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Massimario



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STUPEFACENTI

Attività illecite – Acquisto – Consumazione – Fattispecie in tema di tentativo.
(D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, articolo 73; C.p., articolo 56)
Per la consumazione del reato di acquisto di stupefacenti non occorre l’effettiva traditio della sostanza del venditore all’acquirente, ossia non occorre che la droga sia materialmente consegnata all’acquirente, essendo sufficiente che si sia formato il consenso delle parti sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza. Ciò si spiega non certo evocando concezioni civilistiche sulla formazione del consenso, improponibili in relazione a un comportamento intrinsecamente illecito, quanto piuttosto per la necessità di distinguere l’acquisto della detenzione, che fanno parte di due momenti naturalisticamente tra loro differenti, in cui il primo, per mantenere una minima autonomia, deve essere considerato come propedeutico alla detenzione. Con la conseguenza che, una volta realizzatesi la traditio e la consegna del prezzo, l’acquisto risulterà assorbito nella detenzione. (Nella specie , secondo la Corte correttamente era stato ravvisato solo il tentativo di acquisto, essendosi accertato in sede di merito che l’accordo tra le parti non era giunto a completa maturazione, dal momento che vi erano ancora incertezze circa i tempi della responsabilità della droga).
Sezione VI, sentenza 24 febbraio – 12 marzo 2009 n. 10974 – Pres. Serpico; Rel. Fidelbo; Pm (parz. diff) Galasso; Ric. Silvestri e altri

CIRCOLAZIONE STRADALE E CODICE DELLA STRADA

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Accertamento dello stato di ebbrezza – Etilometro – Rilevanza – Limiti – Conseguenze a seguito della novella legislativa che ha stabilito diversi valori alcolemici. (D.L.vo 30 aprile 1992 n. 28/5, articolo 186)
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285), anche a seguito della novella riformatrice di cui al decreto legge 7 agosto 2007 n.117, convertito il legge 2 ottobre 2007 n. 160, che, sostituendo il comma 2 della suddetta norma incriminatrice, ha solo determinato un differenziato trattamento sanzionatorio a secondo del valore del tasso alcolemico riscontrato, il giudice può formare il suo libero convincimento in base ai sintomi rilevanti, diversi dell’esito dell’alcooltest, con la conseguenza che, in tal caso, è possibile ritenere sussistente quanto meno l’ipotesi prevista dal comma 2, lettera a), dell’articolo 186, più favorevole all’imputato.
Sezione IV, sentenza 17 febbraio – 7 aprile 2009 n. 15012 – Pres. Morgigni; Rel. Brusco; Pm (diff.) Iacovilello; Ric. Proc. gen. App. Sassari in proc. Piga

 

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Diversi valori alcolemici – Ipotesi autonome di reato. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186)
Le ipotesi incriminatrici previste rispettivamente dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 186 del codice della strada integrano autonome fattispecie incriminatrici correlate a seconda del tasso alcolemico accertato.
Sezione IV, sentenza 17 febbraio – 7 aprile 2009 n. 15012 – Pres. Morgigni; Rel. Brusco; Pm (diff.) Iacovilello; Ric. Proc. gen. App. Sassari in proc. Piga

PROCEDIMENTO PENALE

Atti – Avvisi al difensore – Situazione di urgenza – Modalità – Applicazione in tema di interrogatorio dell’indagato da parte del pubblico ministero. (C.p.p., articolo 364)
In tema di avvisi al difensore, nei casi in cui, ricorrendo una situazione di urgenza, la legge, in luogo di prevedere la “notifica” dell’avviso, si limiti a stabilire che lo stesso deve essere “dato” al difensore, deve ritenersi sufficiente procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle prescritte per le notificazioni. Ciò che si può verificare nell’ipotesi dell’interrogatorio dell’indagato da parte del pubblico ministero, laddove l’articolo 364, commi 3-6, del C.p.p, nel prescrivere che dell’interrogatorio si deve dare avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento dell’atto, attribuisce peraltro facoltà al pubblico ministero, sia pure con l’obbligo, imposto a pena di nullità, di indicare i motivi della deroga e le modalità dell’avviso, di procedure all’interrogatorio anche prima del termine fissato, dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente.
Sezione VI, sentenza 22 ottobre 2008 – 26 marzo 2009 n. 13523 – Pres. Oliva; Rel. Mannino; Pm (conf.) Selvaggi, Ric. De Lucia e altri

