt. 129, 389, 422 cod. proc. pen.), è possibile affermare che l'evidenza probatoria consiste in una valutazione di tipo prognostico circa l'idoneità degli elementi acquisiti grazie ad indagini complete a sostenere l'accusa in giudizio, non diversa da quella compiuta nell'udienza preliminare. In altri termini, gli elementi raccolti nel corso delle indagini devono avere una tale pregnanza e significatività da rendere superflua la necessità della verifica dell'udienza preliminare e da escludere con certezza l'eventualità di un proscioglimento in tale sede all'esito del contraddittorio fra le parti e degli apporti argomentativi forniti in tale sede dalla difesa (Sez. U, n. 22 del 06/12/1991, dep. 1992, Di Stefano, Rv. 190247-49; Corte cost., nn. 276 del 1995 e 482 del 1992).
Come osservato da un'autorevole dottrina, il concetto di evidenza probatoria non può, però, prescindere da indagini complete, idonee a dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della contestazione, così come cristallizzata nella richiesta di emissione del provvedimento di vocatio in iudicium. Sotto questo profilo, è agevole cogliere la stretta correlazione esistente fra questo presupposto e gli altri, cui è subordinata la richiesta d'instaurazione del rito.
Il previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o, comunque, la contestazione dell'accusa con l'invito a comparire emesso nelle forme indicate nell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen. è indispensabile per porre la persona in condizione di esporre la sua versione, fornire le sue discolpe, adottare le più opportune iniziative defensionali, interloquire sulla natura, evidente o meno, delle prove, contrastare la richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e la sua eventuale adozione. Il contraddittorio effettivo (o, quanto meno, la possibilità dello stesso) in ordine all'esito delle investigazioni svolte dal pubblico ministero rappresenta un passaggio procedi menta le ineludibile per la formulazione del giudizio di evidenza della prova, implicante, come già detto, un apprezzamento di superfluità dell'udienza preliminare.
La previsione di termini predeterminati per lo svolgimento delle indagini e per la richiesta di instaurazione del rito costituisce un ulteriore presupposto coerente con gli altri legislativamente previsti, potendosi cogliere un chiaro nesso tra non particolare complessità delle indagini, evidenza della prova, stato detentivo della persona accusata (nel giudizio immediato c.d. custodíale), peculiari esigenze di celerità e di risparmio di risorse processuali che connotano tale rito (Corte cost. sentt. nn. 52 del 2004, 12 del 2003, 256 del 2003, 371 del 2002). Solo le indagini suscettibili di essere svolte in un tempo contenuto hanno la capacità d'indurre a quella valutazione di evidenza probatoria, destinata alla pronta verifica dibattimentale. Come osservato dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza, il superamento dei termini stabiliti dall'art. 454 cod. proc. pen. può legittimare una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova (Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.).
10. La presentazione, ad opera del pubblico ministero, della richiesta di adozione di decreto di giudizio immediato rappresenta un atto d'impulso processuale, teso all'instaurazione del rito, soggetto al controllo del giudice per le indagini preliminari e alla condizione risolutiva dell'accoglimento della domanda stessa. Gli artt. 454 e 455 cod. proc. pen. distinguono, infatti, nettamente il momento dell'iniziativa del pubblico ministero da quello relativo alla verifica giudiziale della sussistenza di tutti i presupposti per l'effettiva instaurazione del rito in questione.
La richiesta tardivamente presentata dal pubblico ministero o in quanto le indagini si siano protratte oltre il termine di legge o in quanto, pur essendosi gli accertamenti conclusi tempestivamente, il magistrato inquirente abbia omesso di trasmetterla alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 454, comma 1, e 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen, deve essere sottoposta al penetrante vaglio giurisdizionale del giudice per le indagini preliminari secondo i parametri normativamente stabiliti dal combinato disposto degli artt. 453, 454, 455 cod. proc. pen. Di conseguenza, l'omesso rispetto dei termini nello svolgimento delle investigazioni e/o nella formulazione della richiesta di giudizio immediato, sia esso tipico che c.d. custodíale, ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo della evidenza della prova.
La previsione, nell'ambito del giudizio immediato, di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari costituisce il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore al fine di soddisfare, da un lato, la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente (giudizio immediato ordinario) e, dall'altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato in stato di custodia cautelare (giudizio immediato c.d. cautelare)
Tale opzione si raccorda intimamente alle finalità stesse dell'attività di indagine, destinata a consentire al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni inerenti all'esercizio della azione penale nelle forme di cui all'art. 453 cod. proc. pen., con l'ovvio corollario che il compimento di investigazioni tendenzialmente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della prova che consente al pubblico ministero, dopo avere ammesso la persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l'azione penale omettendo l'udienza preliminare a condizione che il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti del rito.
