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Massimario



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MISURE CAUTELARI

Elementi indiziari – Intercettazioni – Diritto della parte ad avere copia delle registrazioni – Richiesta di copia – Possibilità di accedere direttamente al server della procura della Repubblica – Esclusione- Ragione. (C.p.p., articoli 266 e seguenti e 273).
È legittimo il rigetto da parte del pubblico ministero della richiesta della difesa di esercitare il proprio diritto di accesso alle registrazioni delle intercettazioni utilizzate per l’adozione di una misura cautelare, non mediante l’ottenimento di copia dei files, bensì mediante l’autorizzazione a proprio consulente di accedere direttamente al server della Procura della Repubblica al fine di verificare la conformità delle tracce audio riservate sui supporti informatici rilasciati a quelle effettivamente presenti nello stesso. Ciò in quanto l’accesso ai files, mediante il rilascio di copia, è espressamente riconosciuto al difensore, e non anche ai tecnici di fiducia di questi, e in quanto, comunque, l’esercizio del diritto di accesso è appunto limitato alla possibilità di ottenere copia dei files, essendo funzionale a operare il confronto di attendibilità tra quanto riportato dai brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria e quanto effettivamente contenuto nelle conversazioni, mentre non prevede, neppure in via incidentale, che in sede cautelare sia dato alla difesa di verificare la conformità di tali registrazioni a quelle necessariamente presenti presso il server della procura procedente. Tale verifica, piuttosto, è demandata al momento successivo del deposito degli atti, secondo la procedura prevista dagli articoli 268, comma 6, e seguenti del codice di procedura penale.
Sezione VI, sentenza 9 novembre 2011 – 24 novembre 2011 n. 43654 – Pres. de Roderto; Rel. Petruzzellis; Pm (conf.) Cedrangolo; Ric.Aga.

POLIZIA GIUDIZIARIA

Arresto in flagranza – Arresto facoltativo – Convalida – Apprezzamento del giudice – Limiti - Fattispecie. (C.p.p., articoli 381 e seguenti).
In tema di convalida dell’arresto facoltativo in flagranza, il giudice deve valutare la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di mera “ragionevolezza”: il giudice, in sostanza, senza poter estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione della responsabilità, deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto sia rimasta nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e quindi abbia trovato ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto. (Da queste premesse, la Corte ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso il provvedimento di non convalida dell’arresto per il reato di furto aggravato di due telefoni cellulari, motivato sul rilievo della sussistenza dell’attenuante di cui all’articolo 62, n. 4, del C.p.: la Corte di legittimità ha ritenuto corretto e congruamente motivato l’apprezzamento sviluppato dal giudice sulla sussistenza dell’attenuante del danno di particolare tenuità, immediatamente verificabile dalla polizia giudiziaria trattandosi di oggetti usati di diffuso utilizzo, che escludeva la gravità del fatto).
Sezione V, sentenza 12 gennaio – 20 marzo 2012 n.10916 – Pres. Marasca; Rel. Fumo; Pm (conf.) non indicato; Ric. Proc. trib. Avezzano in proc. Hraich.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Omissione di atti d’ufficio – Elemento materiale – Richiesta dell’interessato –Dovere di risposta del pubblico ufficiale – Presupposti – Procedimento amministrativo già incardinato – Necessità - Fattispecie. (C.p., articolo 328, comma 2).
In tema di omissione di atti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 328, comma 2, del C.p., il dovere di risposta da parte del pubblico ufficiale, la cui omissione comporta la comunicazione del reato, presuppone che sia iniziato un procedimento amministrativo in cui il richiedente sia parte e quindi interessato, giacché nello schema dogmatico del reato l’interessato («richiesta di chi va abbia interesse») è parte dell’elemento costitutivo dell’illecito. (Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso il decreto con cui il Gip aveva disposta l’archiviazione del procedimento penale concernente il reato di omissione di atti d’ufficio addebitato al presidente dell’ordine dei medici, dichiarando inammissibile l’opposizione del denunciante, il quale si era doluto che l’indagato non avrebbe mai disposto nulla in relazione ai plurimi esposti presenti all’ordine dei medici nei confronti di un sanitario, riguardanti la pretesa violazione di norme deontologiche, né avrebbe mai risposto per indicare le ragioni del ritardo: la Corte ha chiarito, a confronto dell’insussistenza del reato e dell’assenza di legittimazione del denunciante, che non ogni richiesta di atto che il privato sollecita alla pubblica amministrazione ha l’idoneità ad attivare il meccanismo per l’operatività della previsione delittuosa di cui all’articolo 328, comma 2, del C.p., ma tale effetto ha solo quella che si incardini in un procedimento amministrativo).
Sezione VI, sentenza 19 ottobre 2011 – 4 gennaio 2012 n.79 – Pres. Agrò; Rel. Lanza; Pm (parz. diff.) non indicato; Ric. persona offesa in proc. C.