REATO IN GENERE

Reato continuato – Identità del medesimo di segno criminoso – Caratteristiche –
Fattispecie.
(C.p., articolo 81, comma 2)
La ratio della più mite disciplina sanzionatoria del reato continuato sta nell’apprezzamento del minor disvalore sociale che connota più reati che non scaturiscano da altrettanti diversi progetti, ma conseguano, invece, a un’unica determinazione criminosa che abbia, poi, informato tutti i singoli e diversi reati posti in essere anche in tempi diversi. Peraltro, a tal fine non basta la generale tendenza a porre in essere determinati reati, magari della stessa specie o indole, essendo invece richiesto l’accertamento comunque dell’unicità del programma criminoso, nel contesto del quale siano stati posti in essere i singoli reati (nella specie, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva esclusa la continuazione tra il reato di detenzione illecita di droga e quello di false dichiarazioni per cui l’imputato era stato condannato, evidenziando, con motivazione ritenuta esatta e congrua, che le due condotte incriminate apparivano «frutto di autonome risoluzioni criminose», erano state commesse «in tempi non prossimi» e si palesavano riconducibili «ad un mero programma di vita» senza essere avvinte da «unicità del disegno criminoso.»).
Sezione IV, sentenza 11 febbraio – 2 aprile 2009 n. 14432 – Pres. Campanato; Rel. Marzano; Pm (conf.) Iannelli; Ric. Fall.

SPORT

Manifestazioni sportive – Divieto di acceso a stadi o luoghi analoghi – Obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia – Convalida del Gip – Oggetto – Contenuto – Pericolosità del soggetto. (Legge 13 dicembre 1989 n. 401, articolo 6)
In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, il controllo di legalità che il Gip deve effettuare in sede di convalida della misura con cui il questore ha prescritto la comparazione periodica presso un ufficio o comando di polizia (articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401) deve riguardare anche la pericolosità concreta e attuale del soggetto, trattandosi di misura restrittiva della libertà personale, sia pure meno invasiva delle misure detentive, posto che la norma è chiaramente finalizzata a evitare la consumazione di reati attinenti alla tutela dell’ordine pubblico in occasione di manifestazioni di carattere sportivo da parte di un soggetto che, per precedenti condotte, sia da ritenere socialmente pericoloso (sezioni Unite, 27 ottobre 2004, Labbia).
Sezione IV, sentenza 29 gennaio – 18 febbraio 2009 n. 7094 – Pres. Mocali; Rel. Romis; Pm (diff.) D’Ambrosio; Ric. Proc. Rep. Trib. Santa Maria Capua Vetere in proc. Verrillo e altro

IMPUGNAZIONI PENALI

Ricorso per cassazione – Casi di ricorsi – Difetto di motivazione – Modifiche normative introdotte dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 – Sindacato di legittimità - «Travisamento della prova» - Contenuto – Deducibilità – Fattispecie in tema di sci alpinismo. (C.p.p., articolo 606, comma 1, lettera e)
A seguito delle modifiche dell’articolo 606, comma 1, lettera e), del C.p.p., a opera della legge 20 febbraio 2006 n. 46, mentre non è consentito dedurre il «travisamento del fatto», stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è, invece, consentito dedurre il «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prove incontestabilmente diverso da quello reale. In tal caso, infatti, non si richiede al giudice di legittimità di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolto l’imputato accusando di avere, nelle’esercizio della pratica dello sci-alpinismo, cagionato colposamente la caduta di una valanga e, conseguentemente , provocato la morte per il soffocamento da seppellimento nella massa nervosa di alcuni sciatori che si trovavano a valle, obliterando la valenza di alcune deposizioni testimoniali in forza delle quali si accreditava la tesi che fosse stato effettivamente l’imputato a determinare con i propri sci la rottura del manto nervoso, dando credito invece a una ricostruzione del fatto del tutto ipotetica, quale quella dell’esistenza di una bolla d’aria innescata a distanza da altri sciatori).
Sezione IV, sentenza 10 dicembre 2008 – 11 marzo 2009 n. 10789 – Pres. Mocali; Ril. Izzo; Pm (conf.) Fraticelli; Ric. Pg appello Brescia e altro in proc. Fanoni