Tale approdo ermeneutico, oltre ad essere coerente con la ratio dell'istituto in esame, non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero che, in caso di accertamenti complessi, insuscettibili di esaurirsi entro i precisi limiti temporali dettati, rispettivamente, dagli artt. 454 e 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen., ben può esercitare in altra forma l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, come del resto si desume dalla previsione in termini di mera facoltatività contenuta nel primo comma dell'art. 454 cod. proc. pen. («può chiedere») e dalla clausola di salvaguardia presente nel comma 1 -bis della medesima disposizione («salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini»).
L'enunciato che contraddistingue la disciplina normativa è, quindi, univoco nel suo valore e significato precettivo. La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto a trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dall'art. 454, comma 1, e 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen. evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa "doverosità", nel senso di riconnettere in capo all'organo titolare dell'azione penale uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge, obbligo, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti.
In questo contesto non é, quindi, condivisibile, l'orientamento esegetico che, pur in assenza di qualsiasi espressa previsione normativa, distingue, ai fini della verifica della tempestività del rito, le attività d'indagine coessenziali ai fini dell'evidenza della prova rispetto alle altre ad essa estranee oppure differenzia il profilo attinente allo svolgimento delle indagini, che deve avvenire nel rispetto dei limiti cronologici perentori fissati dalla legge dal termine, da quello meramente ordinatorio, della presentazione della richiesta (cfr., con riferimento al giudizio immediato ordinario, Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, cit.; Sez. 1, n. 26305 del 27/05/2004, Dentici, cit.; Sez. 3, n. 273 del 26/09/1995, Pellegrino, cit.; cfr, inoltre, in relazione al giudizio immediato custodíale Sez. 6, n. 41038 del 20/10/2009, Amato, Rv. 244858), ovvero qualifica come meramente "sollecitatorio" il termine per la richiesta di giudizio immediato (Sez. 3, n. 41078 del 07/07/2011, Zappalà, non massimata; Sez. 1, n. 2321 del 09/12/2009, Stilo, Rv. 246036; Sez. 6, n. 47348 del 01/12/2009, Morello, Rv. 245490, tutte in tema di giudizio immediato custodiale).
Può, quindi, conclusivamente affermarsi il seguente principio di diritto: "L'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito".
11. L'ordinamento processuale prevede un correttivo interno al sistema rispetto a possibili "patologie", laddove affida al giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, il controllo circa la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare.
Dal tenore letterale dell'art. 455 cod. proc. pen. e dalla sua lettura logico¬sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. si evince che il ruolo del giudice per le indagini preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedi menta le che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti in sede di udienza preliminare.
Lo spettro di valutazione affidato al giudice per le indagini preliminari non attiene a profili di ammissibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. Tale giudizio, pur non svolgendosi nelle forme del contraddittorio camerale (art. 127 cod. proc. pen), non evocabile in relazione alle forme introduttive di questo tipo di rito in ragione delle sue peculiari connotazioni e della sua ratio giustificativa (Corte cost., ordd. nn. 203 del 2002, 371 del 2002, 127 del 2003, 52 del 2004), non può prescindere dal compiuto esame degli argomenti offerti dalla difesa che, in sede d'interrogatorio o mediante memorie presentate ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., nel contestare la fondatezza dell'accusa, abbia motivatamente censurato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale instaurazione del rito.
Lo scrutinio positivo comporta l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, introduttivo della fase del dibattimento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati dagli artt. 453, commi 1 e 1 -bis, e 454 cod. proc. pen. impone al giudice il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero cui gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio dell'azione penale.
Attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi Youssef, Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249563; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, cit.; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di Iorio, cit.; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, cit.; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig, cit.; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta, cit.) in coerenza del resto, con i principi affermati dalla Consulta che ha condivisibilmente affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito (Corte cost. sent., n. 482 del 1992).
Il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale. Una conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato. Tale vizio é, infatti, rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e non in quanto carenza di un presupposto del rito.
Per queste ragioni non è condivisibile il minoritario orientamento giurisprudenziale che, pur con diversità di accenti, ritiene ammissibile una qualche forma di sindacato del giudice del dibattimento sul decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari, talora ritenendo non abnorme l'ordinanza del giudice dibattimento che ne dichiari la nullità per insussistenza dei presupposti del rito (Sez. 6, n. 8878 del 31/01/2003, Perri, cit.), altre volte riconducendo impropriamente a tale ambito questioni concernenti l'utilizzazione degli atti (Sez. 3, n. 41777 del 16/04/2013; Sez. 3, n. 41867 del 11/07/2007, Rv. 238021; Sez. 1, n. 32722 del 04/07/2003, Ferrua, Rv. 226179).
