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Massimario



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REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Truffa – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – Natura giuridica – Circostanza aggravante della truffa – Conseguenze. (C.p., articolo 640-bis)
La truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’articolo 640-bis del C.p. costituisce una circostanza aggravante del reato di truffa di cui all’articolo 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato: pertanto, una volta concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, occorre prendere in considerazione la pena prevista per il reato base (articolo 640 del codice penale).
Sezione II, sentenza 16 gennaio – 18 marzo 2009 n. 11889 – Pres. Carmenini; Rel. Gallo; Pm (parz. diff.) Gialanella; Ric. Pri8vitra e altri.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Maltrattamenti in famiglia – Pluralità di condotte vessatorie – Rilevanza – Dolo unitario – Necessità. (C.p., articolo 572)
La mera pluralità di episodi vessatori (nella specie, trattavasi di percosse, ingiurie e minacce) non è di per sé sufficiente a integrare il reato di maltrattamenti in famiglia (articolo 572 del C.p.), in assenza di un dolo che abbracci le diverse azioni e che ricolleghi a unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e psichica del soggetto passivo.
Sezione VI, sentenza 26 febbraio – 1 aprile 2009 n. 14409 – Pres. de Roberto; Rel. Lanza; Pm (conf.) Iacoviello

REATI CONTRO LA PERSONA

Reati contro la libertà sessuale – Atti sessuali con minorenne – Tentativo – Condotta realizzata a mezzo messaggi Sms – Accertamento del reato. (C.p., articoli 56 e 609 – Quater)
Ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne infraquattrordicenne (articoli 56 e 609 – quater del C.p.), allorquando la condotta sia realizzata non tra presenti ma «tra distanti», mediante l’inoltro di messaggi Sms, occorre più rigorosamente accertare: a) l’univoca intenzione dell’imputato di soddisfare la sua concupiscenza; requisito soggettivo che è escluso ogni volta che l’agente abbia perseguito, per esempio, solo uno scopo di molestare la vittima o uno scopo ludico; b) l’oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale della stessa vittima (adolescenziale), inducendola a compiere atti di autoerotismo.
Sezione III, sentenza 3 dicembre 2008 – 25 marzo 2009 n. 12987 – Pres.De Maio; Rel. Onorato; Pm (diff.) Izzo

 

Reati contro la libertà sessuale – Atti sessuali con minorenne – Violenza sessuale – Tentativo – Presupposti – Differenze. ( C.p., articoli 56, 609-bis, 609-ter, comma 1, n.1, e 609-quater)
Nel caso di atti sessuali con minorenne infraquattrodicenne, si configura l’ipotesi del tentativo del reato di violenza sessuale (articoli 56 e 609-bis del C.p., aggravato ai sensi dell’articolo 609-ter, comma 1, n.1, del C.p.) quando, pure in mancanza di atti di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta sia oggettivamente idonea a violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale e denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali. A tal riguardo, peraltro, per la ravvisabilità del reato occorre accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dell’articolo 609 bis del C.p., e in particolare, della violenza o minaccia o della induzione a compiere atti sessuali con abuso della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa sia pure sotto il profilo del tentativo. In difetto di tale dimostrazione, il fatto dovrebbe essere qualificato come semplice delitto tentato di atti sessuali con minorenne, di cui agli articoli 56 e 609-bis del C.p., atteso che quest’ultima fattispecie ricorre quando, «al di fuori delle ipotesi previste» dall’articolo 609-bis del C.p., e cioè, in particolare, senza violenza o minaccia e senza induzione con abuso delle condizioni di inferiorità, l’agente tenta di compiere atti sessuali con minori infraquattrodicenne o di far compiere a questi atti sessuali
Sezione III, sentenza 3 dicembre 2008 – 25 marzo 2009 n. 12987 – Pres.De Maio; Rel. Onorato; Pm (diff.) Izzo

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Esercizio abusivo della professione – Professione di infermiere – Infermieri dipendenti – Iscrizione all’albo professionale – Necessità – Esclusione.
(C.p., articolo 348)
L’iscrizione all’albo professionale è richiesta solo per quanti svolgano la libera professione di infermiere, mentre tale obbligo di iscrizione non sussiste per gli infermieri professionali che non svolgono attività autonoma e libera, ma sono legati da un rapporto di lavoro dipendente anche con una struttura privata, direttamente o indirettamente accreditata presso la pubblica amministrazione.
Sezione VI, sentenza 4 novembre 2008 – 13 febbraio 2009 n.6491 – Pres.Agrò; Rel. Milo; Pm (diff.) Iacoviello; Ric. Pramaggiore

 

