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Massimario



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REATI CONTRO LA PERSONA

Diffamazione – Diffamazione commessa con il mezzo della stampa – Pubblicazione su un giornale telematico – Responsabilità del direttore responsabile – Omesso controllo sul contenuto della pubblicazione - Esclusione. (C.p., articoli 57 e 595; legge 8 febbraio 1948 n. 47, articolo 13).
Al direttore di un periodico on line è inapplicabile la normativa di cui all’articolo 57 del C.p. per omesso controllo sui contenuti pubblicati, che punisce la condotta colposa del non avere impedito che, tramite la pubblicazione, siano commessi reati.
Sezione V, sentenza 28 ottobre – 29 novembre 2011 n. 44126 – Pres. Grassi; Rel. Demarchi Albengo; Pm (conf.) Fodaroni; Ric.Hamaui

GIUDICE

Competenza – Competenza per territorio – Connessione – Effetti – Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti – Reato fine aggravato dall’ingente quantitativo di stupefacenti – Connessione soggettiva – Spostamento della competenza - Esclusione. (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, articoli 73 e 74; C.p.p., articolo 16).
La competenza territoriale per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può determinare, in forza della connessione soggettiva, lo spostamento della competenza per il reato di cui all’articolo 73 del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (nella specie, importazione e detenzione) relativo alle stesse sostanze consumato in luogo diverso nell’ambito dell’attività del sodalizio criminoso, quando quest’ultimo reato risulti essere la violazione più grave per effetto della contestazione dell’aggravante dell’ingente quantitativo.
Sezione IV, sentenza 5 luglio – 1° dicembre 2011 n. 44634 – Pres.Marzano; Rel. Izzo; Pm (conf.) Mazzotta; Ric. Spezzuti

MISURE CAUTELARI

Confisca – Sequestro preventivo e confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non giustifichi la provenienza – Presupposti – Accertamento del momento dell’acquisto dei beni - Irrilevanza. (D.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, articolo 12-sexies; C.p.p., articolo 321).
Il sequestro preventivo e la successiva confisca dei beni patrimoniali previsti dall’articolo 12-sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, prescindono dall’accertamento della data di acquisto dei beni, giacché non sono subordinati all’accertamento di un nesso eziologico tra i reati presupposti tassativamente indicati nella suddetta norma e i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione, senza distinguere se tali beni siano o no derivati dal reato per il quale si procede od è stata inflitta condanna. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato prevista dall’articolo 240 del C.p., essendo sufficiente un vincolo pertinenziale, di significato peculiare e più ampio, tra il bene e l’attività delittuosa facente capo al soggetto, connotato dalla mancanza di giustificazione circa la legittima provenienza del patrimonio nel ossesso del soggetto nei confronti del quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l’applicazione della pena.
Sezione II, sentenza 30 settembre – 25 ottobre 2011 n.38538 – Pres.Fiandanese; Rel. Gentile; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. Migliorini.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Cancellazione di file – Possibilità di recupero successivo – Irrilevanza – Reato - Sussistenza. (C.p. articolo 635-bis).
È ravvisabile il reato di cui all’articolo 635-bis del C.p., in caso di cancellazione di file da un sistema informatico sia quando la cancellazione sia stata provvisoria, mediante lo spostamento dei files nel cestino, sia quando la cancellazione sia stata definitiva, con il successivo svuotamento del cestino, essendo comunque irrilevante che anche in tale ultima evidenza i files cancellati possano essere recuperati, attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell’informatica. Il reato di danneggiamento informatico, infatti, deve ritenersi integrato dalla manomissione e alterazione dello stato del computer, rimediabili solo con un postumo intervento recuperatorio, che, comunque, non sarebbe reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente dl lavoro.
Sezione V, sentenza 18 novembre 2011 – 5 marzo 2012 n. 8555 – Pres. Grassi; Rel. Brunoi; Pm (conf.) Fodaroni; Ric.Spina

STUPEFACENTI

Attività illecite – Acquisto - Consumazione. (D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73).
Per ritenere il reato consumato di acquisto di sostanza stupefacente è sufficiente, ma necessario, l’accordo sulla quantità e qualità della sostanza e sul prezzo da pagare tra acquirente e venditore, senza che siano richieste la traditio della droga e la corresponsione del prezzo: sufficiente, perché con la traditio la condotta ravvisabile sarebbe semmai quella di detenzione, costruita dall’articolo 73 del D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309, come onnicomprensiva e residuale; necessario, perché, in difetto di un accordo nei termini suindicati, potrebbe semmai discutersi dell’applicabilità della fattispecie tentata dell’acquisto.
Sezione IV, sentenza 6 dicembre 2011 – 1° febbraio 2012 n. 4398 – Pres.Marzano; Rel.Piccialli;Pm (parz. diff.) D’Angelo; Ric. Lazzaro e altri.

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Impugnazioni – Riesame – Termine perentorio per la decisione – Deposito del solo dispositivo – Sufficienza – Motivazione – Deposito nel termine di cui all’articolo 128 del C.p.p. – Necessità – Inosservanza – Conseguenze – Caducazione della misura – Esclusione. (C.p.p. articoli 128 e 309)
Ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, deve farsi riferimento alla data di deliberazione, il cui documento sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell’ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che deve essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell’articolo 128 del C.p.p.. in altri termini, la disposizione di cui al comma 10 dell’articolo 309 del C.p.p., secondo la quale l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l’automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta medesima e abbia, inoltre, provveduto al deposito del dispositivo: mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione – con quel determinato, irreversibile contenuto – è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l’adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti; la motivazione dell’ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma generale sul provvedimento camerale di cui all’articolo 128 del C.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull’efficacia della misura, nel termine ordinario dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta (cfr. sezioni Unite, 25 marzo 19698, Manno, e 17 aprile 1996, Moni).
Sezione VI, sentenza 10 ottobre – 7 dicembre 2011 n. 45880 – Pres. Agròo; Rel. Conti; Pm (conf.) Iacoviello; Ric. Ceravolo.