LIBERTA' PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Diritto all’equa riparazione – Ambito di operatività – Applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario – Applicabilità. (C.p.p., articoli 312, 313, 314 e 315)
Benché l’articolo 314 del C.p.p. non contenga espresso riferimento a misure cautelari diverse dalla detenzione, occorre dare concreta e ragionevole applicazione all’ultimo comma dell’articolo 313 del C.p.p., laddove la misura di sicurezza applicata provvisoriamente è equiparata alla custodia cautelare; pertanto, deve riconoscersi il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione anche in caso di applicazione della misura provvisoria di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario che sia stata riconosciuta successivamente illegittima.
Sezione IV, sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2009 n. 5001 – Pres. Mocali; Rel. Campanato; Pm (diff.) D’Angelo

REATO IN GENERE

Concorso di persone nel reato – Cooperazione del delitto colposo – Presupposti. (C.p., articolo 113)
Per potersi ravvisare l’ipotesi della cooperazione nel delitto colposo (articolo 113 del C.p.), occorre un legame di tipo psicologico tra le diverse condotte, sostanziantesi nella consapevolezza di operare con gli altri, che implica per l’agente il dovere di agire tenendo conto del ruolo e della condotta altrui.
Sezione IV, sentenza 2 dicembre 2008 – 16 gennaio 2009 n. 1786 –Pres. Brusco; Rel Blaiotta; Pm (Diff.) Galati; Ric. Tomaccio e altri

PROCEDIMENTO PENALE

Riti alternativi al dibattimento – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Consenso – Revocabilità – Esclusione. (C.p.p., articoli 444 e 447, comma 3)
Una volta che le parti abbiano prestato il proprio consenso al «patteggiamento», non possono più revocarlo, come si desume dall’articolo 447, comma 3, del C.p.p., il quale stabilisce, da una parte, che, prima della scadenza del termine fissato all’altra parte per esprimere il consenso o il dissenso, non è consentita la revoca, e dall’altra, che, una volta che l’altra parte abbia dato il proprio consenso, il giudice deve fissare l’udienza per la decisione nel corso della quale sono previste solo le ulteriori normali attività processuali, ma non certo la revoca del consenso che, essendo il frutto di un accordo bilaterale, non può essere (come ogni negozio giuridico) revocato ad nutum.
Sezione II, sentenza 14 gennaio – 5 febbraio 2009 n. 5239 – Pres. Bardovagni; Rel. Rago; Ric. Broccolo

 

Riti alternativi al dibattimento – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Sentenza di «patteggiamento» - Ricorribilità per cassazione – Limiti. (C.p.p., articoli 44 e seguenti e 606)
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti del C.p.p.), le parti non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicchè, in questa prospettiva, l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’articolo 129 del C.p.p. conformemente ai criteri di legge.
Sezione II, sentenza 14 gennaio – 5 febbraio 2009 n. 5239 – Pres. Bardovagni; rel. Rago; Ric. Broccolo

PROVE PENALI

Testimonianza – Reati sessuali – Minore vittima di reati sessuali – Valutazione. (C.p.p., articoli 192 e 194)
In tema di valutazione della prova testimoniale del bambino vittima di reati sessuali, occorre tenere conto che l’assunto secondo il quale i bambini piccoli non mentono consapevolmente deve essere contemperato con la consapevolezza che gli stessi possono essere dichiarati attendibili se lasciati liberi di raccontare, ma diventano altamente malleabili in presenza di suggestioni etero indotte e che se interrogati con domande inducenti tendono a conformarsi alle aspettative del loro interlocutore.
Sezione III, sentenza 20 novembre 2008 – 27 febbraio 2009 n. 8809 – Pres. Vitalone; Rel. Mulliri; Pm (diff.) Ciampoli.

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