Turbata libertà degli incanti – Ambito di operatività – Sussistenza di una gara – Conseguenze – Fattispecie. (C.p., articolo 353)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 353 del C.p. occorre pur sempre che vi sia una gara: pubblici incanti, licitazione o anche quelle procedure cosiddette informali o di consultazione nelle quali la pubblica amministrazione fa dipendere l’aggiudicazione di opere, forniture o servizi dall’esito dei contatti avuti con persone fisiche o rappresentanti di quelle giuridiche le quali, consapevoli delle offese di terzi, propongono le proprie condizioni quale contropartita di ciò che serve alla pubblica amministrazione (in tali ultimi procedure, infatti non vi è trattativa privata, perché la consapevolezza, per l’offerente, di non essere il solo, innesca quella “contesa” che è essenziale in ogni gara). Ne deriva che il reato de quo non può configurarsi, nemmeno a livello di tentativo, prima che la procedura di gara abbia inizio: ciò che si verifica con la pubblica del relativo bando, attraverso il quale la pubblica amministrazione regola il procedimento e assume un impegno de contrahendo con i concorrenti prescelti al suo esito. (Fattispecie nella quale la Corte, sul rilievo che il bando della gara “incriminata” non era stato pubblicato, ha annullato la misura cautelare adottata per il reato di cui all’articolo 353 del codice penale).
Sezione VI, sentenza 26 febbraio – 12 marzo 2009 n. 11005 – Pres. de Roberto; Rel. Cortese; Pm (parz. diff.) Iacoviello; Ric. Mautone

REATO IN GENERE

Elemento soggettivo – Dolo eventuale – Colpa cosciente – Fattispecie in tema di omicidio colposo conseguente a incidente stradale. (C.p., articoli 42, 43, 61, 575 e 589)
La linea di demarcazione tra il dolo eventuale e la colpa con previsione è individuata nel diverso atteggiamento psicologico dell’agente che, nel primo caso, accetta il rischio che si realizzi un evento diverso non direttamente voluto, mentre, nella seconda ipotesi, nonostante l’identità di prospettazione, respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l’azione. (Affermazione resa in una vicenda in cui la Corte ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l’impostazione del tribunale del riesame che, relativamente a un omicidio conseguente a incidente stradale, aveva ravvisato l’omicidio colposo con colpa cosciente, anziché l’omicidio volontario contestato dal pubblico ministero, attraverso una ricostruzione della vicenda tale da qualificare il comportamento del conducente come frutto di una “bravata” commessa da un ragazzo «convinto di essere più bravo degli altri a guidare e convinto che nulla gli sarebbe potuto accadere»; del resto, aveva ulteriormente argomentato il giudice del riesame, lo stato di ebbrezza alcolica in cui versava il soggetto malamente si conciliava con la condotta cosciente di una persona che «accetta il rischio di verificazione dell’evento» come richiesto per la configurabilità del dolo eventuale).
Sezione IV, sentenza 10 febbraio – 25 marzo 2009 n 13083 – Pres. Mocali; Rel. Marzano; Pm (diff.) Di popolo; Ric. Proc. Rep. Trib. Salerno in proc. Bodan

LIBERTA' PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Diritto all’equa riparazione – Condizioni – Esclusione – Colpa grave o dolo del richiedente – Apprezzamento – Utilizzabilità anche dagli atti dichiarati inutilizzabili in sede di cognizione – Esclusione. (C.p.p, articoli 314 e 315)
Nell’ambito del procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini dell’apprezzamento del dolo o della colpa grave dell’istante, non possono essere tratti elementi di valutazione da atti di indagine (in particolare, intercettazioni telefoniche o ambientali) dichiarati inutilizzabili nel procedimento penale in base al disposto dell’articolo 191 del C.p.p. (La Corte ha preso le distanze dall’orientamento maggioritario in forza del quale, invece, il carattere privatistico della pretesa all’equa riparazione determinava la non operatività, nell’ambito del relativo procedimento, della normativa del codice di rito penale relativa all’inutilizzabilità dei mezzi di prova: per converso, le sezioni Unite hanno recepito l’opposto orientamento, pur certamente minoritario, secondo cui l’inutilizzabilità degli atti di indagine comportava anche il divieto di trarre, da detti atti, elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave ostativi all’insorgere del diritto alla riparazione)
Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2008 – 13 gennaio 2009 n. 1153 – Pres. Gemelli; Rel. Calabrese; Pm (diff.) Monetti; Ric. Racco.