STUPEFACENTI

Attività illecite – Detenzione – Destinazione a un uso non esclusivamente personale – Dimostrazione – Rilevanza del superamento dei limiti tabellari – Limiti – Apprezzamento complessivo dei parametri normativi –Fattispecie. (D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73, comma 1-bis, lettera a).
In tema di illeciti in materia di sostanze stupefacenti, il superamento dei limiti massimi indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento l’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del D.r.p. 9 ottobre 1990 n. 309 non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di «spaccio» del detentore, ma occorre valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto, giacché tale superamento non vale a invertire l’onere della prova – che è a carico dell’accusa – in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente a un uso non esclusivamente personale: in questa prospettiva, pur a fronte del superamento dei limiti tabellari, il giudice deve valutare globalmente, sulla base degli ulteriori parametri indicati nella norma, se le «modalità di presentazione» e le «altre circostanze dell’azione» siano tali da escludere una finalità esclusivamente personale della detenzione. (Nella fattispecie, relativa alla detenzione di grammi 22,90 di marijuana, la Corte ha annullato senza rinvio, per insussistenza del fatto, la sentenza di condanna, evidenziando l’inidoneità degli elementi valorizzati dal giudice di merito per fondare la destinazione illecita della droga, tutti ritenuti privi di valenza dimostrativa: il generico riferimento a un non meglio precisato comportamento 2anomalo” dell’imputato; l’avere l’imputato 2negato” la detenzione della droga; l’avere l’imputato detenuto una somma di denaro, risulta però modesta e comunque proporzionato al reddito di lavoro).
Sezione VI, sentenza 26 ottobre 2011 – 9 febbraio 2012 n. 5000 – Pres. Agrò; Rel. Fidelbo; Pm (diff.) D’Angelo.

DIRITTO D'AUTORE

Supporti contenenti programmi per elaborazione – Condotte incriminate – Duplicazione abusiva – Ambito di applicazione – Fattispecie. (Legge 22 aprile 1941 n. 633, articolo 171-bis, comma 1).
Risponde del reato di cui all’articolo 171-bis, comma 1, prima parte, della legge 22 aprile 1941 n. 633 colui che abusivamente duplichi, per fine di profitto, programmi per elaboratore, installandoli su più personal computers della propria azienda.
Sezione III, sentenza 19 dicembre 2011 – 15 febbraio 2012 n. 5879 – Pres. De Maio; Rel. Marini; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. Melandri

GIOCHI E SCOMMESSE

Giochi d’azzardo – Esercizio di giochi d’azzardo – Elemento materiale – Lucro – Valutazione – Applicazione in tema di videopoker. (C.p., articoli 718 e seguenti; R.d. 18 giugno 1931 n. 773, articolo 110).
In tema di gioco d’azzardo, il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduca un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura. (Fattispecie relativa a videogiochi riproducesti il gioco del “poker”, cosiddetti videopoker, laddove la Corte ha annulato la sentenza di condanna che aveva ravvisato il reato facendo discendere la sussistenza del gioco d’azzardo “automaticamente”, dal solo fatto che gli apparecchi sequestrati consentivano il gioco elettronico del poker).
Sezione III, sentenza 19 dicembre 2011 – 25 gennaio 2012 n.3096 – Pres.De Maio; Rel. Amoresano; Pm (diff.) Fraticelli; Ric. Giorgio.

STUPEFACENTI

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacenti – Elemento materiale – Struttura organizzata – Partecipazione del fornitore e dei compratori dediti alla distribuzione – Ammissibilità - Limiti. (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 74).
Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (articolo 74 del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) può sussistere non solo nel caso di condotte parallele, di persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore della droga agli acquirenti che, in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo, purché questi ultimi siano stabilmente disponibili a ricevere le sostanze, assumendo una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell’intera attività criminale.
Sezione VI, sentenza 10 gennaio – 27 gennaio 2012 n. 3509 – Pres. de Roberto; Rel. Lanza; Pm (parz. diff.) Iacoviello; (…)

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Ravvisabilità anche a carico di chi venga sorpreso su un veicolo in sosta - Condizioni. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186).
Il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool risulta integrato non solo allorquando la persona sia sorpresa nell’atto di condurre un veicolo, ma anche quando sia stata sorpresa (nella specie, in stato di incoscienza) all’interno del veicolo in sosta, se sia stata acquisita la prova che, in precedenza, vi sia stata una deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica in alterate psicofisiche.
Sezione IV, sentenza 27 ottobre 2011 – 10 febbraio 2012 n. 5404 – Pres.Brusco; Rel. Foti; Pm (diff.) Riello; (…)

PROVE PENALI

Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni – Conseguenze – Utilizzabilità ai fini di successive intercettazioni - Possibilità. (C.pp.., articoli 185 e 266 e seguenti).
In tema di intercettazioni, il decreto autorizzativo di cui all’articolo 267 del C.p.p. può trovare il suo presupposto in qualsiasi notizia di reato, anche desunta da precedenti intercettazioni inutilizzabili. Infatti, in materia di inutilizzabilità, non opera il principio, stabilito per le nullità dall’articolo 185 del C.p.p., della trasmissibilità del vizio agli atti consecutivi a quello dichiarato nullo. Da ciò deriva che gli elementi desunti da intercettazioni inutilizzabili (nella specie, perché il relativo decreto autorizzativo era stato fondato su 2indizi di reato” costituiti da «riservate acquisizioni investigative», ossia da informazioni riservate e confidenziali) sono valutabili come fatto storico legittimante l’adozione di ulteriori decreti di intercettazione pienamente legittimi.
Sezione II, sentenza 7 dicembre 2011 – 4 gennaio 2012 n.64 – Pres.Consentino; Rel. Di Marzio

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Estorsione – Fattispecie – Datore di lavoro che imponga condizioni di sfavore ai lavoratori – Reato – Sussistenza - Condizioni. (C.p., articolo 629).
Integra il reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando delle condizioni del mercato a lui favorevoli nei confronti dei lavoratori per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, con la minaccia consistita, a seconda dei casi, nel prospettare loro la mancata assunzione o il licenziamento o la mancata corresponsione della retribuzione, qualora non venissero accettate le condizioni di lavoro a loro imposte, costringa i lavoratori medesimi ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e alla contrattazione collettiva.
Sezione II, sentenza 20 dicembre 2011 – 1° febbraio 2012 n. 4290 – Pres. Casucci; Rel. Rango; Pm (conf.) D’Ambrosio; Ric. Pirrone

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