REATI CONTRO LA PERSONA

Reati contro la libertà individuale – Atti persecutori – Misure cautelari personali- Gravi indizi – Apprezzamento - Fattispecie. (C.p,. articolo 612-bis; C.p.p.. articolo 273).
In materia di stalking, ai fini dell’applicazione della misura cautelare (nella specie, quella del divieto di avvicinamento all’abitazione della persona offesa, ai sensi dell’articolo 282-ter del C.p.p.) i gravi indizi di reato possono essere ricavati anche dalle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui si apprezzi la coerenza intrinseca e la relativa logica interna, essendo sufficiente il raggiungimento della cosidetta probatio minor circa gli elementi costitutivi del reato. (Da queste premesse, nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso l’ordinanza applicativa della misura, ritenendo congruamente motivata l’abitualità propria della fattispecie incriminatrice con il richiamo alla pluralità delle querele presentate e parimente adeguata la motivazione sullo stato di paura determinato nella vittima con il riferimento al rappresentato timore circa la supposta detenzione di un’arma da fuoco da parte dell’indagata).
Sezione V, sentenza 22 settenbre – 21 novembre 2011 n. 42953– Pres. Oldi; Rel. Palla; Pm (conf.) Salzano.

SOCIETA'

Responsabilità penale – Responsabilità degli amministratori privi di deleghe – Obbligo di impedire l’evento – Configurabilità – Condizioni - Fattispecie. (C.p. articoli 40, comma 2, e 110; C.c., articoli 2381 e 2392; R.d. 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216 e 223).
Anche alla luce della nuova disciplina del diritto societario (articoli 2381 e 1392 del codice civile), come modificata a seguito della riforma del 2003, che ha ridotto gli onori e le responsabilità degli amministratori privi di delega, deve ritenersi che questi siano penalmente responsabili ex articolo 40, comma 2, del C.p., per la commissione degli eventi illeciti che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono a impedire, allorquando, sotto il profilo soggettivo, sia raggiunta la prova della consapevolezza effettiva delle condotte illecite, che ben può essere desunta dalla presenza di segnali significativi di tali condotte nonché dal grado di anormalità di questi sintomi. (Da queste premesse, nella specie, la Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata, in punto di effettiva consapevolezza da parte degli imputati delle condotte illecite praticate dal direttore e dal presidente, la sentenza che aveva condannato gli amministratori per il reato di bancarotta fraudolenta).
Sezione V, sentenza 30 novembre 2011 – 30 gennaio 2012 n. 3708 – Pres. Marasca; Rel. Demarche Albengo; Pm (conf.) Cesqui; Ric. Ballatori e altri

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Truffa – Pubblico dipendente – Allontanamento dal lavoro – Timbratura di comodo del cartellino – Sussistenza del reato - Limiti. (C.p. articolo 640, comma 1 e 2, n. 1).
Correttamente viene esclusa la truffa punibile nella condotta del pubblico dipendente che pur utilizzi in maniera impropria la scheda magnetica rilevatrice dell’attività prestata (cosiddetta badge) (nella specie, inserendola nell’apposita apparecchiatura in entrata e in uscita in luogo diverso da quello in cui prestava la propria attività lavorativa) allorquando non ne sia derivato un danno economico apprezzabile.
Sezione VI, sentenza 19 dicembre 2011 – 10 gennaio 2012 n. 212 – Pres. Agrò; Rel. Gramendola; Pm (conf.) Geraci; Ric. Asl Regione Piemonte To/3 in proc. Baldassarri

PENA

Esecuzione penale – Esecuzione della sentenza di condanna – Circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima – Ineseguibilità della relativa porzione di pena – Disciplina applicabile – Fattispecie in tema di aggravante della « clandestinità ». (Costituzione, articolo 136; C.p. articolo 61, comma 11-bis; C.p.p. articolo 673; legge 11 marzo 1953 n. 87, articolo 30).
Nel caso in cui si dichiara costituzionalmente illegittima una circostanza aggravante (nella specie, tratta vasi della circostanza aggravante della «clandestinità», prevista dall’articolo 61, numero 11 – bis, del C.p., dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 249 dell’8 luglio 2010), non può essere eseguito il giudicato di condanna per la parte in cui è riferibile all’aumento di pena conseguente all’applicazione della circostanza colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale. A tal fine, peraltro, non si può ricorrere alla revoca della sentenza di condanna prevista dalla disposizione dell’articolo 673 del C.p.p., applicabile esclusivamente ai casi ivi espressamente richiamati (cioè quelli di abolitio criminis e di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice), bensì si deve fare riferimento al combinato disposto degli articoli 136 della Costituzione e 30, comma 3 e 4, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che ostano all’esecuzione della porzione di pena inflitta dal giudice della cognizione in conseguenza dell’applicazione di una circostanza aggravante dichiarata costituzionalmente illegittima. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l’ordinanza che aveva respinto l’istanza proposta dal condannato, stabilendo che il giudice dell’esecuzione dovesse provvedere a individuare la porzione di pena riferibile all’aggravante dichiarata “non eseguibile”, previa sua determinazione ove la sentenza del giudice della cognizione abbia omesso di individuarla specificamente, ovvero abbia proceduto al bilanciamento tra circostanze, rideterminando, all’esito, la pena da eseguire).
Sezione I, sentenza 27 ottobre2011 – 3 gennaio 2012 n. 977 – Pres. Giordano; Rel. Di Tommasi; Pm (diff.) Galasso; Ric. Proc. Trib. Verona in proc. Hauohu

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