MISURE CAUTELARI

Misure cautelari personali – Collaboratori di giustizia – Dichiarazioni rese oltre il termine di centottanta giorni dall’inizio della collaborazione – Utilizzabilità ai fini cautelari. (D.l. 15 gennaio 1991 n.8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n.82, modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, articolo 16 quater; C.p.p, articoli 191, 192, 273, 292 e 321; Dl 8 giugno 19 n. 306 convertito dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, articolo 12 sexies).
Ai fini dell’applicazione della misura cautelare personale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, giacché l’inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive riguarda esclusivamente il dibattimento e non anche la fase cautelare (in motivazione, le sezioni Unite hanno evidenziato che l’articolo 16-quater del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991 n. 82 e poi modificato dalla legge 13 febbraio 2001 n. 45, prevede un’inutilizzabilità parziale e di portata limitata, che rientra nell’ambito delle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, con la conseguenza che le dichiarazioni rese dal collaborante oltre i centottanta giorni dalla manifestazione di volontà di collaborare sono certamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, e in particolare ai fini dell’emissione delle misure cautelari personali e reali, nonché nel corso dell’udienza preliminare e nel giudizio abbreviato; in senso conforme, sezioni Unite, 25 settembre 2008, nn. 1149, 1150,1151 e 1152).
Sezioni Unite, sentenza 25 settembre 2008 – 13 gennaio 2009 n. 1151 – Pres. Carbone; Rel. Marasca;Pm (conf.) Ciani; Ric. Petito e altri.

LIBERTA' PERSONALE

Riparazione per l’ingiusta detenzione – Diritto all’equa riparazione – Custodia cautelare sofferta superiore alla pena inflitta in primo grado – Estinzione del reato per prescrizione in grado di appello – Spettanza.(C.p.p, articoli 314 e 315)
La riparazione per l’ingiusta detenzione spetta in caso di durata della custodia cautelare superiore alla misura della pena inflitta con la sentenza di primo grado, cui poi abbia fatto seguito una sentenza di appello dichiarativa della estinzione del reato per prescrizione.
Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2008-29 gennaio 2009 n. 4187 – Pres. Gemelli; Rel. Visconti; Pm (conf.) Monetti; Ric. Pellegrino.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Estorsione – Circostanza aggravanti – Fatto commesso da più persone riunite – Attenuante della minima partecipazione – Inapplicabilità. ( C.p., articoli 112, n.1, 114,628, comma 3, n.1, e 629, comma2)
In tema di concorso di persona nel reato, l’attenuante della minima partecipazione (articolo 114 del C.p.) è inapplicabile allorquando il reato di estorsione sia stato commesso da più persone riunite (articolo 629, comma 2, in riferimento all’articolo 628, comma 3, n. 1, del C.p.): ciò in forza della riserva alla «legge che disponga altrimenti» contenuta nell’articolo 112, n. 1, del C.p., implicitamente richiamata nel divieto di cui all’articolo 114, comma 2, del C.p., dovendosi infatti ritenere che tale divieto risulti sussistente anche nelle ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia considerato come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa dall’articolo 112 del codice penale.
Sezioni Unite, sentenza 22 gennaio 2008- 11 febbraio 2009 n. 5941 – Pres. Gemelli; Rel. Agrò; Pm (conf.) Palombarini; Ric. De Angelis e altro.

 

Estorsione – Circostanze aggravanti – Fatto commesso da «più persone riunite» - Fatto commesso da due persone – Sufficienza. (C.p., articoli 682, comma 3, n. 1, e 629, comma 2)
In tema di estorsione, ai fini della configurabilità dell’aggravante delle «più persone unite» (articolo 629, comma 2, in riferimento all’articolo 628, comma 3, n. 1, del C.p.)
È sufficiente che il fatto sia stato commesso anche da due soggetti soltanto.
Sezioni Unite, sentenza 22 gennaio 2008- 11 febbraio 2009 n. 5941 – Pres. Gemelli; Rel. Agrò; Pm (conf.) Palombarini; Ric. De Angelis e altro.

 

Estorsione – Condotta materiale – Richiesta di denaro per la restituzione di una cosa sottratta- Reato – Sussistenza – Provenienza dell’iniziativa – Irrilevanza. (C.p., articolo 629)
Ricorre il reato di estorsione nel caso della richiesta al derubato di una somma di denaro o di altra utilità per la restituzione della refurtiva, sussistendo la minaccia implicata della perdita definitiva della cosa rubata; e ciò anche laddove l’iniziativa per recuperare quest’ultima sia partita dal derubato.
Sezioni Unite, sentenza 22 gennaio 2008- 11 febbraio 2009 n. 5941 – Pres. Gemelli; Rel. Agrò; Pm (conf.) Palombarini; Ric. De Angelis e altro.

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Patrocinio a spese dello Stato – Falsità nelle dichiarazioni sulle condizioni reddituali – Elemento materiale – Reddito realmente percepito tale da consentire comunque l’ammissione al beneficio – Reato – Sussistenza. (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, articolo 79, comma 1 lettera c), e 95)
Il reato di falsità nelle dichiarazioni sulle condizioni reddituali di cui all’articolo 95 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 è integrato da falsità od omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni relative alla sussistenza delle condizioni di reddito necessarie per l’ammissione al patrocino a spese dello Stato o al mantenimento del beneficio anche se il reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge.
Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2008- 16 febbraio 2009 n. 6591 – Pres. Carbone; Rel. Rotella; Pm (conf.) Palombarini; Ric.infanti.

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