La lettura delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato sin qui delineata non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla Costituzione (artt. 3, 24, 97, 101, 111), ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale che attribuisce rilevo centrale al dibattimento, quale sede fondamentale di verifica giurisdizionale in cui può esplicarsi con pienezza e nel contradditorio fra le parti il diritto di difesa. L'eventuale regressione del processo alla fase precedente in accoglimento di eccezioni difensive volte - come nel caso in esame - ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso rispetto dei termini previsti dagli artt. 453, comma 1 -bis, e 454 cod. proc. pen. sarebbe contrario ai principi dell'ordinamento processuale e ad esigenze di razionalità e di celerità. In un sistema tendenzialmente accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento, una volta instaurato il giudizio immediato all'esito delle verifiche del giudice per le indagini preliminari, l'omesso rispetto dei termini è irrilevante, atteso il prevalente interesse dell'imputato alla celebrazione del giudizio in un tempo ragionevole. Inoltre, l'unico momento in cui il giudice del dibattimento sarebbe in condizione di potere verificare la correttezza della precedente valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari in ordine all'evidenza della prova è quello che si colloca al termine del l'istruttoria dibattimentale.
Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve affermarsi il seguente principio di diritto: "La decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato".
12. In base alle considerazioni svolte al paragrafo che precede devono ritenersi infondati i motivi di ricorso con i quali la difesa del ricorrente ha denunciato violazione della legge processuale penale, per insussistenza di alcuni dei presupposti di instaurazione del giudizio immediato (prova evidente e rispetto dei termini stabiliti dagli artt. 453, comma 1 -bis, e 454 cod. proc. pen.) e per omessa specificazione della tipologia (ordinaria o custodíale) del rito.
13. Non meritano accoglimento neppure le censure riguardanti l'asserita nullità del decreto di giudizio immediato per insussistenza dei requisiti legittimanti, per insufficiente illustrazione delle facoltà di richiedere riti alternativi, per omessa, tempestiva notifica ai difensori di fiducia dell'imputato.
13.1. Le prime due censure, oltre ad essere genericamente formulate, sono palesemente prive di qualsiasi fondamento.
Il decreto di giudizio immediato, il cui esame è consentito trattandosi di denuncia di error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), è pienamente rispondente al modello legale delineato dal combinato disposto degli artt. 456, commi 1 e 2, e 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e presenta tutti i requisiti previsti dalle citate disposizioni.
Il decreto di giudizio immediato contiene, inoltre, lo specifico e rituale avviso che l'imputato ha la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, entro il termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento di vocatio in iudicium o l'applicazione della pena. La mancata specificazione della natura perentoria del termine, previsto a pena di decadenza, rappresenta una mera irregolarità, ininfluente ai fini del pieno esercizio del diritto di difesa nell'ambito del più ampio contesto normativo richiamato nel provvedimento.
L'erronea menzione dell'art. 444 cod. pen. anziché dell'art. 444 cod. proc. pen. rappresenta, all'evidenza, un mero errore materiale che non ha in alcun modo conculcato il pieno e consapevole esercizio del diritto di difesa, attesa l'espressa, integrale menzione del rito e non solo dei suoi estremi normativi.
13.2. Parimenti priva di pregio è l'ulteriore censura di nullità del decreto.
La lettura logico-sistematica degli artt. 456, 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen rende evidente la necessità di distinguere gli aspetti concernenti la validità del decreto di giudizio immediato - affetto da nullità solo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsto dal comma 1, lett. c) e f), dell'art. 429 cod. proc. pen, cui l'art. 456, comma 1, cod. proc. pen. fa integrale rinvio recettizio - dai profili attinenti alla ritualità della sua notificazione (Sez. 1, n. 6124 del 13/01/2009, De Felice, Rv. 243226; Sez. 1, n. 8887 del 19/02/2002, Masciarelli, Rv. 221041; Sez. 1, n. 7408 del 22/12/1997, Boselli, Rv. 209470).
