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L. 13 dicembre 1989, n. 401 - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine


LEGGE 13 dicembre 1989, n. 401 (in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 294). - Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive (1).

(1) Titolo modificato dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
Alle Amministrazioni Provinciali Settori provinciali dell’Agricoltura


LORO SEDI
Alle Comunità Montane:
Valli Curone-Grue-Ossona
Valli Borbera e Spinti
Alta Val Lemme-Alto Ovadese
Alta Valle Erro-Bormida di Spigno
Langa Astigiana-Val Bormida
Bassa Valle Cervo
Valle Mosso
Valli Po-Bronda-Infernotto
Valle Grana
Valli Monregalesi
Alta Valle Tanaro
Valli Mongia-Cevetta e Langa Cebana
Alta Langa
Langa delle Valli Bormida e Uzzone
Valli Antigorio-Divedro-Formazza
Valle Antrona
Monte Rosa
Valle Ossola
Valle Strona e Basso Toce
Valgrande
Alto Verbano
LORO SEDI


Art.1
Frode in competizioni sportive.


1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.


Art.2
Non influenza del procedimento penale.


1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1 non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all'articolo 114 dello stesso codice.


Art.3
Obbligo del rapporto.


1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle vigenti leggi, all'autorità giudiziaria.


Art.4
Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.


1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000 (1).
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero (2).
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero (3).
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione (4).
(1) Comma modificato dall'articolo 11, comma 35, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 11 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557e successivamente dall'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008).
(2) Comma modificato dall'articolo 7, comma 3-bis, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35.
(3) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Art.5
Pene accessorie.


1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono giuochi d'azzardo autorizzati (1) .
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici direttivi delle società sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una durata inferiore a sei mesi né superiore a tre anni.
(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.


Art.6
Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (1) (2).


1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse (3).
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale (4).
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 (5).
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento (6).
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive (7).
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1 (8) .
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea (9).
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta (10).
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del D.L. 22 dicembre 1994, n. 717. Vedi inoltre le disposizioni di cui all'articolo 8 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(2) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(3) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8. A norma dell'articolo 2-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336 per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze indicate nella prima parte del presente comma.
(4) Comma inserito dall' articolo 2 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(5) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(6) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(7) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
La Corte costituzionale con sentenza 7 maggio 1996, n. 143 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, nella parte in cui prevedeva che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei confronti del minore di età ai sensi del secondo comma dello stesso articolo spettasse al giudice per le indagini preliminari presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anzichè al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio.
Successivamente la Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1997, n. 144, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nel testo vigente precedentemente, nella parte in cui non prevedeva che la notifica del provvedimento del questore contenesse l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini preliminari.
(8) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(9) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, modificato dall'articolo 1, comma 2 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, ed infine dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(10) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall'articolo 2 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.


Art.6 bis
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive (1).


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone (2) .
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica (3).
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(2) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente sostituito dall' articolo 3 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(3) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162, e successivamente dall' articolo 3 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.


Art.6 ter
Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (1)


1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
(1) Articolo inserito dall'articolo 01 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, e successivamente sostituito dall'articolo 3 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.
Art.6 quater
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive) (1).
Art. 6-quater
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (2).
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 17 agosto 2005, n. 162.
(2) Comma aggiunto dall' articolo 2 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.


Art.7
Turbativa di manifestazioni sportive (1) .


1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila (2).
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.
(1) Rubrica modificata dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 1-bis del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.


Art.7 bis
Differimento o divieto di manifestazioni sportive (1)


1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1-ter del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28.


Art.7 ter
(Misure di prevenzione) (1).


1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.
(1) Articolo inserito dall'articolo 6 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.


Art.8
Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.


1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter, per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (1).
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all' articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 (2).
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell' articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto (3) .
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale (4).
(1) Comma modificato dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.
(2) Comma aggiunto articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, sostituito dall'articolo 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, e infine modificato dall'articolo 4 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8.
(3) Comma aggiunto articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, sostituito dall'articolo 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 ed infine modificato dall'articolo 4 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 . Per l'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi l'articolo 1-bis del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.
(4) Comma aggiunto dall'articolo 1 del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, e successivamente modificato dall'articolo 4 del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8. Per l'efficacia delle disposizioni del presente comma vedi l'articolo 1- bis del D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dall'articolo 6 del D.L. 30 giugno 2005, n. 115.


Art.8 bis
Casi di giudizio direttissimo (1) .


1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2, nell'articolo 6-ter e nell'articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, e successivamente modificato dall' articolo 4 del D. L. 8 febbraio 2007, n. 8.


Art.8 ter
Trasferte (1) .

 
1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.
(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336.


Art.9
Abrogazione di norme e disposizioni finali.


1. Sono abrogati l'art. 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315, l'art. 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, l'art. 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonchè il terzo comma dell'art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.