Eventuali vizi nella procedura di notificazione del decreto di giudizio immediato non incidono in alcun modo sulla validità del decreto quale atto propulsivo della progressione del procedimento da una fase all'altra, ma attengono unicamente alla regolare celebrazione del dibattimento che deve essere assicurata dal giudice del dibattimento, cui compete sanare una nullità generale a regime intermedio come quella derivante dall'omessa tempestiva notifica al difensore dell'imputato del decreto di giudizio immediato nel rispetto dei termini di legge.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha correttamente distinto il piano dei requisiti di validità del decreto di giudizio immediato da quello riguardante la procedura di notifica e ha evidenziato l'improprio richiamo alla invalidità del decreto di giudizio immediato, in presenza di una nullità relativa alla sola notifica dello stesso a seguito dell'omesso rispetto del termine a comparire di trenta giorni (art. 456, commi 3 e 5, cod. proc. pen.). Ha, altresì, messo in luce la piena ritualità della nuova notifica, disposta all'udienza del 30 settembre 2010 sia nei confronti dei due difensori dell'imputato sia di quest'ultimo (pur se presente all'udienza e destinatario della notifica del decreto di giudizio immediato sin dal 6 luglio 2010), ai sensi degli artt. 485 cod. proc. pen, e 143 disp. att. cod. proc. pen, dal Presidente del Collegio per l'udienza del 2 novembre 2010.
14. Non fondata è anche la doglianza concernente la mancata ammissione del giudizio abbreviato.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi giuridici, ha evidenziato che il decreto di giudizio immediato emesso dal giudice per le indagini preliminari, idoneo a segnare, con l'esercizio dell'azione penale, il passaggio alla fase dibattimentale, era produttivo di effetti anche ai fini del decorso dei termini per richiedere, a pena di decadenza, il giudizio abbreviato. In tale prospettiva, richiamando il contenuto dell'ordinanza dibattimentale pronunziata all'udienza del 2 novembre 2010, ha correttamente argomentato la tardività della richiesta di giudizio abbreviato, avanzata per la prima volta dall'imputato il 6 ottobre 2010.
La lettura logico-sistematica degli artt. 456, commi 2 e 3, e 458, comma 1, cod. proc. pen. evidenzia distinte ed autonome sequenze procedimentali, ciascuna connotata da una propria finalità, scaturenti dalla notifica del decreto di giudizio immediato, atto a contenuto complesso volto, da un lato, a garantire (come in precedenza detto) il controllo giurisdizionale sul rito e, dall'altro, ad attuare la vocatio in iudicium rendendo, al contempo, edotto l'imputato della facoltà di accesso al rito abbreviato (art. 438 cod. proc. pen.) o all'applicazione concordata della pena (art. 444 cod. proc. pen.).
L'art. 456, comma 2, cod. proc. pen. illustra il contenuto del decreto di giudizio immediato, stabilendo che esso deve, tra l'altro, contenere l'avviso, rivolto all'imputato, di richiedere i riti alternativi previsti, rispettivamente, dagli artt. 438 e 444 cod. proc. pen.
L'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. non attiene, invece, ai profili contenutistici del decreto di giudizio immediato, bensì regola la fase dibattimentale da esso introdotta, fissando un termine a comparire non inferiore a trenta giorni, funzionale a consentire alle parti la costituzione in giudizio e un'adeguata predisposizione delle iniziative difensive in tale sede.
Infine, l'art. 458, comma 1, cod. proc. pen. disciplina i tempi di accesso al giudizio abbreviato da parte dell'imputato nei cui confronti sia stato validamente emesso il decreto di giudizio immediato, stabilendo che, a pena di decadenza, la richiesta deve essere avanzata entro quindici giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, mediante deposito nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari. L'atto evocativo, pur essendo unico, ha una natura complessa, disciplinando due modalità alternative dell'esercizio del diritto: la richiesta di giudizio abbreviato oppure la partecipazione al dibattimento introdotto dal decreto di giudizio immediato. Con la formulazione della domanda di accesso al rito alternativo è perento il diritto di formulare eccezioni concernenti esclusivamente la fase dibattimentale.
La nullità del decreto di giudizio immediato non può, in ogni caso, derivare dalla patologia della procedura di notificazione conseguente all'omesso rispetto del termine libero a comparire di trenta giorni. Tale ipotesi di nullità della vocatio in iudicium non è prevista dall'art. 429 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 456, comma 1, cod. proc. pen. In ogni caso, l'inosservanza del disposto dell'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. costituisce un vizio rilevante ai soli fini della regolare celebrazione del dibattimento e non si riflette sulla validità dell'atto propulsivo del giudizio pienamente rispondente al modello legale né sulla decorrenza del termine per l'accesso al rito alternativo, la cui eventuale instaurazione precede la celebrazione del dibattimento, come desumibile, tra l'altro, dall'art. 457 cod. proc. pen., il quale prevede la trasmissione del decreto che dispone il giudizio immediato, insieme con il fascicolo formato a norma dell'art. 431 cod. proc. pen. soltanto dopo il decorso dei termini previsti dall'art. 458, comma 1, cod. proc. pen.
Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive non meritano accoglimento.
15. Non è fondata la doglianza di violazione di legge, prospettata dal ricorrente per non essere stato consentito alla difesa di disporre dei files audio trascritti e, al contempo, di ottenere il differimento dell'esame del perito trascrittore per consentire un previo ascolto dei predetti supporti.
I giudici di merito hanno evidenziato che tutta la documentazione relativa alle intercettazioni era stata ritualmente depositata a norma dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen., secondo quanto risultante dalle attestazioni apposte dalla cancelleria dell'ufficio del Giudice per le indagini preliminari sulla documentazione trasmessa dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 454, comma 2, cod. proc. pen. L'imputato e i suoi difensori erano stati, quindi, posti in condizione di ottenere la duplicazione dei relativi supporti magnetici. Il ricorrente non ha, d'altra parte, dimostrato in alcun modo l'asserita mancanza di tale documentazione tra gli atti del fascicolo ritualmente depositato presso la cancelleria del Giudice per le indagini preliminari.
E' stato, altresì, messo in luce il fatto che, nel corso delle operazioni peritali volte alla trascrizione delle conversazioni intercettate,sono state garantite alle parti tutte le facoltà loro concesse dall'ordinamento processuale: è stato dato rituale avviso dell'inizio delle operazioni peritali e della possibilità di nomina di consulenti di parte, inoltre le attività di trascrizione si sono svolte nel pieno contraddittorio.
16. I motivi di ricorso concernenti il metodo di valutazione delle prove e la struttura logico argomentativa della sentenza impugnata sono anch'essi infondati.
16.1. Nella giurisprudenza di legittimità è stato chiarito che il procedimento logico di valutazione degli indizi si articola in due distinti momenti. Il primo è diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione degli indizi, ciascuno considerato isolatamente nella sua valenza qualitativa, tenendo presente che tale livello è direttamente proporzionale alla forza di necessità logica con la quale gli elementi indizianti conducono al fatto da dimostrare ed è inversamente proporzionale alla molteplicità di accadimenti che se ne possono desumere secondo le regole di esperienza. Il secondo momento del giudizio indiziario è costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità, posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, confluendo in un medesimo contesto dimostrativo, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678; Sez. U, n. 6682 del 4/2/992, Musumeci, Rv. 191231).
16.2. Entrambe le Corti territoriali, con un percorso epistemológicamente corretto e argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, hanno ritenuto che plurimi e convergenti elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato in danno di **** **** siano costituiti dal contenuto delle dichiarazioni rese da **** ****, motivatamente ritenute dotate di intrinseca attendibilità e riscontrate oggettivamente, dall'esito degli accertamenti medico-legali, dalle risultanze dei rilievi tecnici e fotografici eseguiti nell'immediatezza del fatto, dalle attività di perquisizione e sequestro che avevano consentito il rinvenimento, all'interno del casolare in uso a ****, dell'arma utilizzata per la commissione del delitto, occultata in un ripostiglio, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai tabulati telefonici acquisiti, dalla deposizione di **** ****, nonché dalla stesse parziali ammissioni dell'imputato.
I giudici di merito, con iter argomentativo correttamente sviluppato, hanno analizzato ciascuno dei suddetti elementi nella sua specifica valenza indiziaria, nelle sue inferenze con le altre risultanze e poi hanno esaminato unitariamente l'intero materiale probatorio anche alla luce dei rilievi difensivi, fornendo poi una giustificazione razionale e coerente delle ragioni per le quali sussistevano le condizioni per ritenere dimostrata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a luì contestato.
In realtà, il ricorrente, pur denunziando formalmente una violazione di legge in riferimento ai principi di valutazione della prova di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non evidenzia la violazione di specifiche regole inferenziali preposte alla formazione del convincimento del giudice, bensì, postulando un preteso travisamento del fatto, chiede la rilettura del quadro probatorio e, con esso, il sostanziale riesame nel merito, non consentito in sede d'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, allorquando la struttura razionale della sentenza impugnata abbia - come nella specie - una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze del quadro probatorio, indicative univocamente della coscienza e volontà del ricorrente di cagionare la morte di **** ****.
17. Infondato è anche il motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il complessivo trattamento sanzionatorio con l'estrema gravità del delitto, quale desumibile dalla sua natura e dalle modalità di realizzazione, con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita, con il comportamento antecedente e susseguente al reato, espressivo dell'assenza di qualsiasi forma di resipiscenza da parte di una persona nel pieno possesso delle sue facoltà fisiche e mentali, dotata di un buon livello culturale e ben inserita nel contesto sociale.
18. Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

                                                                        P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/06/2014.